TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-07-29, n. 201400427

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-07-29, n. 201400427
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201400427
Data del deposito : 29 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00655/2001 REG.RIC.

N. 00427/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00655/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 655 del 2001, proposto da:
Comune di Latisana e Comune di Lignano Sabbiadoro, in persona dei rispettivi Sindaci p.t., entrambi rappresentati e difesi dagli avv. prof. M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. prof. A A in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;

contro

Comune di Marano Lagunare, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Galleria Protti 1;

nei confronti di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 45/01 dd. 3 agosto 2001 ord. n. 4378 prot. emessa dal Sindaco del Comune di Marano Lagunare ed avente ad oggetto la disciplina della pesca all'interno della Laguna di Marano, nonché di ogni atto e provvedimento presupposto e/o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano Lagunare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune di Latisana e il Comune di Lignano Sabbiadoro insorgevano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso l’ordinanza del Sindaco del Comune di Marano Lagunare n. 45/01 (prot. n. 4378) in data 3 agosto 2001 avente ad oggetto la disciplina della pesca all’interno della Laguna di Marano, invocandone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. Violazione del principio di legalità e dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione

2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e per illogicità, anche con riferimento al decreto del Prefetto di Udine dd. 28/12/1887

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge regionale 12 maggio 1971 n. 19 (“Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia”)

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, nonché degli artt. 29 e 30 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 (“Regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici”);
illegittimità per incompetenza

5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 79 legge 7 agosto 1990, n. 241 sul principio di partecipazione al procedimento amministrativo.

Nell’evidenziare che con l’ordinanza impugnata era stata vietata nella laguna la pesca e la raccolta di qualunque specie di pesce ai non residenti nel Comune di Marano, riconosciuti limitati diritti di pesca ai residenti nei Comuni di Precenico, Muzzana, Palazzolo dello Stella e Latisana in precise zone della laguna e previste delle sanzioni per i trasgressori, lamentavano, in particolare, che: a) il Comune intimato aveva introdotto delle sanzioni amministrative in assenza di supporto legislativo e di motivazione;
b) l’ordinanza, recependo i disposti di datatissimi decreti prefettizi, faceva riferimento ad ambiti territoriali definiti da toponimi, per la maggior parte non più esistenti né ricostruibili sulla base delle mappe disponibili, rendendo, conseguentemente, incerti gli ambiti indicati e difficile sia la sua applicazione da parte dell’autorità emanante che il rispetto da parte dei destinatari);
c) non era esplicitato se l’intenzione fosse quella di regolamentare il diritto di uso civico di pesca o il diritto esclusivo di pesca. Laddove fosse ricorsa la seconda ipotesi, rammentavano, infatti, che ex art. 2 l.r. n. 19/1971 la pesca avrebbe dovuto essere libera;
d) il Comune era, comunque, incompetente ad operare una verifica del demanio civico, atteso che la disciplina della pesca in laguna (acque interne) competeva alla Regione;
e) sotto il profilo amministrativo, erano state violate le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento.

Il Comune di Marano, costituito, depositava copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex artt. 41 c.p.c. e 10 c.p.a. avanti la Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite, chiedendo, contestualmente la trasmissione alla medesima del fascicolo di causa, nonché la sospensione del presente giudizio.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 410/2012 in data 15 novembre 2012, sospendeva, pertanto, il giudizio.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26031 in data 20 novembre 2013, rigettava il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai fini della prosecuzione del giudizio innanzi a questo Tar, i Comuni di Latisana e di Lignano presentavano, quindi, rituale istanza di fissazione d’udienza.

Veniva, quindi, fissata l’udienza pubblica del 25 giugno 2014, in vista della quale i Comuni ricorrenti, oltre a dedurre per la prima volta la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, ribadivano le argomentazioni difensive svolte nel ricorso introduttivo ed insistevano per il suo accoglimento, nel mentre il Comune intimato, dopo averne eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva ed interesse a ricorrere degli enti ricorrenti, ne contestava, nel merito, la fondatezza e concludeva per la sua reiezione.

Seguivano le memorie di replica di entrambe le parti.

La causa veniva chiamata all’udienza dianzi indicata e, all’esito della discussione, trattenuta per la decisione.

Vanno, in primo luogo disattese le eccezioni preliminari di rito formulate dalla difesa del Comune intimato.

Ad avviso del Collegio, l’ordinanza impugnata reca, infatti, delle prescrizioni che, per la loro formulazione e per i loro contenuti, appaiono destinate a trovare applicazione indefinite volte e i cui destinatari non sono individuabili né a priori, né a posteriori, dato che non è deputata a perdere i suoi effetti una volta esaurita la definizione di una vicenda determinata.

Il Comune si prefigge, infatti, di garantire, permanentemente, l’ordine e il corretto svolgimento della pesca in Laguna, anche mediante ricorso - ogni qual volta occorra - a misure di carattere sanzionatorio.

E’ evidente, quindi, che l’ordinanza in questione, pur non potendo, per il suo carattere di generalità ed astrattezza, arrecare immediato e diretto pregiudizio ai singoli (interessati a pescare in Laguna), che potranno, all’evidenza, subire effettivo nocumento solo dai successivi provvedimenti applicativi emessi nei loro confronti, può, tuttavia, colpire l’interesse omogeneo, indifferenziato e indistinto, delle comunità rappresentate dai Comuni ricorrenti, interesse la cui titolarità va riconosciuta proprio in capo a detti enti esponenziali.

La legittimazione al ricorso dei Comuni ricorrenti trae, invero, il suo fondamento dal fatto che gli stessi sono titolari, ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, di una situazione giuridicamente rilevante che ha ad oggetto la cura degli interessi della comunità rappresentata.

La legittimazione e l’interesse al ricorso vanno, pertanto, correlati alla lesione, attuale ed immediata, provocata agli interessi di tutti gli appartenenti alle comunità rappresentate dall’introduzione di prescrizioni in grado di compromettere i loro interessi, tanto più che ciò che contestano gli enti esponenziali ricorrenti è proprio il potere esercitato dal Comune di Marano Lagunare, volto ad impedire o comunque gravemente limitare l’esercizio della pesca in Laguna da parte dei non residenti.

Non è dubitabile, infatti, che l’interesse azionato sia quello, indistinto ed indifferenziato, all’esercizio della pesca da parte delle comunità rappresentate, senza che alcun rilievo possa assumere, in questo momento, la posizione soggettiva dei loro appartenenti ovvero la loro qualità o meno di pescatori.

In definitiva, negare in questo momento la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo ai Comuni di Lignano e Latisana equivarrebbe, ad avviso del Collegio, a limitare la possibilità di azione per la tutela degli interessi delle comunità rappresentate, con grave vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Sono, invero, meritevoli di favorevole considerazione le deduzioni difensive svolte dai ricorrenti con il primo, il secondo e il quarto motivo di gravame.

Quanto alla lamentata violazione del principio di legalità, pare, infatti, sufficiente ad appalesarne la fondatezza la circostanza che le norme, che dovrebbero costituire il fondamento normativo delle disposizioni sanzionatorie previste nell’ordinanza impugnata, sono state emanate tutte successivamente alla sua emanazione, che – si rammenta – risale al 3 agosto 2001.

L’art.

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