TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-30, n. 202113645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-30, n. 202113645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113645
Data del deposito : 30 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2021

N. 13645/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11503/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11503 del 2016, proposto da
COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A N, M A S, con domicilio eletto presso lo studio M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 349;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;

nei confronti

Salvadori Agricoltura S.r.l., non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
CONAI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Domenico Mosco, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale

XXI

Aprile, 11;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche “MATTM”) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche “MISE”) del 24 giugno 2016 (pubblicato sulla G.U. 8 luglio 2016, n. 158), di“Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi” e dello statuto tipo ad esso allegato (di seguito, anche “Decreto”), in quanto recante disposizioni di sostanziale dettaglio (che i consorzi potrebbero precisare, integrare e modificare soltanto in funzione della specificità della filiera in cui operano), nonché per le disposizioni che attengono: i) al modello di finanziamento dei consorzi (art. 6, co. 3, anche in correlazione con l'art. 5, co. 4), ii) alla presenza obbligatoria degli utilizzatori all'interno dei consorzi (art. 2, co. 1, lett. c) e alla designazione di un loro rappresentante in qualità di Presidente e Vicepresidente secondo il criterio della turnazione di tali incarichi (art. 14, co. 1);
iii) alla presenza all'interno dell'Organismo di vigilanza di due componenti di nomina ministeriale, di cui uno nominato dal MATTM e uno dal MISE (art. 24, co. 1), all'obbligo di separazione contabile ed amministrativa, imponendo la redazione di un bilancio separato (art. 18, co. 2) e alla redazione del bilancio preventivo triennale (art. 12, co. 5);

- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto e, per quanto occorrer possa, del verbale del 17.2.2016 del MISE e della nota prot. n. 17149 del 30.12.2015 con la quale il MATTM ha trasmesso a tutti i consorzi di filiera e alle associazioni delle imprese di settore il predetto schema di statuto tipo al fine di acquisirne le relative osservazioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che in data 30 giugno 2021 parte ricorrente ha depositato atto recante la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame, precisando, al riguardo, come successivamente alla proposta impugnazione, il gravato decreto e lo schema di statuto-tipo con lo stesso approvato, hanno subito correttivi e modifiche apportati con Decreto MATTM del 3 maggio 2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 118 del 2017, che hanno emendato le criticità denunciate con il ricorso;

Essendo, quindi, lo schema di statuto-tipo originariamente impugnato definitivamente superato dal nuovo Modello di Statuto del MATTM, come modificato dal Decreto del 3 maggio 2017, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite tra le parti;

Considerato che, alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente e nel rispetto del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., non ritenendo il Collegio di dover procedere all’accertamento della sussistenza dei diversi presupposti per la pronuncia di merito di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34 c.p.a. – pur affermata da parte ricorrente ma a titolo di sopravvenuta carenza di interesse – tenuto conto che la richiesta di compensazione delle spese di giudizio, avanzata da parte ricorrente, implica l’esonero dal relativo accertamento, il cui esito, sotto il profilo dell’interesse delle parti, incide sul regime delle spese previa verifica che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del giudizio;

Ritenuto, quindi, di dover quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in adesione alla corrispondete richiesta di parte ricorrente.

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