TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202207614
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Pubblicato il 06/12/2022
N. 07614/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06034/2016 REG.RIC.
N. 01663/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Complesso Barracuda Bax Barracuda S.r.l., Complesso Vacanza Bed &Breakfast Residence, Complesso Alla Mia Spiaggia Le Ancore Lidi S.r.l., Complesso Lido Blu Visa Blu, Complesso Reef M&M Group S.r.l. e Complesso Living Stone Gbt S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via G.Orsini, n. 30;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Marone con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Cesario Console n.3 e dall’avvocato Sergio Perongini con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2022, proposto da
Complesso Barracuda Bax Barracuda s.r.l.;Varca D’Oro Net, già Complesso Living Stone GBT s.r.l.;Studio Impresa e Sviluppo srl in p.l.r.p.t, tutte rappresentate e difese, giusta mandato a margine al presente atto, dal Prof. Avv. A P con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via G. G. Orsini, n. 30;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso RG n. 6034 del 2016:
della delibera n. 1 del 19.1.2022, recante valutazione negativa del project financing, nonché ogni
altro presupposto connesso e/o conseguente;
nonché:
per la liquidazione del compenso al commissario ad acta nominato in esecuzione della sentenza n. 2017/5722 e dell’ordinanza collegiale n. 2018/7153.
Quanto al ricorso RG n. 1663 del 2022:
della delibera n. 1 del 19.1.2022, successivamente conosciuta, recante valutazione negativa del project financing presentata ex dl 163 del 2006 art. 153 smi per il recupero funzionale ed ambientale di parte del litorale di Varcaturo con destinazione a lido balneare-tempo libero-benessere-spettacoli.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione nei giudizi riuniti del Comune di Giugliano in Campania
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28 dicembre 2016 e depositato il successivo 30 dicembre (sub RG n. 6034/2016), le società in epigrafe indicate hanno impugnato il silenzio inadempimento formatosi sulla proposta di project financing da esse trasmessa in data 21 aprile 2015 al Comune di Giugliano in Campania per il recupero funzionale ed ambientale di parte del Litorale di Varcaturo con destinazione a Lido balneare – Tempo libero – Benessere – Spettacoli con l’obiettivo di potenziare la vocazione turistica della zona mediante la creazione anche di una rete infrastrutturale.
Costituitosi l’ente locale intimato, eccepiva l’irricevibilità dell’azione esperita ex adverso e depositava in giudizio la nota dell’8 febbraio 2017, prot. n. 10639.
In tale atto, il Comune di Giugliano in Campania rilevava che:
- in esito alla riunione del “tavolo tecnico” del 15 settembre 2015, convocata tra la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Comune di Giugliano in Campania, ai fini della “verifica preliminare della procedibilità istruttoria del progetto” elaborato dai soggetti ricorrenti e, quindi, della valutazione di pubblico interesse ex art. 153, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006, gli enti territoriali partecipanti non erano addivenuti ad alcuna determinazione, precipuamente in ragione delle difficoltà ermeneutico-applicative emerse;
- il ricorso introduttivo sarebbe stato tardivamente esperito e tanto avrebbe esonerato l’amministrazione dall’obbligo di provvedere;
- quest’ultimo avrebbe potuto, comunque, insorgere, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di riproposizione dell’istanza di project financing.
Avverso tale atto soprassessorio i complessi balneari indicati in epigrafe proponevano motivi aggiunti, notificati il 1° giugno 2017 e depositati il 10 giugno 2017, con i quali, oltre a reiterare le doglianze già formulate col ricorso originario, denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 153, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006, il deficit istruttorio e motivazionale.
Con sentenza n. 5722/2017 questa Sezione ha accolto il ricorso, ravvisando la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di concludere il primo segmento, dei due di cui si compone il project financing , e conseguentemente ha ordinato all’Amministrazione comunale di pronunciarsi espressamente nei limiti del primo segmento procedimentale inattuato, costituito dalla valutazione di interesse pubblico del progetto preliminare presentato dai complessi balneari proponenti.
Con istanza depositata in data 27 luglio 2018 parte ricorrente, perdurando l’inerzia dell’Amministrazione, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in luogo del Comune di Giugliano in Campania, sull’istanza-diffida del 5 ottobre 2016.
Con ordinanza collegiale n. 7153/2018 questa Sezione ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, affinchè provvedesse all’esecuzione della sentenza e a completare, quindi, il procedimento.
Il Commissario ad acta, nominato in data 12 febbraio 2021, ha depositato in data 25 gennaio 2022 la delibera n. 1 del 19.1.2022 con la quale ha negativamente valutato la proposta di progetto di finanza presentata dalle ricorrenti società, depositando, altresì, in data 1° febbraio 2022 l’istanza per la liquidazione del proprio compenso.
Avverso tale provvedimento le società ricorrenti hanno proposto reclamo nell’ambito del giudizio, contestando il merito della decisione commissariale.
Con ordinanza n. 4362/2022 questa Sezione, ravvisata la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per qualificare l’atto introduttivo del presente contenzioso come ricorso “autonomo”, ha disposto il mutamento del rito, da “camerale” per la trattazione di “reclamo” in sede di ottemperanza a “ordinario”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
Con ricorso notificato in data 22 marzo 2022 e depositato il successivo 28 marzo (RG n. 1663/2022) la Complesso Barracuda BAX Barracuda s.r.l., Varca d’Oro Net già Complesso Living Stone GBT s.r.l. e la Studio Impresa e Sviluppo s.r.l. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera 19 gennaio 2022, n. 1 con cui il commissario ad acta ha valutato negativamente la proposta di project financing, proponendo le seguenti censure.
I) Violazione dell'art. 153 e 183 del D.Lgs 163/2006 ssmmii;carenza di istruttoria difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990;Violazione dell’art. 97 Cost.;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 153 comma 19 d.lgs. 163/2006 smi – carenza di istruttoria - difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 - Violazione dell’art. 97 Cost.;
III) Violazione dell'art. 2 della legge 241/1990;Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990;Difetto assoluto di motivazione;Violazione dell’art. 97 Cost..
Si è costituito in resistenza il Comune di Giugliano in Campania con memoria di stile.
Peraltro, essendo stata già stata fissata al 5 ottobre 2022 l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso autonomo (sub RG 1663/2022) frattanto proposto dalle ricorrenti avverso la medesima deliberazione commissariale, il Collegio ha disposto la trattazione congiunta dei due giudizi nella medesima udienza pubblica.
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2022 la causa è stata introitata in decisione.
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti sub RG n. 6034/2016 e 1663/2022 in quanto il reclamo proposto nell’ambito del primo, per il quale è stato disposto il mutamento del rito con la predetta ordinanza, e il ricorso che ha avviato il secondo sono proposti avverso la medesima delibera commissariale dai medesimi ricorrenti e recano le medesime censure.
Ciò premesso in rito giova riportare il contenuto della gravata delibera con cui il commissario ad acta ha negativamente valutato la proposta di project financing delle società ricorrenti.
La deliberazione impugnata così motiva il giudizio negativo:
<< Ai sensi dell'art. 96 del d.P.R. n. 207 del 2010 (applicabile alla fattispecie in esame, giusta la previsione dell'art. 216, comma 14 del d.lgs. n. 50 del 2016), "Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di cui all'articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95 ".
La norma è chiara nell'indicare nel "proponente" — e non in altri — il soggetto che deve possedere in proprio i requisiti di partecipazione alla gara, ex art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016.
Tale previsione risponde ad un principio elementare di coerenza sistemica: la verifica dei requisiti tecnici di partecipazione ad una gara non può che riguardare i soggetti giuridici che prendono parte alla gara stessa, non certo terzi rimasti ad essa estranei (non avendo presentato offerte).
Nel caso — statisticamente predominante — in cui l'operatore economico "proponente" abbia la veste giuridica di una società di capitali è dunque al detto operatore che si deve far riferimento per le verifiche di legge, non anche ai suoi soci (laddove in ipotesi a loro volta rivestano il ruolo di operatori del settore) allorché rimasti formalmente estranei alla procedura concorrenziale.
In effetti… "l'art. 183, comma 8, del codice dei contratti pubblici richiede che il proponente nella procedura di project financing sia in possesso dei requisiti del concessionario;dall'altro l'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del precedente Codice dei contratti, a tale ultimo riguardo, rinvia ai requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, dello stesso d.P.R. n. 207/2010. Ne consegue che la società a responsabilità limitata e, quindi, persona giuridica autonoma rispetto ai propri soci e dotata di autonomia patrimoniale perfetta, non può computare a tal fine il fatturato dagli stessi prodotto per cumularlo e raggiungere la soglia prevista dalle norme sopra citate". D'altro canto, la possibilità di cumulare i requisiti è prevista dal vigente Codice dei contratti pubblici solo nel caso di partecipazione alle gare dei soggetti associati, consorziati o raggruppati, ossia nelle ipotesi previste dalle lettere dalla b) alla g) del comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016. L'originaria carenza, in capo alla società proponente, dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura non potrà pertanto essere superata dalla successiva costituzione della società di progetto dopo l'aggiudicazione (aggiudicazione che presuppone, insuperabilmente, la positiva verifica dei primi), includendovi dei nuovi e diversi soggetti a tal punto dotati dei requisiti richiesti.
In verità la valutazione della proposta comporta i seguenti rilievi, da tenere in debita considerazione oltre al possesso dei requisiti di cui si è detto:
- l'eccessivo frazionamento del progetto di opera pubblica
- la molteplicità dei soggetti proponenti
- la durata della concessione
Ognuno di questi aspetti contribuisce in modo significativo alla valutazione della proposta che non può prescindere dalla certezza che sia prevalente l'interesse sociale e debba essere garantita l'unicità dell'opera pubblica, che non può essere compromessa dalla partecipazione parziale dei proponenti.
Ancora appare opportuno evidenziare in merito alla durata del project financing. Essa oggi dovrebbe essere determinata in relazione alla durata della concessione demaniale, che all'attualità non può essere ancora definita. Neppure appare percorribile l'ipotesi di durata trentennale prevista nella bozza di concessione.
È ovvio che non può essere la durata del project a determinare il periodo di validità della concessione demaniale. Va considerato infatti che, trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa, l'aspetto temporale diventa elemento significativo per la valutazione dell'offerta. Un periodo più breve della durata prevista nel PEF del project financing diventerebbe oggetto di maggiore punteggio.
Il riferimento alla durata temporale del project è l'aspetto dubbio ed indeterminabile, che inficia la potenziale applicabilità della procedura in modo sostanziale.
Infatti, con una delibera di giunta, la Regione ha preso atto che ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, varato in relazione all'emergenza del Covid-19 in corso, gli attuali concessionari sono autorizzati a utilizzare il bene demaniale e a esercitarvi la propria attività anche dopo il 31 dicembre 2020, termine di scadenza delle concessioni in assenza del differimento al 2033, ma la data indicata del 3 maggio 2021 è ormai decorsa. La tempistica di riferimento nel procedimento di affidamento, se è vero che la Regione Campania ha confermato la validità delle concessioni demaniali marittime fino al 3 maggio 2021, anche in quei Comuni che non hanno ancora provveduto ad applicare l'estensione dei titoli al 2033 previsto dalla legge italiana 145/2018, comunque prevede una durata di 15 anni, mentre il project presentato fonda i presupposti di equilibrio economico-finanziario sul lasso temporale di un trentennio.
La materia della durata temporale delle concessioni demaniali marittime è tutt'altro che definita. Si parte, infatti, dalla direttiva comunitaria 123/2006, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein, adottata dalla Commissione Europea nel 2006 e recepita dall'Italia nel 2010, in relazione alla quale viene stabilito che lo Stato è obbligato a mettere al bando le concessioni in scadenza, mentre è vigente la prassi di accordo diretto pubblico privato senza indizione di gare, secondo quanto prevedeva l'articolo 37 del Codice della navigazione che disciplinava il cosiddetto "diritto di insistenza", ovvero il diritto del concessionario a essere preferito nella riassegnazione della concessione a terzi a pari condizioni, nell'interesse e con la finalità del migliore e più proficuo utilizzo del demanio marittimo. L'abrogazione del secondo comma dell'art. 37 del Codice della navigazione ha aperto un vuoto normativo che hanno prodotto un regime di proroghe automatiche del termine delle concessioni, e l'UE, già nel luglio del 2016, aveva stabilito che la modalità utilizzata dallo Stato italiano non permetteva una selezione imparziale e trasparente dei potenziali candidati, contravvenendo alle disposizioni della direttiva.
Per tutto quanto sopra evidenziato, l'aspetto della durata temporale delle concessioni, ma anche la titolarità delle stesse e la parzializzazione dell'opera pubblica da realizzare, che non garantisce all'avvio della procedura la completa realizzazione, non permette di poter correttamente e validamente procedere ad una valutazione della proposta di project financing così come presentata e rilevata agli atti. Si rappresenta parere non favorevole al prosieguo del procedimento di project financing secondo le modalità di presentazione agli atti dell'Amministrazione, decisione che sarà oggetto di specifico provvedimento>>.
In estrema sintesi il provvedimento impugnato si fonda su tre distinte motivazioni:
1) le società proponenti non sarebbero in possesso dei requisiti per la partecipazione alla successiva gara che, secondo la deliberazione impugnata, devono essere posseduti già al momento in cui la proposta è oggetto di valutazione per valutarne il pubblico interesse;
2) la pluralità di proponenti frazionerebbe eccessivamente il progetto che avrebbe invece vocazione unitaria;
3) la durata delle concessioni dei proponenti su cui grava l’incertezza delle riforme imposte dall’ordinamento europeo renderebbe incerta la realizzabilità dell’opera.
Con i motivi di ricorso, replicati nel reclamo poi convertito, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, le società attrici contestano la legittimità dei motivi di reiezione dell’istanza rilevando che i requisiti di ammissione alla procedura devono essere posseduti solo al momento in cui viene indetta la gara dopo la dichiarazione di interesse pubblico del progetto. La durata residua delle concessioni in essere sarebbe poi elemento indipendente, proprio perché il progetto non è strettamente legato all’identità degli attuali concessionari;quanto poi all’addotta frammentazione del progetto sarebbe indimostrata e non è evidenziato per quali ragioni sarebbe pregiudicata la realizzazione del progetto.
I rilievi sono fondati alla stregua delle seguenti considerazioni.
I) Occorre premettere che, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr., per una recente applicazione, Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1005;T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1624 del 2020), la procedura di project financing (in origine disciplinata dagli artt. 37-bis e ss. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, successivamente dagli artt. 153 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile al caso di specie ratione temporis e, quindi, dall’art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), individua due serie procedimentali strutturalmente autonome, ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse, la seconda di gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità, quest’ultima a sua volta distinta nelle sub fasi di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di eventuale esercizio da parte del promotore del diritto di prelazione.
In tale ambito, la giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto che la fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore e che lo scopo finale dell’intera procedura, interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore, è l’aggiudicazione della concessione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
È stato osservato che il primo segmento procedimentale del project financing si connota non già in termini di concorsualità (id est di gara comparativa finalizzata alla individuazione di un vincitore);in questa fase ciò che rileva è esclusivamente l’interesse della Amministrazione ad includere le opere e i servizi proposti dal privato negli strumenti di programmazione, all’uopo nominando “promotore” il soggetto imprenditoriale il cui progetto sia risultato maggiormente aderente ai desiderata e agli interessi dell’ente (cfr. TAR Lombardia, Sez. IV, 28 marzo 2019, n. 691).
Ciò premesso, deve rilevarsi che se è vero che il comma 8 dell’articolo 153 del decreto legislativo n. 163/2006 (come detto applicabile ratione temporis alla procedura oggetto di causa) disponeva che “alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38”, il comma 21 del medesimo articolo, relativo alla procedura selettiva del promotore prevedeva altresì che “possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi”.
In tale contesto normativo, comune sia al precedente codice che all’attuale, la giurisprudenza ha chiarito che “l’effettiva verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante ben può avvenire nella fase di gara nei confronti dell’aggiudicatario” (cfr. Cons. Stato, n. 2377/2022), quando peraltro siano stati fissati gli specifici requisiti di partecipazione nella lex specialis di gara . Tanto si desume anzitutto da una lettura sistematica dalle norme sulla qualificazione alle gare in base alle quali il regime di qualificazione riguarda la partecipazione alle procedure selettive e non anche la fase di valutazione dell’interesse pubblico. Come chiarito dalla Giurisprudenza, nella disciplina vigente, la finanza di progetto ad iniziativa privata (qual è quella oggetto di giudizio) è un’unica procedura, articolata in due fasi, l’una concernente la fattibilità del progetto e l’altra relativa all’espletamento della gara, tra le quali vi è un rapporto di presupposizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4777: “… tra la fase di scelta del promotore e quella di affidamento della concessione sulla base della proposta del primo vi è un nesso di presupposizione necessaria, individuabile nel fatto che a base di quest’ultima vi è il progetto presentato dal promotore la cui proposta sia stata dichiarata di pubblico interesse dall’amministrazione ”).
Pertanto anche nella finanza di progetto ad iniziativa privata il controllo dei requisiti da parte della stazione appaltante ben può avvenire nella fase di gara immediatamente successiva alla presentazione della proposta, alla quale il proponente dovrà partecipare ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione: se, infatti, la valutazione della proposta, con l’eventuale richiesta di modifiche al proponente, è incentrata esclusivamente sulla fattibilità del progetto, per l’inserimento dell’intervento negli strumenti di programmazione, al fine di avviare una procedura di selezione alla quale è invitato il promotore, i requisiti di cui i concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso e che devono dichiarare saranno poi verificati, sull’aggiudicatario, nella gara immediatamente successiva;eventuali carenze dei requisiti autodichiarati, ostative alla stipulazione del contratto, saranno comunque sempre garantite dalla cauzione che devono presentare tutti i partecipanti alla gara (Cfr. Cons. stato n. 2377/2022).
Invero, ciò che il commissario avrebbe dovuto valutare in questa fase non era, quindi, il possesso dei requisiti dei promotori quanto la rispondenza al pubblico interesse della proposta da essi elaborata. Peraltro, nel caso di specie la delibera gravata ha erroneamente ritenuto che la proposta di project financing provenisse dalle singole società laddove, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti e dalla stessa istruttoria compiuta dal Comune di Giugliano, essa è stata formulata da un costituendo raggruppamento di imprese, con la conseguenza che i requisiti, semmai, avrebbero dovuto essere valutati con riguardo al raggruppamento nel suo complesso.
II) Apodittica ed indimostrata, come evidenziato da parte ricorrente, è poi l’ulteriore considerazione svolta nella gravata delibera in ordine all’eccessivo frazionamento del progetto. Ed infatti, per un verso, non sono esplicitate le ragioni per le quali la formulazione della proposta da parte di più soggetti possa aumentare i rischi sull’effettiva realizzazione del progetto, per altro verso, la dedotta frammentazione rappresenta anche la risultante della pluralità di concessioni insistenti sul medesimo tratto di costa, di modo che la realizzazione di progetti di riqualificazione complessiva del litorale non potevano prescindere da tale situazione di fatto e il coinvolgimento dei concessionari risulta in linea con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva.
III) Parte ricorrente censura anche l’ulteriore motivazione su cui si fonda l’impugnato provvedimento commissariale, relativo alla durata delle concessioni. Sul punto, se ben si è compreso la statuizione di cui al provvedimento gravato, il commissario ad acta sostiene che la limitata durata delle concessioni, di cui i proponenti sono titolari, determinerebbe un’ulteriore debolezza del progetto, in quanto resterebbe incerto l’orizzonte temporale entro cui valutare la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa.
Anche in questo caso colgono nel segno i rilievi di parte ricorrente. Ed infatti, la proposta si fonda su piani di sostenibilità finanziaria che presuppongono il rilascio di una nuova concessione in linea con la disciplina generale del project financing, con la conseguenza che la redditività è stata elaborata sull’assunto che l’approvazione della proposta avrebbe comportato l’indizione di una gara per l’affidamento di una concessione pluriennale (30 anni) nel corso dei quali la gestione delle opere avrebbe potuto determinare il rientro da parte dei concessionari nei costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione.
Ne consegue che anche le valutazioni in ordine alla durata residua delle concessioni paiono viziate da un errore di fatto consistente nel non aver valutato il contenuto della proposta fondato, come detto, sul rilascio di una nuova concessione sulla cui durata avrebbero dovuto, semmai, soffermarsi le considerazioni dell’Amministrazione.
I rilevati vizi della deliberazione impugnata, non limitano, peraltro, l’ampia discrezionalità di cui l’Amministrazione resta titolare anche in sede di riedizione del potere, dovendosi confermare la sussistenza del potere di valutare la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione del progetto proposto da parte ricorrente, sia pure emendato dagli errori dell’iter valutativo evidenziati con la presente sentenza.
In considerazione della complessità e di taluni elementi di novità delle questioni trattate le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.