TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-11-10, n. 201501472
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Testo completo
N. 01472/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2015, proposto da M D P, rappresentato e difeso dagli avv.ti E C e N D P, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
per l’ottemperanza
del decreto n. 529/11 V.G. della Corte di Appello di Bari del 20.12.2011 pubblicato in data 15.3.2012 e passato in giudicato in data 1.11.2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e udito nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. Loredana Papa, su delega dell’avv. E C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente M D P agiva per l’ottemperanza del decreto in epigrafe indicato (decreto n. 529/11 V.G. della Corte di Appello di Bari del 20.12.2011 pubblicato in data 15.3.2012), con cui la Corte d’Appello di Bari - Sezione Prima Civile condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in proprio favore della somma di €. 3.900,00 ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89.
Il decreto in esame disponeva in favore dell’odierno ricorrente la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione della metà delle spese della procedura liquidate in €. 550, oltre spese forfettarie al 12,50%, IVA e CNA da distrarre in favore dei difensori del ricorrente.
Esponeva il deducente di aver provveduto alla notificazione in forma esecutiva del menzionato decreto; che, ciononostante, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non versava le somme dovute.
L’interessato, perciò, adiva questo Tribunale per la condanna del Ministero intimato al pagamento della somma indicata, chiedendo altresì per il caso di inottemperanza la nomina di commissario ad acta e la condanna della Amministrazione alla corresponsione della somma di denaro di cui