TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2014-09-04, n. 201409401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2014-09-04, n. 201409401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409401
Data del deposito : 4 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10202/2014 REG.RIC.

N. 09401/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10202/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10202 del 2014, proposto da:


-OMISSIS-, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, , rappresentati e difesi dall'avv. F P, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo, 28, presso lo studio dell’avv. R B;


contro

Il Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento denominato "Verbale dell'Accertamento Attitudinale" del 26.6.2014, consegnato in pari data, reso dalla Commissione riunita presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, mediante il quale è stato espresso il giudizio di "non idoneo" nei confronti della figlia dei ricorrenti, e conseguentemente la suddetta è stata esclusa dall'esperimento delle successive prove valutative e, per l'effetto, esclusa dal concorso e dalla selezione per la graduatoria finale di merito, non ancora pubblicata, per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito Italiano e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

di tutti gli atti e/o Provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e/o correlati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, al fine di assumere una decisione in merito alle domande proposte dalla parte ricorrente, occorre acquisire dall’Amministrazione resistente documentati chiarimenti in relazione alle censure proposte dai ricorrenti ed alla documentazione prodotta in causa, contestualmente depositando in giudizio gli atti del concorso recanti i criteri e le modalità inerenti alle valutazioni eseguite dalla Commissione di concorso.

Ritenuto che l’Amministrazione debba ottemperare a tali incombenti istruttori entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.

Considerato che la causa va rinviata alla camera di consiglio del 29 ottobre 2014.

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