TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-03-14, n. 201400843
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N. 00843/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2012, proposto da:
S C, rappresentata e difesa dall'avv. S M, con domicilio eletto presso Claudio Basile in Catania, via Asilo S.Agata, 74;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. R R, domiciliata in Catania, via Oberdan, 141;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 3308/2009 del Tribunale civile di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di azione instaurata da parte dell’attuale ricorrente, il Tribunale civile di Catania ha emesso la sentenza n. 3308/2009, con la quale il Comune di Catania è stato condannato al pagamento della somma di € 4.916,51 a titolo di risarcimento danni, oltre accessori per come precisato nella predetta sentenza, gli importi relativi alle spese di CTU e le spese del giudizio.
Non avendo ricevuto dal Comune l’adempimento, ed essendo la sentenza passata in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.
Con sentenza n. 2567 dell’08.11.2012 questa Sezione ha accolto il ricorso, ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza, e nominato, per l’ipotesi di eventuale ulteriore inadempienza, un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Catania, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso la medesima Prefettura.
Con nota del 14.03.2013, il commissario ad acta, nel frattempo insediatosi, ha chiesto chiarimenti, in relazione all’avvenuto avvio, da parte del Comune, della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’art.243 bis del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dall’art.3 del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito con legge n. 213 del 07.12.2012.
Con ordinanza n. 2209 dell’11.09.2013 questa Sezione ha sospeso il giudizio di ottemperanza, fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del suindicato piano di riequilibrio pluriennale, di cui all’art. 243 quater, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, ed ordinato al commissario ad acta “di continuare la propria attività, e monitorare l’andamento della procedura avviata dal Comune, con il preciso mandato di fare in modo che il Comune, ai fini della predisposizione del piano, inserisca il debito nei confronti dei ricorrenti, ai sensi del citato art. 243 bis, comma 7, tra quelli oggetto di ricognizione quali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000”.
Con nota depositata il 12.02.2014, il commissario ha rappresentato che il Comune ha integralmente pagato quanto dovuto, depositando anche una nota della ricorrente che lo attesta.
Stando così le cose, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, non dovendo pronunciarsi su ulteriori spese, essendo state quelle del presente giudizio di ottemperanza già liquidate nella sentenza di nomina del commissario, e pagate dal Comune.