TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-07-29, n. 200901411
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N. 01411/2009 REG.SEN.
N. 00524/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 524 del 2008, proposto da:
Spas Srl, in persona del legale rappresentante, e Target Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia, 203;
contro
Comune di Gravina di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze,20;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti emessi dal comune di Gravina di Catania il 14.1.2008 prot. n. 1828, 1823, 1813, 1832, 1826, 1820 aventi ad oggetto la rimozione di impianti pubblicitari.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Vincenzo Neri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la Spas srl esponeva di essere proprietaria di alcuni impianti pubblicitari installati nel territorio del comune di Gravina di Catania e di averli dati in affitto alla Target s.r.l.;riferiva altresì che l’amministrazione intimata aveva emanato i provvedimenti indicati in epigrafe aventi ad oggetto la rimozione di tali impianti pubblicitari e ne deduceva l’illegittimità per le ragioni meglio indicate in ricorso.
Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 25 febbraio – 16 marzo 2009 n. 138 il Tribunale richiedeva all’amministrazione documentati chiarimenti.
All’udienza pubblica del 15 luglio 2009 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente esaminare il profilo relativo alla giurisdizione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito al riguardo che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità è suddivisa, a decorrere dall'1 aprile 1998 - ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato, da ultimo, con la detta decorrenza, dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 -, tra il giudice ordinario (davanti al quale il procedimento è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e, in caso di "violazioni delle norme tributarie", le commissioni tributarie (Cass., S.U. 11 marzo 2004 n. 5040;in senso conforme S.U.18 gennaio 2005 n. 843). Conseguentemente qualora si tratti di violazione di norme tributarie “…la giurisdizione è inderogabilmente devoluta alle commissioni tributarie, non assumendo rilievo, in contrario, ne' l'adozione, da parte del comune, della forma dell'ordinanza - ingiunzione ex legge n. 689/81 (anziché del procedimento di irrogazione stabilito dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), ne' l'errata indicazione, in tale provvedimento, dell'organo giurisdizionale (giudice ordinario) davanti al quale proporre l'impugnativa (potendo tale errore tutt'al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare)…” (Cass., S.U. 11 marzo 2004 n. 5040;in senso conforme S.U.18 gennaio 2005 n. 843).
Sotto altro aspetto, sempre le Sezioni Unite, hanno precisato che l'art. 24 del d.lgs 15 novembre 1993, n. 507 distingue, tra le possibili violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, le violazioni delle norme tributarie da quelle delle norme regolamentari stabilite dal comune, imponendo di attenersi, nella prima ipotesi, alla disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie, e nella seconda alle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue, sul piano del riparto della giurisdizione, che spettano alle commissioni tributarie le controversie relative alle sanzioni tributarie ed al giudice di pace, competente ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981, le controversie relative alle sanzioni irrogate per il mancato rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale (Cass., S.U., 17 aprile 2009 n. 9144).
Con riferimento infine alle violazioni del Codice della Strada, la Cassazione ha affermato che il provvedimento con il quale l'Autorità amministrativa proprietaria della strada , ai sensi dell'art. 23, comma 13 "quater", codice della strada, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un'espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 "quater" è stato successivamente aggiunto con la conseguenza che l'atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 (Cass., S.U. 14 gennaio 2009 n. 563).
Nel caso di specie, a seguito della richiesta di documentazione disposta dal Collegio, è emerso che tre provvedimenti sono stati adottati per violazione dell’art. 24 d. lgs. 507/1993 – e precisamente i provvedimenti contraddistinti con numero di protocollo 1820, 1826 e 1832 del 14.1.2008 (si veda atto di rettifica del 19 febbraio 2008 n. 7657, depositato in data 8 maggio 2009) – e altri tre per violazione alle disposizioni del Codice della Strada, ossia i provvedimenti recanti numero di protocollo 1813, 1823 e 1828 del 14.1.2008 (si veda atto di rettifica del 19 febbraio 2008 n. 7655, depositato in data 8 maggio 2009) .
Conseguentemente, alla luce delle considerazioni ora svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario sia con riferimento ai provvedimenti recanti numero di protocollo 1813, 1823 e 1828 del 14.1.2008 sia in relazione ai provvedimenti contraddistinti con numero di protocollo 1820, 1826 e 1832 del 14.1.2008 perché, quanto a questi ultimi, dal verbale di contestazione emerge che sarebbero stati installati in assenza della prescritta autorizzazione comunale (e non anche in violazione delle norme tributarie).
In conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza 12 marzo 2007 n. 77, devono dichiararsi salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (in termini Cons. Stato, 13 marzo 2008 n. 1059);seguendo l’orientamento del Consiglio di Stato, in mancanza di una norma esplicita che disciplini le modalità di prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione, «vanno applicate, analogicamente, le disposizioni riguardanti la riassunzione del giudizio, in seguito alla pronuncia di incompetenza. A tal fine, può essere utilizzata la previsione dell’articolo 50 del codice di procedura civile, secondo cui, in seguito alla decisione sul regolamento di competenza, il giudizio deve essere riassunto nel termine di sei mesi, pena l’estinzione del giudizio ordinario» (Cons. Stato ord. 28 novembre 2008 n. 5901).
La peculiarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio.