TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-08-07, n. 202002043
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Testo completo
Pubblicato il 07/08/2020
N. 02043/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Territoriale del Governo Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento di diniego della domanda di permanenza nella c.d. “white list”, avente valore di informazione interdittiva ex art. 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emesso dalla Prefettura di Messina - Area I - con nota prot. n. -OISSIS-, comunicato in pari data con prot. n.-OISSIS- dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Messina, mai comunicato e/o notificato;
2) del provvedimento Ministero dell’Interno Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma prot. n.-OISSIS-, avente ad oggetto “Revoca di iscrizione e cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016”;
3) del provvedimento ANAC prot. n.-OISSIS-, avente ad oggetto “Diniego White List art. 91, comma 7, bis del D.lgs. 159 emesso nei confronti della società -OISSIS-Comunicazione di avvenuta annotazione nel casellario informatico dell’Autorità.
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti il 9\12\2019:
oltre degli atti impugnati con il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento di diniego della domanda di permanenza nella c.d. “white list”, avente valore di informazione interdittiva ex art. 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emesso dalla Prefettura di Messina - Area I - con nota prot. n. -OISSIS-dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Messina, mai comunicato e/o notificato;
2) provvedimento ANAC prot. n. -OISSIS-. Comunicazione dell’avvenuto reinserimento dell’annotazione nel casellario informatico dell’Autorità;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Ufficio Territoriale del Governo Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16 luglio 2020, tenutasi ai sensi del comma 5 dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, la dott.ssa G A S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Messina ha emesso il diniego di permanenza nell’elenco di cui all’art.2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013 (cd. white list), nei confronti della stessa, e gli altri atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
I – Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85 e 91, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione e carenza di istruttoria .
Il sillogismo su cui si fonderebbe l’interdittiva - 1) i veri domini della ricorrente sarebbero i -OISSIS-(premessa maggiore), mentre gli attuali soci e amministratori sarebbero dei prestanomi degli stessi; 2) il-OISSIS-sarebbe contiguo ad ambienti della -OISSIS-(premessa minore); 3) la Società ricorrente sarebbe permeabile e/o strumentale agli interessi della criminalità organizzata locale (conclusione) – non sarebbe rispondente alla realtà. In particolare, la titolarità delle quote sociali e i ruoli decisionali non sarebbero fittizi.
L’affermazione secondo la quale la Società ricorrente sarebbe “di fatto” amministrata dai -OISSIS-si appaleserebbe apodittica e indimostrata, frutto di mere supposizioni, essendo al contrario l’attuale assetto societario conseguenza del passaggio generazionale all’interno di una famiglia di imprenditori.
La prefettura enfatizzerebbe la circostanza che la Società ricorrente sia costituita da componenti del medesimo nucleo familiare. Peraltro, nessuno dei soggetti nominativamente indicati risulta essere affiliato e/o organico e/o contiguo ad ambienti criminali.
Nulla la prefettura contesterebbe sulle persone dei soci e dell’amministratore; il socio di maggioranza -OISSIS-) e l’amministratore unico (-OISSIS-) sarebbero stati già dipendenti della società prima di assumere il ruolo in questione; il padre dell’amministratore unico (-OISSIS-), piuttosto che dare luogo ad un trasferimento fittizio, avrebbe avuto dei problemi di salute che gli avrebbero impedito di attendere personalmente all’attività imprenditoriale in questione.
II - Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 84, 85 e 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
L’interdittiva si fonda anche sulla circostanza che sarebbero “emersi elementi di rilievo in ordine alla -OISSIS- – entrambe colpite da informative di tenore interdittivo – nonché sottoposte a sequestro preventivo delle quote sociali e dell’intero compendio aziendale”; l’anello di congiunzione sarebbe rappresentato da -OISSIS-(genero di -OISSIS-), dipendente -OISSIS-
Ma il sillogismo della Prefettura - secondo cui 1) -OISSIS-è genero di -OISSIS-, vero dominus della ricorrente (premessa maggiore); 2) -OISSIS-sarebbe vicino ad ambienti-OISSIS-(premessa minore); 3) la Società ricorrente sarebbe soggetta ad infiltrazioni della criminalità organizzata - non proverebbe che i soggetti citati si siano adoperati per condizionare le scelte imprenditoriali della -OISSIS- Peraltro, come emergerebbe dalle risultanze del procedimento penale che vede coinvolto il Sig. -OISSIS-non avrebbe alcun potere gestionale e decisionale in capo a detta Società, di fatto gestita da altri, dimodoché non verrebbe spiegato come possa incidere sulle scelte decisionali della -OISSIS-
Quanto alla continuità di governance tra la -OISSIS-srl (anch’essa colpita da interdittiva) – che avrebbe trovato conferma nella pronuncia del C.G.A.R.S. che ha confermato la sentenza del Tar Catania, sez. I, n.-OISSIS-–, insignificante ai fini del collegamento della ricorrente sarebbe la circostanza che un soggetto sarebbe stato dipendente della -OISSIS-(già socio della -OISSIS-e successivamente dipendente della ricorrente) sarebbe stato coinvolto in operazioni di polizia, risalenti nel tempo (2002) e che non hanno avuto seguito giudiziario;
III - Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 84, 85 e 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Il paventato pericolo di infiltrazioni mafiose si fonderebbe anche su un episodio avvenuto nel 2018, quando – in occasione di una perquisizione operata dalle forze dell’ordine – all’interno di un garage di proprietà di -OISSIS-(coniuge di -OISSIS-, interdetta) sarebbe stata rinvenuta un’autovettura intestata a -OISSIS-, ritenuto (assieme -OISSIS-) “amministratore di fatto” della società ricorrente. Tale circostanza sarebbe insignificante in quanto all’interno dell’autovettura non sarebbe stato rinvenuto nulla che possa ricondurre -OISSIS-alla società ricorrente; né eventuali frequentazioni di quest’ultimo con soggetti controindicati avrebbero potuto condurre all’interdittiva in esame per meri rapporti parentali;
IV - Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 84, 85 e 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Non basterebbero singoli e sparpagliati indizi di contiguità con elementi malavitosi per integrare le condizioni di legge previste per l’emissione di una interdittiva;
V - Illegittimità derivata.
Il provvedimento dell’ANAC di avvenuta iscrizione dell’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina nel casellario informatico degli operatori economici (nota prot. n.-OISSIS-) e il provvedimento di cancellazione di -OISSIS- -OISSIS-i dell’anagrafe antimafia adottato dalla Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma del Ministero dell’Interno (nota prot. n.-OISSIS-), adottati in via conseguenziale all’emanazione dell’informativa antimafia interdittiva da parte della Prefettura di Messina, sarebbero illegittimi in via derivata, per tutti i vizi sopra dedotti.
Parte ricorrente ha, quindi, avanzato domanda cautelare monocratica e nel merito ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
2. – Con decreto n. 89/2019 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche
3. - Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Messina, l’Anac- Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. – Con ordinanza n. 158 del 4 marzo 2019 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame.
5. – In data -OISSIS-l’amministrazione resistente ha depositato nuova informativa con cui ha confermato gli esiti interdittivi del precedente provvedimento.
In data 20 novembre 2019, con memoria, l’amministrazione ha rappresentato l’avvenuto riesame, chiedendo la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla prima impugnativa.
6. – In data 6 dicembre 2019 parte ricorrente ha depositato documentazione.
Il 9 dicembre 2019 la stessa ha depositato ricorso per motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di diniego della domanda di permanenza nella c.d. “white list”, avente valore di informazione interdittiva nonché gli ulteriori atti indicati