TAR Milano, sez. IV, decreto presidenziale 2020-05-19, n. 202000470
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 19/05/2020
N. 00470/2020 REG.PROV.PRES.
N. 00182/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
D
sull’istanza di anticipazione di udienza presentata dalla controinteressata nel giudizio instaurato con il ricorso numero di registro generale 182 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Elisicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C M, L B e Michele Dell'Arte, con domicilio PEC come da registri di Giustizia e presso lo studio Cecilia Breviglieri in Milano, corso Magenta, 82;
contro
ASST Valle Olona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il suo studio in Milano, via Bernardino Verro, 14;
nei confronti
GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava, Paolo Caruso e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensiva,
della deliberazione n. 1216 del 19.12.2019 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona (C.F. e P.IVA 03510190121), comunicata con nota prot. 61740/2019 del 19.12.2019, con cui è stata aggiudicata la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 a Gruppo Servizi Associati S.p.A. (P.IVA 01484180391) del servizio di vigilanza antincendio per la durata di mesi dodici occorrente alla ASST Valle Olona con opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi (N. GARA 7503846 - N. CIG 7993111BDA) e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali di gara e la suddetta nota prot. 61740/2019 del 19.12.2019
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\3\2020,
per l’annullamento, previa sospensiva,
della deliberazione n. 1216 del 19.12.2019 del Direttore Generale dell’Azienda-Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona (cod.fisc e p.iva 03510190121), comunicata con nota prot. 61740/2019 del 19.12.2019, con cui è stata aggiudicata a Gruppo Servizi Associati S.p.A. (p.iva 01484180391) la procedura di gara aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza antincendio per la durata di mesi dodici, occorrente alla ASST Valle Olona, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (n. gara 7503846 - n. CIG 7993111BDA) e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di gara e la suddetta nota prot. 61740/2019 del 19.12.2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di anticipazione di udienza depositata dalla controinteressata GSA il 18 maggio 2020;
Considerato che l’istante rappresenta:
– che la terza Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2658/2020, ha accolto l’appello cautelare della ELISICILIA, proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 559/2020;
– che l’istanza cautelare di primo grado è stata accolta, con trasmissione del provvedimento al T.A.R. ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito;
Considerato che l’istante chiede, ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a., la fissazione dell’udienza pubblica con priorità, e quindi a data anteriore a quella, già stabilita con la predetta ordinanza n. 599/2020, dell’11 novembre 2020;
Rilevato:
– che è opportuno richiamare il contenuto dell’ordinanza del giudice di secondo grado:
« Considerato che Elisicilia, gestore uscente del servizio di vigilanza antincendio nelle strutture sanitarie dell’ASL della Valle Olona, appella l’ordinanza del TAR per la Lombardia, Sezione IV, che ha respinto la domanda cautelare di sospensione della aggiudicazione del servizio alla contro interessata per il periodo di un anno rinnovabile per un altro anno;.
Considerato altresì che il TAR Il TAR ha negato la misura cautelare trattandosi di un contratto di durata annuale rinnovabile per un anno, le cui date di avvio e di fine del servizio potrebbero slittare;
Considerato, peraltro, che questa Sezione ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica inaudita altera parte, sul presupposto che la contro interessata non avrebbe fornito alcuna rassicurazione in ordine alla volontà di riassorbire il personale uscente, valutando il “periculum in mora” connesso al subentro del nuovo gestore del servizio in condizioni alterate da richiamate agitazioni sindacali circa il mancato rispetto della clausola sociale, e soprattutto dalla necessità di operare il subentro in un momento di perdurante emergenza sanitaria”.
Rilevato che la contro interessata rappresenta che nella stessa data del decreto cautelare ha depositato la propria nota che segna l’avvio delle procedure di assunzione di tutti i lavoratori addetti alla precedente gestione e chiede, quindi, la reiezione della domanda cautelare;
Rilevato, peraltro, che la contro interessata ha depositato solo lettere di richiesta di informazioni circa l’identità dei lavoratori, non idonee ad evidenziare un mutamento dell’orientamento emerso in due successive riunioni in Prefettura, e che permangono pertanto le ragioni della precedente ordinanza cautelare circa il “periculum in mora” connesso al subentro del nuovo gestore del servizio in condizioni alterate dalle agitazioni sindacali e dalla perdurante emergenza sanitaria;
Rilevato, altresì, che le ragioni precedentemente illustrate risultano confermate, nella ponderazione fra i confliggenti interessi, da una duplice considerazione circa la minore onerosità della prosecuzione del servizio in atto rispetto alle nuove condizioni contrattuali e circa la natura del contratto che, come rilevato dallo stesso TAR, ha durata annuale rinnovabile per un anno, di modo che il ritardato subentro potrebbe essere compensato dalla sua prosecuzione per la durata prefissata »;
– che la motivazione dell’ordinanza emessa dal giudice d’appello, invocata dall’istante, ha preso in considerazione i contrapposti interessi e ha ritenuto: da un lato, che « permangono [ pertanto ] le ragioni della precedente ordinanza cautelare circa il “periculum in mora” connesso al subentro del nuovo gestore del servizio in condizioni alterate dalle agitazioni sindacali e dalla perdurante emergenza sanitaria »;dall’altro, con riguardo alle esigenze rappresentate dalla controinteressata GSA, che « le ragioni precedentemente illustrate risultano confermate, nella ponderazione fra i confliggenti interessi, da una duplice considerazione circa la minore onerosità della prosecuzione del servizio in atto rispetto alle nuove condizioni contrattuali e circa la natura del contratto che, come rilevato dallo stesso TAR, ha durata annuale rinnovabile per un anno, di modo che il ritardato subentro potrebbe essere compensato dalla sua prosecuzione per la durata prefissata »;
– che non sussistono, alla spassionata lettura della predetta ordinanza, sostanziali divergenze fra le motivazioni delle decisioni cautelari assunte nei due gradi di giudizio;
– che dal dispositivo dell’ordinanza d’appello (« … accoglie l’appello … e, per l’effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado »;« Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm .» si desume (come del resto conferma l’istanza in esame) che ELISICILIA ha ottenuto la sospensione degli effetti dell’aggiudicazione;e, quanto alla sollecita fissazione, non sembra potersi applicare il comma undicesimo (che disciplina l’ipotesi – che in questo caso non ricorre – in cui in primo grado sia concessa una misura cautelare e non sia però fissata l’udienza), come richiesto dall’istante, per la semplice ragione che la fissazione dell’udienza era già stata disposta, proprio ai sensi dell’art. 55, comma decimo, da questa Sezione;
Ritenuto:
– che, tenuto conto delle ricadute, in termini di accumulo del carico, degli slittamenti delle udienze fissate nel periodo dell’emergenza sanitaria, nonché del fatto che alla medesima udienza dell’11 novembre 2020 sono in trattazione altre controversie in materia di appalti pubblici, più risalenti di quella instaurata con il ricorso in epigrafe, non è possibile anticipare la trattazione della presente controversia;
– che, alla stregua delle esposte premesse, l’istanza non può trovare accoglimento e che va pertanto confermata la data dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso come già stabilita, per altro a fronte di una ponderazione degli interessi, effettuata dal giudice d’appello che richiama, in proposito, considerazioni già svolte in primo grado e che si ritiene di rammentare ancora una volta (« le ragioni precedentemente illustrate risultano confermate, nella ponderazione fra i confliggenti interessi, da una duplice considerazione circa la minore onerosità della prosecuzione del servizio in atto rispetto alle nuove condizioni contrattuali e circa la natura del contratto che, come rilevato dallo stesso TAR, ha durata annuale rinnovabile per un anno, di modo che il ritardato subentro potrebbe essere compensato dalla sua prosecuzione per la durata prefissata »);