TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2010-10-15, n. 201000197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2010-10-15, n. 201000197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201000197
Data del deposito : 15 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00198/2010 REG.RIC.

N. 00197/2010 REG.SEN.

N. 00198/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2010, proposto da:
L B, rappresentato e difeso dagli avv.ti M C V e S M ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

contro

Ordine degli Avvocati di Trento, rappresentato e difeso dagli avv.ti F M B e D d P ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Trento, via SS. Trinità, n. 14

per l'annullamento

della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento di data 10 maggio 2010, notificato il successivo giorno 13, che ha respinto la domanda del ricorrente di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Trento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto:

- che con ricorso notificato in data 12 luglio 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 22 settembre, il dott. L B ha impugnato il diniego opposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento alla sua domanda di iscrizione, proposta ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 2.2.2001, n. 96, alla sezione speciale per gli Avvocati Stabiliti dell’Albo degli Avvocati;

- che ad avviso dell’istante il provvedimento impugnato sarebbe sotto più profili illegittimo, per cui nella presente sede giurisdizionale ha chiesto il suo l’annullamento e, in via cautelare, la previa sospensione dello stesso, deducendo quale periculum l’impossibilità di esercitare la professione;

- che si é costituito in giudizio l’Ordine degli Avvocati di Trento, pregiudizialmente opponendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, argomentando per la sua reiezione;

Rilevato:

- che, ai sensi dell’art. 31 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22.1.1934, n. 36, recante l'Ordinamento della professione di avvocato, le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono impugnabili, entro venti giorni dalla notificazione, al Consiglio Nazionale Forense;

- che la Corte di Cassazione ha sul punto precisato che “ sono devolute alla giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi ” (cfr., SS.UU., 11.12.2007, n. 25831);

- che l’indirizzo giurisprudenziale amministrativo si è da tempo consolidato nel senso che su siffatte vicende difetti la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., T.R.G.A. Trento, 5.6.2008, n. 138 e T.R.G.A. Bolzano, 10.12.2008, n. 399);

- che il Collegio non riscontra ragioni per modificare il proprio orientamento, sul rilievo che la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di rifiuto dell'iscrizione trova base e ragione nel mero accertamento dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente e, quindi, involge la cognizione di diritti soggettivi perfetti, materia che è stata dal Legislatore assoggettata alla speciale giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense;

- che non può essere condiviso quanto affermato dal difensore del ricorrente all’odierna camera di consiglio, secondo cui la causa di cui si discute dovrebbe essere conosciuta dal giudice amministrativo perché concernente un provvedimento amministrativo sul quale è chiamato a decidere nell’ambito della propria generale giurisdizione di legittimità;

- che, infatti, tale argomentazione difensiva non tiene conto della norma sull’ordinamento professionale che devolve alla richiamata giurisdizione speciale le specifiche controversie riguardanti l’iscrizione all’albo e, per la sua tassatività, è pacifico che non possa essere estesa anche alle controversie che interessano il rilascio di certificazioni (cfr., Cass. Civ., SS.UU., 28.12.2007, n. 27184), il che non ricorre nel caso de quo ;

Considerato:

- che, di conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al Consiglio Nazionale Forense;

- che, ai sensi dell’art. 11 del cod. proc. amm., il processo potrà essere riassunto davanti al giudice indicato, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in questa sede avanzata, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

- che, tenuto anche conto che la deliberazione impugnata aveva puntualmente indicato la possibilità di ricorrere avanti al Consiglio Nazionale Forense, le spese di giudizio debbono essere poste a carico della parte ricorrente e quantificate in dispositivo;

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