TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-12, n. 202302173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-12, n. 202302173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302173
Data del deposito : 12 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2023

N. 02173/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01081/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2014, proposto dalla società Oranfrizer S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato G D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, p.zza Trento, 2;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Mediocredito Italiano – Spa (poi divenuta Intesa Sanpaolo s.p.a., per effetto di incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati G F F e Liliana D'Amico, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Liliana D'Amico in Catania, via V. Giuffrida, 37;

per l'annullamento:

del decreto della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0003080 del 5.11.2013, con il quale sono state revocate le agevolazioni ex l. 488/92 (già concesse in via provvisoria con decreto n. 130465 del 27.11.2003) ed è stata richiesta la restituzione della prima quota già erogata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Mediocredito Italiano – Spa (poi divenuta Intesa Sanpaolo s.p.a., per effetto di incorporazione);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 luglio 2023 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, società a responsabilità limitata, domanda l’annullamento del decreto della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0003080 del 5.11.2013, con il quale sono state revocate le agevolazioni ex l. 488/92 (già concesse in via provvisoria con decreto n. 130465 del 27.11.2003) ed è stata richiesta la restituzione della prima quota già erogata.

In diritto vengono dedotte le seguenti censure:

a) eccesso di potere per sviamento e per istruttoria perplessa e contraddittoria, violazione del principio di buona fede e di tutela e consolidamento dell’affidamento;

b) eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti;

c) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 1 del d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012;

d) violazione e falsa applicazione della circolare n. 900047 del 25.01.2001;

e) violazione della l. 241/90, del principio di non aggravamento del procedimento e dei principi di efficacia, economicità e proporzionalità;

Unitamente alle riportate censure, parte ricorrente depositava istanza istruttoria (richiesta di c.t.u. e prova scritta per testi) per accertare che la stessa non aveva violato gli impegni assunti con il decreto di concessione dell’agevolazione.

2.- Si costituivano il Ministero dello Sviluppo Economico e la banca concessionaria Mediocredito s.p.a. (poi divenuta Intesa Sanpaolo s.p.a., per effetto di incorporazione), concludendo per il difetto di giurisdizione del g.a. (in favore del g.o.) e per l’infondatezza del ricorso nel merito.

3.- Con ordinanza cautelare n. 370/2012 del 16.05.2014, veniva respinta l’istanza di sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato.

4.- All’udienza straordinaria del 10.07.2023, in vista della quale le parti presentavano memorie, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

5.- Il ricorso è infondato.

5.1- Il Collegio, preliminarmente, esamina i rilievi in punto di giurisdizione sollevati dalla stessa parte ricorrente, osservando che la controversia attiene all’erogazione di pubblici finanziamenti ed appartiene alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, co. 1, lett. a), n. 2) c.p.a. e di cui all’art. 11, ult. c., L. n. 241/1990, poiché il finanziamento in questione rientra tra gli investimenti produttivi disposti in sede di approvazione di un “patto territoriale”. Secondo quanto, infatti, stabilito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. 27.10.2014, n. 22747: «La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale" appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, co. ultimo, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica» (Cfr. anche Cass. SS.UU., 8.7.2008, n. 18630 e n. 1132 del 21.1.2014;
in tal senso anche Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2013 n. 6277 che in tema di provvedimenti di revoca di finanziamenti concessi nell’ambito dell’attuazione dei Patti territoriali di cui alla L. n. 662/1996, poi disciplinati in via di dettaglio dal D.M. n. 320/2000, ha statuito che «La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario, accordato per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private - in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 l. n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi - appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a. alla stregua dell'art. 11, ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica»).

E poiché, con riguardo al caso in esame, il finanziamento è stato concesso nell’ambito di un patto territoriale ai sensi della l. 19 dicembre 1992 n.488, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente estensione del suo sindacato anche sulla questione inerente al corretto svolgimento dell’esecuzione del rapporto intercorso tra le parti in causa.

5.2- Il ricorso è palesemente infondato nel merito, per le seguenti, assorbenti ragioni, di talchè le istanze istruttorie non possono trovare accoglimento.

Il decreto impugnato trae origine dal presunto inadempimento della società agli obblighi di ampliamento dell’area produttiva derivanti dall’atto di concessione (in particolare, il mancato incremento della superficie produttiva nella misura minima del 20%, così come richiesto dalla circolare esplicativa n. 900047 del 21.1.2001).

L’operato dell’amministrazione e della banca concessionaria appaiono conformi ai canoni di logicità e ragionevolezza, sulla base degli atti versati in giudizio, sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale.

In particolare, a seguito del primo sopralluogo effettuato dal personale della banca concessionaria, sono stati rilevati i deficit di superficie sopra indicati (con uno scostamento del 5-6% rispetto alla superficie minima da garantire).

Tale forma di inadempimento è stata oggetto di contraddittorio procedimentale, tanto che sono stati effettuati altri due sopralluoghi proprio per verificare le asserzioni della società ricorrente.

Le conclusioni inizialmente raggiunte (e poi confermate) si presentano coerenti con l’attività istruttoria svolta in loco. Non sussiste alcuna contraddittorietà tra i rilievi dei diversi periti all’uopo incaricati dalla Banca concessionaria, i quali hanno concordemente rilevato il mancato raggiungimento dell’incremento del 20 % della “superficie dell’unità locale” né agli stessi è ascrivibile alcuna “rivalutazione” dei parametri di riferimento, preventivamente dettati dal Ministero.

In particolare, il punto 3.2. della circolare esplicativa n. 900047 del 21.1.2001 chiarisce che si considera “ampliamento” il programma che sia volto ad accrescere la potenzialità di un’unità locale esistente attraverso l’incremento dell’occupazione e, limitatamente agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nonché a quelli di vendita all’ingrosso ed ai centri di distribuzione, l’incremento significativo della “superficie di vendita”, per i primi, o della “superficie totale”, per gli altri, dell’unità locale non inferiore al 20% di quella preesistente. La definizione di “superficie dell’unità locale” è fornita dal punto 2.1 della stessa circolare esplicativa n. 900047 del 21.1.2001 ove si chiarisce che questa corrisponde all’area “destinata alla vendita, depositi locali di lavorazione, uffici e servizi”.

Parte ricorrente invoca, in maniera inconferente, il punto 3.8 della circolare, il quale definisce, invece, “l’area produttiva da valutare” come il “sottosistema aziendale minimo identificabile”, concetti del tutto autonomi rispetto ai parametri applicabili al caso di specie.

La revoca, per di più, non è stata determinata da uno scostamento rispetto agli indicatori (fattispecie originariamente prevista dall’art. 8, lett. f del d.m. 527/95 e non più rilevante nel caso di cui all’odierno giudizio) bensì dall’impossibilità di inquadrare l’intervento realizzato come “ampliamento” ovvero in altre tipologie agevolabili.

L’investimento, inoltre, è stato provvisoriamente ammesso a finanziamento e subordinato a positiva verifica dell’organo accertatore, di talchè non è ipotizzabile alcuna forma di legittimo affidamento in capo alla società ricorrente, anche per la correttezza con cui si è svolta la dialettica procedimentale tra le parti.

5.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

6.- Le spese possono essere compensate in ragione della risalenza dei fatti di causa.

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