TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-08-30, n. 201901181
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Pubblicato il 30/08/2019
N. 01181/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C A D M, rappresentata e difesa dall'avvocato R G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Gudio Rodio in Bari, via Putignani n. 168;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Bari, via Melo, n.97;
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non costituito in giudizio;
nei confronti
S V non costituita in giudizio;
R M, rappresentata e difesa dagli avvocati F M, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Maria Consiglia Affatato, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della proposta del Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata prot. n. 32703 del 22.8.2018 nonché del provvedimento ministeriale (non noto nei suoi estremi) con il quale è stata approvata la graduatoria (in ordine alfabetico) nonché le graduatorie specifiche per i singoli posti relative alla procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non superiori pubblicate in data 25.10.2018 e del D.M. del 28.9.2016 recante la determinazione dei criteri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale, nonché dell'atto di assegnazione dell'incarico di Vice – Direttore della Casa Circondariale di Bari;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del Decreto del Ministro della Giustizia del 20.11.2018, comunicato con nota del Ministero della Giustizia prot. n. 5756 dell'8.2.2019 con i quali la ricorrente è stata assegnata con decorrenza immediata all'incarico di Vice direttore della Casa Circondariale di Trani;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di R M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
con il presente ricorso n. 15/2019, integrato con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti riguardanti la procedura di conferimento di 254 incarichi dirigenziali, indetta dal direttore generale del Dipartimento, con avviso di data 17.10.2018, in applicazione del decreto ministeriale di data 28.9.2016, e che si è conclusa con l’assegnazione degli incarichi su base nazionale, in data 22.10.2018;
- il Ministero resistente ha eccepito l’incompetenza di questo TAR, proponendo anche regolamento di competenza poi rinunciato;
Ritenuto che:
- l’interessata ha impugnato anche il decreto ministeriale di data 28.9.2016, che ha determinato i criteri e le regole di svolgimento della medesima procedura;
- poiché la causa non ha ad oggetto atti con effetti limitati allo stretto ambito territoriale pugliese, la competenza territoriale inderogabile appartiene al giudice indicato dal Ministero nell’eccezione di incompetenza (v. in tal senso CdS n. ordinanza n.4273/2019 e sentenza n. 4044/2019, relative alla medesima procedura);
- le spese della presente fase processuale vadano compensate, in conformità a quanto stabilito nelle richiamate pronunce del Giudice d’Appello;