TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2012-06-27, n. 201200392

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2012-06-27, n. 201200392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201200392
Data del deposito : 27 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00843/2012 REG.RIC.

N. 00392/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00843/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 843 del 2012, proposto da:


M B, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;


contro

U.T.G. - Prefettura di Venezia - Questura di Venezia - Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

S B, rappresentato e difeso dagli avv. D C, C B, con domicilio eletto presso Alessandra P in Venezia, Santa Croce, 466/G;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento amministrativo, denominato "verbale di irrogazione dell'ammonimento (ai sensi dell'art. 8 della legge n. 38 del 23/04/2009) nonchè del provvedimento del prefetto di venezia - decreto di rigetto ricorso gerarchico - prot. n. 399/gab/2011 datato 30 gennaio 2012 e notificato a mani dello stesso il giorno 9 marzo 2012


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di S B;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


L’avvertimento, contenuto nel verbale di ammonimento impugnato, di tenere una condotta conforme a legge, non comporta un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente.

L’istanza cautelare non può dunque essere accolta.

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