TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-01-25, n. 201000015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000015
Data del deposito : 25 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00169/1998 REG.RIC.

N. 00015/2010 REG.SEN.

N. 00169/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 169 dell’anno 1998 Reg. Gen., proposto dalla Società S.I.E.M. S.r.l., avente sede in Pesaro, in persona del legale rappresentante p.t. prof. F M, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico D’Alessio, con domicilio eletto in Ancona, alla Via Giannelli, n. 36, presso lo studio del proprio difensore;

contro

- il Comune di Mondolfo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. B B, con domicilio eletto in Ancona, alla Via San Martino, n. 23 (studio Avv. M F);

nei confronti di

-sig. C M, residente in Pesaro, alla Via Lincoln n. 21,
eventuale controinteressato,
non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione,

1) della deliberazione del Consiglio Comunale di Mondolfo n. 85 in data 22.10.1997, con la quale sono state formulate controdeduzioni alle osservazioni inerenti il piano particolareggiato della “Zona turistico-balneare” adottato con delibera consiliare n. 91 del 4.10.1996 ed il piano particolareggiato medesimo è stato approvato con le modifiche grafiche e normative dal dispositivo risultanti;

2) della deliberazione del Consiglio Comunale di Mondolfo n. 91 in data 4.10.1996, di adozione del piano particolareggiato della “zona turistico-balneare”;

3) di ogni atto comunque presupposto, collegato o connesso.

Visto il ricorso, notificato in data 10-13 febbraio 1998, con i relativi allegati;

Visto l’atto, notificato in data 17-27 novembre 1998, con il quale sono stati introdotti motivi aggiunti ed è stata altresì formulata istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondolfo, in persona del Sindaco in carica, depositato il 25.3.1998;

Vista la memoria prodotta dalla resistente Amministrazione Comunale il 15.12.1998 a sostegno delle proprie difese;

Vista la documentazione da ultimo esibita dalla stessa Amministrazione il 16.11.2006;

Vista l’istanza motivata, depositata il 29.12.2006, con cui il difensore della predetta civica Amministrazione ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007, il Consigliere avv. Liana Tacchi;

Uditi l'avv. Saccomandi, in sostituzione dell’avv. D. D’Alessio, per la società ricorrente e l’avv. Galvani, in sostituzione dell’avv. B. Brusciotti, per il Comune di Mondolfo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La società S.I.E.M. S.r.l., essendo proprietaria di aree site nel Comune di Mondolfo, in località Marotta [catastalmente distinte al foglio 10: mappali 124, 234, 235, 79, 122, 123, 191, 130, 131, 132, 133;
ed al foglio 17: mappali 3, 27, 63, 70, 50, 51, 49, 52, 39, 40, 54, 55, 56, 68, 69], ricadenti in “Zona Turistica”, art. 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale ed assoggettate a precedente piano particolareggiato approvato con delibera del C.C. n. 126 del 9.5.1983 (a norma del quale, in buona parte, avevano valenza edificatoria seppur utilizzabile nell’ambito di più vasti comparti), con il presente ricorso giurisdizionale amministrativo ha impugnato:

- la deliberazione del C.C. di Mondolfo n. 85 in data 22.10.1997, con la quale, essendosi respinta, tra le altre, l’osservazione n. 5 da essa S.I.E.M. presentata al nuovo piano particolareggiato adottato, il Comune ha approvato tale nuovo piano particolareggiato della “Zona turistico-balneare”;

- la deliberazione del C.C. di Mondolfo n. 91 in data 4.10.1996, di adozione del nuovo piano particolareggiato della zona turistico balneare;

- tutti gli atti comunque collegati, presupposti e connessi.

A sostegno del gravame la ricorrente ha illustrato, in punto di fatto, la situazione e le pregresse vicende giuridiche delle aree in questione, anche in riferimento allo speciale vincolo a tutela della flora su di esse imposto dalla Regione Marche con le delibere di G.R. n. 2393 del 20.7.1992 e n. 4019 del 27.9.1993 e poi conservato, con determinazione soprassessoria, nella delibera di G.R. n. 3986 del 27.12.1996, delibere regionali fatte oggetto di impugnative giurisdizionali pendenti;
ed, in punto di diritto, ha dedotto i seguenti epigrafati motivi:

I) Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 13 della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche. Violazione delle N.T.A. al P.R.G. vigente (artt. 19 e 21). Delibera del C.C. n. 285 del 22.12.1975. Eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti.

II) Violazione di legge in relazione agli artt. 7, 13 e segg. della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche, all’art. 7 della L.R. 30.12.1974, n. 52 ed agli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/1990.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, presupposti ed istruttoria, perplessità amministrativa e contraddittorietà tra atti e provvedimenti della P.A. Illegittimità derivata.

III) Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 13 della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche, all’art. 7 della L.R. 30.12.1974, n. 52 ed agli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/1990.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, presupposti ed istruttoria, perplessità amministrativa, contraddittorietà tra atti e provvedimenti della P.A. Illegittimità derivata.

IV) Violazione di legge in relazione all’art. 7 della L.R. 30.12.1974, n. 52 ed all’art. 3 della L. n. 241/1990.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, presupposti ed istruttoria e perplessità amministrativa.

Illegittimità derivata.

V) Illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. 30.12.1974, n. 52 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Illegittimità derivata.

VI) Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 13 della L.V. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche, all’art. 7 della L.R. 30.12.1974, n. 52 ed agli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/1990.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, presupposti ed istruttoria, perplessità amministrativa, contraddittorietà tra atti e provvedimenti dell’Amministrazione.

Illegittimità derivata.

VII) Violazione di legge in relazione all’art. 7 L.R. 30.12.1974, n. 52 ed agli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/1990.

Eccesso di potere per difetto di motivazione, presupposti ed istruttoria, perplessità amministrativa, contraddittorietà tra atti e provvedimenti della P.A.

Illegittimità derivata.

VIII) Violazione di legge. Illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L.R. 30.12.1974, n. 52, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione ed all’art. 1, prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 4.11.1950, ratificata con L. 4.8.1955, n. 848.

Illegittimità derivata.

IX) Violazione di legge in relazione agli artt. 7, 13 e 20 della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche e dell’art. 3 della L. n.241/1990.

Eccesso di potere per falsità della causa e difetto di motivazione e dei presupposti. Perplessità, contraddittorietà tra atti e provvedimenti della P.A. e contrasto con il pubblico interesse.

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