TAR Catania, sez. II, decreto collegiale 2013-03-01, n. 201300634
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00634/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02274/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2006, proposto da: B I M, B A, nella persona del suo procuratore generale B R, B R M e B G, rappresentati e difesi dagli avvocati G T e L T, con domicilio eletto presso il loro studio, in Catania, via Umberto, 296;
contro
il Comune di Catania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. F G, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Catania, via G. Oberdan, 141;
per la condanna
al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima occupazione e per il ritardo nella restituzione di immobile di loro proprietà.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le istanze depositate dal consulente tecnico d’ufficio Ing. M R T (da ora innanzi: CTU) in data 7 ottobre 2011 e 30 gennaio 2013, per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese, in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio;
Vista la sentenza 6 luglio 2012, n. 1737, di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con cui è stato concluso il giudizio;
Vista l’ordinanza 29 ottobre 2009, n. 484, con cui è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio e nominato CTU l’Ing. M R T, che ha depositato la relazione consulenziale in data 7 ottobre 2011;
Visti gli atti del fascicolo di causa;
Visto l’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319;
Visto il