TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-01-30, n. 202300086

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-01-30, n. 202300086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300086
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00086/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01214/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data 25.05.2022 e notificato in data 19.08.2022, che ha decretato il rigetto dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno, avvertendo altresì lo stesso «di lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto, qualora non osti un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell’art. 13 del testo unico»;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento testé richiamato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- l’odierno ricorrente, cittadino cinese, il 17 giugno 2020 ha presentato alla Questura di Firenze domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

- la domanda è stata respinta con provvedimento questorile 25 maggio 2022, prot. -OMISSIS- poiché il 19 settembre 2019 è stato condannato dal Tribunale penale di Firenze alla pena di quattro anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, inoltre, è tuttora in corso un procedimento penale a suo carico per lesioni personali;

- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso lamentando difetto di motivazione in quanto il giudizio di pericolosità sociale, a norma dell’articolo 203 del codice penale, non potrebbe essere formulato conseguentemente ad una sola condanna e la sentenza che l’ha pronunciata è stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Firenze;

- lamenta il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare la durata della sua regolare presenza sul territorio nazionale e rappresenta di essere ben inserito nel contesto sociale e titolare dell’omonima ditta nel comune di Empoli ,attiva nel confezionamento di vestiario;

- rileva inoltre che vincoli familiari lo legano ai due figli nati in Italia mentre il procedimento penale attualmente in corso è stato sospeso per lo svolgimento della messa alla prova ex art. 168 c.p.;

- si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso;

- con ordinanza 3 novembre -OMISSIS-, sono stati disposti adempimenti istruttori a carico dell’Amministrazione i quali sono stati eseguiti;

- la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 ed è passata in decisione, essendosi il Collegio riservato la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- il reato di maltrattamenti in famiglia rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 380 del codice di procedura penale e, pertanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è considerato ostativo all’ingresso dello straniero extracomunitario nel territorio nazionale;

- la reiterazione dei fatti di reato, le loro modalità attuative come risultanti dalla sentenza penale di condanna, consistenti nel percuotere la moglie con pugni, schiaffi e talvolta anche con un bastone alla presenza dei figli minori, a loro volta oggetto di aggressione quando intervenivano a favore della madre, nonchè la loro prossimità temporale rendono non irragionevolmente formulato il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del ricorrente;

- detto giudizio, ai fini amministrativi inerenti il rilascio del titolo di soggiorno, non può seguire i criteri della legge penale ma deve ancorarsi alla normativa in tema di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

- appare contraddittorio, ai fini dell’annullamento del diniego del titolo di soggiorno, richiamare i vincoli familiari dell’interessato quando motivo del diniego è la violenza esercitata da quest’ultimo sui familiari più stretti;

Ritenuto pertanto di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi