TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-02-06, n. 201700181

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-02-06, n. 201700181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700181
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2017

N. 00181/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02192/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2192 del 2015, proposto da:
Azienda agricola BEGNI, società agricola BERTOLI AGOSTINO VENIERO e FABIO, azienda agricola BIZIOLI LUIGI DOMENICO, società agricola LA CAMPAGNETTA DI BOMBELLI FRATELLI, società agricola BOSELLI GIANCARLO E FRANCESCO MARIO, azienda agricola CAPPUCCINI, azienda agricola CONZADORI LORENZO, società agricola DENTI, società agricola FRATTINI SOCIETÀ SEMPLICE, azienda agricola MOMETTO FRATELLI ANGELO e ANTONIO, azienda agricola NEOTTI GIOVANNI, società agricola MORETTI ALBINO, PASQUALE, PATRIZIO e DOMENICO, società agricola LA SORGENTE DI MORETTI ATTILIO e GIANPRIMO, azienda agricola POLLONI F.LLI SOCIETÀ SEMPLICE, azienda agricola VANOLI VALERIO e FRANCESCO, società agricola ZANESI BATTISTA e RINALDO SOCIETÀ’ SEMPLICE, società agricola ZANI GIANMARIO e ANGELO SOCIETÀ SEMPLICE, società agricola GUZZAGO ANGELO e CESARE SOCIETÀ SEMPLICE, tutte rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Zima 5;

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- dei decreti dell’AGEA con i quali (a) sono state accolte le domande di rateizzazione dei debiti relativi al mancato pagamento del prelievo supplementare, secondo quanto previsto dagli art. 8- quater e 8- quinquies del DL 10 febbraio 2009 n. 5, e (b) sono state definite, attraverso uno schema di contratto di rateizzazione, le condizioni per la concessione del beneficio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’AGEA;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Le aziende agricole ricorrenti sono produttori di latte vaccino sottoposti al regime comunitario delle quote latte.

2. Nel presente ricorso sono impugnati i decreti con i quali il direttore dell’Ufficio Contenzioso Comunitario (Settore Quote Latte) dell’AGEA ha accolto le domande di rateizzazione dei debiti relativi al mancato pagamento del prelievo supplementare per superamento della quota individuale. Si tratta dei debiti iscritti a tale titolo nel Registro Nazionale dei Debiti istituito dall’art. 8- ter del DL 10 febbraio 2009 n. 5.

3. Occorre precisare subito che l’iscrizione nel suddetto Registro degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero. Al momento dell’erogazione di aiuti agricoli comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono tenuti a effettuare la compensazione con i debiti risultanti dal Registro (v. art. 8- ter commi 4 e 5 del DL 5/2009).

4. La rateizzazione dei debiti derivanti dalle quote latte è subordinata alla rinuncia espressa a ogni azione giudiziaria eventualmente pendente davanti agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, e comporta la sospensione o impedisce l’avvio delle procedure di riscossione coattiva. Inoltre, per i produttori che hanno chiesto la rateizzazione, gli aiuti agricoli comunitari e nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell’importo della prima rata (v. art. 8- quinquies commi 2-3-8-10 del DL 5/2009). Sul debito di cui è chiesta la rateizzazione si applica un tasso di interesse calcolato secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione Europea (v. art. 8- quater comma 3 del DL 5/2009).

5. Concedendo la rateizzazione del prelievo supplementare, l’AGEA ha individuato e comunicato a ciascun produttore il debito complessivo (suddiviso in capitale e interessi), e ha allegato lo schema del contratto di rateizzazione. In tale schema è previsto che l’azienda agricola accetti l’importo come definitivo e rinunci ai ricorsi pendenti.

6. Contro i decreti di rateizzazione le aziende ricorrenti hanno formulato numerose censure, che possono essere sintetizzate e riordinate come segue:

(i) carenza di potere, in quanto i provvedimenti sono sottoscritti da un dirigente, mentre l’art. 8- quinquies comma 6 del DL 5/2009 prevede che sulle richieste di rateizzazione si pronunci il Commissario straordinario, le cui funzioni sono però state prorogate solo fino al 31 dicembre 2013;

(ii) erronea applicazione dell’art. 8- ter del DL 5/2009, in quanto nel Registro Nazionale dei Debiti dovrebbero essere iscritti solo i debiti accertati con sentenza definitiva o non contestati giudizialmente;

(iii) travisamento dei presupposti, in quanto sono intervenute nel corso degli anni numerose pronunce giurisdizionali di sospensione, riferite sia agli atti generali delle campagne dal 1995-1996 in avanti, sia a singole imputazioni del prelievo supplementare, e dunque non vi sarebbero importi che possano dirsi accertati ai fini dell’inserimento nel Registro Nazionale dei Debiti;

(iv) ulteriore travisamento, in quanto gli importi iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti sarebbero comunque inattendibili. In proposito sono richiamate le indagini, tanto amministrative (v. la relazione conclusiva del 26 gennaio 2010 della Commissione di indagine istituita con DM 25 giugno 2009 n. 6501, nonché la relazione di approfondimento del 15 aprile 2010 a cura del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari) quanto penali (v. l’ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 14 novembre 2013 nel procedimento penale n. 33068/10), da cui risulterebbe l’incongruenza dei dati sulla produzione di latte a livello nazionale. La produzione effettiva sarebbe in realtà notevolmente inferiore a quella stimata, al punto da potersi dubitare del superamento della quota nazionale, e se quest’ultima non è superata cade di conseguenza la necessità di applicare il prelievo supplementare ai singoli produttori per mancato rispetto della quota individuale;

(v) irragionevolezza, in quanto ai produttori non potrebbe essere imposto di riconoscere come debito definitivo un importo dal quale non siano state detratte le somme trattenute dagli organismi pagatori a titolo di compensazione degli aiuti PAC. Allo stesso modo, non sarebbe corretto imporre il riconoscimento del debito come condizione per la rateizzazione, se contemporaneamente l’amministrazione si riserva di escutere le garanzie fideiussorie per l’intero importo;

(vi) violazione dei principi comunitari, in quanto le somme esigibili dovrebbero consistere nel solo capitale chiesto a titolo di prelievo supplementare, senza applicazione di interessi (v. art. 10 comma 34 del DL 28 marzo 2003 n. 49). In ogni caso, nella composizione delle singole rate non dovrebbero essere inseriti ulteriori interessi, ovvero interessi sugli interessi;

(vii) in subordine, violazione della normativa comunitaria applicabile ratione temporis . In primo luogo, gli interessi sul prelievo supplementare non dovrebbero decorrere dalla data astrattamente fissata per il versamento dello stesso dai regolamenti comunitari, ma dalla data di imputazione del prelievo supplementare effettuata dalle autorità italiane (anche a distanza di anni dalla campagna di riferimento). Inoltre, gli interessi maggiorati sul prelievo supplementare (v. art. 8 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001) dovrebbero partire dalla campagna 2002-2003, e quindi in concreto dal 1 settembre 2003, rimanendo applicabile per le campagne precedenti il solo tasso legale.

7. L’AGEA si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

8. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Sulla procedura di rateizzazione in generale

9. Questo TAR si è già espresso su alcune questioni relative alla rateizzazione (v. sentenze 4 febbraio 2015 n. 184;
17 febbraio 2015 n. 270-271-272-273;
23 settembre 2015 n. 1212;
5 ottobre 2015 n. 1248;
21 giugno 2016 n. 861;
1 agosto 2016 n. 1081;
22 settembre 2016 n. 1211 e 1216). A tali pronunce si deve pertanto fare rinvio, per chiarire il contesto degli argomenti trattati nel presente ricorso.

Sulla competenza dell’AGEA

10. Nell’impostazione organizzativa originaria, la gestione della rateizzazione era affidata al Commissario straordinario dell’AGEA, secondo quanto previsto dall’art. 8- quinquies comma 6 del DL 5/2009. L’ufficio del Commissario straordinario è rimasto attivo fino al 31 dicembre 2013 (v. art. 1 commi 392 e 394 della legge 24 dicembre 2012 n. 228), e poi in via transitoria fino al completamento del nuovo assetto organizzativo dell’AGEA.

11. La ristrutturazione organizzativa, introdotta dall’art. 12 commi 13-15 del DL 6 luglio 2012 n. 95 e descritta in dettaglio nel nuovo statuto approvato con DM 18 giugno 2014, riduce a due gli organi di governo dell’AGEA (direttore, collegio dei revisori dei conti), e conferma l’attribuzione all’AGEA del coordinamento degli organismi pagatori per quanto riguarda il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC (v. art. 7 par. 4 del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1306/2013). In particolare, spetta ancora all’AGEA la responsabilità della corretta gestione del FEAGA, fondo sul quale la Commissione Europea effettua le compensazioni per il recupero del prelievo supplementare complessivamente dovuto dallo Stato (v. art. 78 par. 2 del Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007).

12. È quindi evidente che il recupero del prelievo supplementare tramite rateizzazione è sempre rimasto incardinato presso l’AGEA (in quanto coordinatore degli organismi pagatori che anticipano le somme del FEAGA), e non presso il Commissario straordinario inteso come ufficio separato dall’AGEA, e che il passaggio dal Commissario straordinario al direttore non richiede alcuna specifica disposizione di legge, essendo implicito il subentro del secondo nelle funzioni del primo per tutte le competenze non espressamente attribuite a soggetti particolari (v. art. 6 del nuovo statuto).

13. In concreto, la fase transitoria è stata gestita dal Commissario straordinario uscente, prorogato mediante atti governativi in attesa del nuovo statuto e della nomina del direttore. Il direttore è poi stato nominato con DM 30 luglio 2014. A partire da questa data è il direttore che disciplina l’organizzazione degli uffici e decide il contenuto degli incarichi direttivi e la decorrenza degli stessi, nonché la durata in via transitoria degli incarichi attribuiti in precedenza.

14. Si può quindi ritenere che i decreti oggetto di impugnazione siano stati adottati da un dirigente investito del relativo potere, e che tale potere sia stato correttamente esercitato in nome e per conto dell’AGEA.

Sull’equilibrio raggiunto con la rateizzazione

15. La rateizzazione del 2009 (così come quella del 2003, prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003, a cui si farà riferimento più avanti) costituisce un nuovo punto di partenza nell’annoso problema della violazione delle quote latte. In sostanza, sul presupposto implicito dell’esattezza del calcolo delle quote e degli sforamenti, viene offerta ai produttori che non hanno rispettato le regole la possibilità di saldare il proprio debito a condizioni tali da non mettere a rischio la sopravvivenza delle aziende.

16. In proposito, si osserva che, dopo le pronunce della giurisprudenza comunitaria e nazionale circa la tenuta complessiva del sistema delle quote latte in Italia (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi , punti 63-68;
C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, Lattepiù , punti 79-85;
v. anche TAR Brescia Sez. II 22 ottobre 2012 n. 1708 e 1709), le vicende pregresse relative alla gestione delle quote latte non sono opponibili all’AGEA, nel momento in cui quest’ultima procede al recupero del prelievo supplementare ancora dovuto dai singoli produttori. Occorre anche tenere presente che la Commissione Europea, lamentando l’insufficienza dell’azione di recupero, ha già adottato nei confronti dell’Italia gli atti di messa in mora (20 giugno 2013) e di deferimento (26 febbraio 2015), e ha radicato il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia (causa C-433/15).

17. Gli importi relativi al prelievo supplementare possono essere iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti anche in mancanza di una sentenza definitiva di accertamento, essendo sufficiente la verifica svolta in sede amministrativa dall’AGEA. In questo senso possono essere letti sia l’art. 8- ter comma 2 del DL 5/2009 (che qualifica come titoli di iscrizione i registri e la documentazione amministrativa) sia l’art. 8- quinquies comma 1 del DL 5/2009 (che, con specifico riguardo al prelievo supplementare, considera esigibili tutte le imputazioni, tranne quelle sospese in sede giurisdizionale).

18. Di conseguenza, il prelievo supplementare fuoriesce dall’area degli importi esigibili solo quando vi sia un provvedimento giurisdizionale di sospensione, o una sentenza passata in giudicato, che riconosca le ragioni di uno specifico produttore. Non sono possibili estensioni in via analogica a favore di altri produttori. A maggior ragione, non sono utili le sospensive ottenute in sede giurisdizionale nei confronti di atti generali.

Sulla rinuncia al contenzioso

19. Lo schema del contratto di rateizzazione (seguendo le indicazioni dell’art. 8- quinquies comma 3 del DL 5/2009) impone la rinuncia ai ricorsi, e quindi la perdita delle opportunità processuali. I produttori sono chiamati a una scelta, in quanto non possono chiedere la rateizzazione e contemporaneamente coltivare il contenzioso nei confronti dell’AGEA e delle Regioni. Si tratta però di uno scambio equilibrato, e anche ragionevole sul piano dei principi costituzionali, in quanto il contenzioso già instaurato si basava principalmente su difetti della normativa e della prassi amministrativa che sono poi stati ritenuti non decisivi dalla giurisprudenza comunitaria. Il beneficio della rateizzazione può dunque essere legittimamente subordinato a una semplificazione del rapporto tra amministrazione e singolo produttore, e a una definizione convenzionale del debito che stabilisca un quadro di riferimento per entrambe le parti.

20. Diversa è la questione delle conseguenze che potrebbero derivare dalle indagini amministrative e penali in corso circa la quantificazione della produzione effettiva di latte a livello nazionale. In questo caso, le contestazioni non riguardano, come in passato, l’attribuzione delle quote individuali e la conseguente imputazione del prelievo supplementare, ma lo stesso presupposto materiale del prelievo, ossia lo splafonamento della quota nazionale. Alle aziende agricole interessate alla rateizzazione non può essere ragionevolmente chiesto di rinunciare in via preventiva a eccepire l’inesistenza del loro debito se si dovesse dimostrare che, almeno per alcune campagne, non poteva essere applicato alcun prelievo supplementare. D’altra parte non sarebbe neppure ragionevole considerare come non dovuti gli importi dei prelievi supplementari in attesa degli sviluppi delle indagini. Queste ultime potrebbero infatti richiedere ancora molto tempo, e verosimilmente dovrebbero essere validate dalle autorità comunitarie, essendo coinvolte obbligazioni nelle quali l’Unione ha sia la posizione di creditore sia quella di controllore circa eventuali aiuti di Stato.

21. Lo schema della rateizzazione deve quindi rimanere aperto: a tale scopo è necessaria e sufficiente una clausola che consenta ai produttori di eccepire in futuro l’inesistenza del loro debito, e di ottenere la restituzione di quanto versato in eccedenza, qualora le indagini in corso sulla produzione complessiva di latte a livello nazionale dovessero dimostrare con certezza che la quota nazionale, almeno per alcune campagne, non è stata superata.

Sulla correzione degli importi dovuti

22. Un altro profilo meritevole di tutela riguarda il dubbio dei produttori che dall’importo complessivo del prelievo supplementare non siano state correttamente detratte le somme già recuperate tramite compensazione con gli aiuti PAC. La rateizzazione non deve infatti trasformarsi in un arricchimento a favore dell’amministrazione. Non è però ragionevole consentire che il processo di rateizzazione sia bloccato dalle verifiche su ogni singolo caso, in quanto tali verifiche potrebbero essere chieste a scopo meramente dilatorio, o prolungarsi per molto tempo. È dunque necessaria e sufficiente una clausola che consenta in futuro eventuali correzioni derivanti dallo scomputo di importi già compensati ma non considerati nel prospetto di calcolo alla base della rateizzazione.

Sulla prescrizione del credito

23. Nonostante il tempo trascorso dalle campagne in cui si è verificato lo sforamento del quantitativo individuale, le aziende ricorrenti non possono invocare la prescrizione, che in astratto sarebbe decennale.

24. Per quanto riguarda le contestazioni degli sforamenti e le intimazioni di pagamento, si osserva che è idoneo a interrompere la prescrizione qualsiasi atto dell’AGEA (o dell’AIMA) contenente l’indicazione del prelievo supplementare dovuto. Gli atti interruttivi trasmessi ai primi acquirenti sono efficaci anche nei confronti dei produttori, in quanto, ai fini del versamento del prelievo supplementare, l’obbligazione può considerarsi solidale (v. art. 1310 c.c.).

25. Occorre poi sottolineare che la prescrizione non decorre dopo che il legislatore ha concesso ai produttori di regolarizzare la propria posizione tramite rateizzazione. Se la procedura di recupero del prelievo supplementare viene sospesa o rallentata per legge allo scopo di consentire ai debitori di versare il dovuto con modalità più favorevoli, i debitori non possono utilizzare a proprio vantaggio il tempo in cui l’amministrazione attende la risposta circa l’adesione alla rateizzazione senza attivare procedure esecutive. La prescrizione presuppone infatti il disinteresse del creditore, che evidentemente non sussiste quando lo Stato, nel ribadire la volontà di recuperare il credito, si preoccupa della sopravvivenza economica del debitore. Pertanto, non vi può essere decorrenza della prescrizione dopo l’entrata in vigore del DL 49/2003, con riguardo alle intimazioni di pagamento inviate in precedenza ai produttori o ai primi acquirenti, né dopo l’entrata in vigore del DL 5/2009, con riguardo sia alle intimazioni di pagamento anteriori al DL 49/2003 sia a quelle inviate nel periodo intermedio.

26. Per quanto riguarda, infine, le somme già trattenute dai primi acquirenti o garantite da fideiussione a favore dei primi acquirenti, il problema non è la persistenza del diritto dello Stato nei confronti dei produttori, ma al contrario la persistenza del diritto dei produttori al recupero degli importi o alla cancellazione delle fideiussioni. Si tratta, evidentemente, di un diritto conformato dalla disciplina sulla rateizzazione, che rimette in termini i produttori, consentendo agli stessi di rinviare e graduare la perdita di liquidità, ma solo a condizione di aderire al piano di rateizzazione e di rispettarne le singole scadenze.

Sull’applicazione degli interessi

27. Gli interessi sono dovuti anche per le campagne dal 1995 al 2002. I produttori avrebbero potuto beneficiare dell’esonero dal pagamento degli interessi se avessero aderito alla rateizzazione del 2003, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003. Occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003). Poiché la rateizzazione del 2009, pur ricomprendendo le medesime campagne, non può rispettare né il termine iniziale di pagamento (1 gennaio 2004) né quelli intermedi annuali stabiliti dall’accordo Ecofin del 2003, e sostanzialmente neppure il termine finale (31 dicembre 2017), la cancellazione degli interessi esporrebbe l’Italia a nuove censure in sede comunitaria (la decisione del Tribunale UE Sez. III 24 giugno 2015, T-527/13, non sembra contenere elementi in grado di giustificare, come aiuti de minimis o in altro modo, ulteriori benefici per i produttori).

Sul calcolo degli interessi

28. La somma inserita nel Registro Nazionale dei Debiti corrisponde all’intera obbligazione descritta dai regolamenti comunitari. Poiché nei regolamenti è prevista l’applicazione di interessi, questi ultimi fanno parte a pieno titolo della somma dovuta. La scelta dello Stato di applicare ulteriori interessi in sede di rateizzazione appare giustificata, in quanto la rateizzazione equivale a una forma di finanziamento, che permette alle aziende agricole di far fronte gradualmente alle obbligazioni di diritto comunitario connesse alle quote latte.

29. Proprio perché il debito costituisce un’obbligazione di diritto comunitario, è necessario che la decorrenza degli interessi sia quella prevista dai regolamenti comunitari, indipendentemente dalla data di imputazione del prelievo supplementare. La certezza del diritto relativamente all’obbligo di corrispondere gli interessi è comunque garantita dalle norme comunitarie, mentre la verifica del superamento delle quote individuali costituisce mera attività esecutiva, rimessa alle autorità nazionali.

30. Per quanto riguarda la data del passaggio dal tasso legale agli interessi maggiorati, si ritiene che anche le obbligazioni relative al prelievo supplementare già esistenti nel 2002 siano sottoposte a questa forma di aggravio, essendo il rapporto di debito esposto alle modifiche della normativa sugli interessi.

Sulle fideiussioni e sulle somme trattenute dai primi acquirenti

31. L’equilibrio raggiunto attraverso la rateizzazione è incompatibile con l’escussione immediata delle fideiussioni prestate dai produttori. È vero che il legislatore nazionale (dopo aver precisato all’art. 8- quinquies commi 2 e 4 del DL 5/2009 che le procedure di recupero coattivo del debito sono sospese fino alla comunicazione dell’esito della domanda di rateizzazione) non si è preoccupato di coordinare il recupero graduale tramite rateizzazione con il recupero immediato tramite escussione delle fideiussioni. Tuttavia, è evidente che, se non vi fosse la prevalenza della prima via sulla seconda, l’obiettivo perseguito con la rateizzazione (favorire sia il recupero del prelievo supplementare sia la continuità aziendale) sarebbe compromesso, in quanto il fideiussore agirebbe immediatamente in regresso contro il produttore.

32. La rateizzazione non consente però di ottenere subito lo svincolo delle fideiussioni, risultato che costituirebbe un beneficio eccessivo. In realtà, una volta sottoscritto il contratto di rateizzazione, le fideiussioni garantiscono il pagamento del debito rateizzato. L’immediata escussione delle fideiussioni può quindi avvenire, alla pari del recupero coattivo, quando la rateizzazione non sia stata chiesta, o in caso di decadenza dalla rateizzazione per mancato pagamento delle singole rate alle scadenze pattuite (v. art. 8- quinquies comma 10 del DL 5/2009). Correlativamente, fermo restando che le fideiussioni non possono essere svincolate finché il debito non sia estinto, i produttori, con il procedere dei pagamenti rateali, sono legittimati a chiedere la riduzione del contenuto della garanzia, allo scopo di alleggerire il proprio onere economico.

33. Per quanto riguarda le somme già trattenute dai primi acquirenti a titolo di prelievo supplementare, non può esserne evidentemente disposta la restituzione ai produttori neppure in caso di sottoscrizione del contratto di rateizzazione. È vero che queste somme sono una componente del debito complessivo dei produttori, che viene rateizzato, ma essendo trattenute dai primi acquirenti hanno anche una funzione cauzionale rispetto al debito, e non si confondono con lo stesso. Se venissero restituite, tale funzione sarebbe vanificata (si verificherebbe una situazione analoga allo svincolo immediato delle fideiussioni). I primi acquirenti, in quanto sostituti d’imposta, sono quindi tenuti a versare le somme nella loro disponibilità direttamente all’AGEA, secondo le indicazioni di quest’ultima. Il versamento determina automaticamente la riduzione del debito complessivo. In particolare, qualora il versamento avvenga in corso di rateizzazione, le somme sono incamerate dall’AGEA a scomputo delle rate con scadenza più ravvicinata, per evitare il rischio che i produttori, dovendo anche affrontare il costo delle rate, finiscano in una crisi di liquidità. Se invece, per qualsiasi motivo, i primi acquirenti non fossero in grado di versare le somme trattenute, non potrebbe verificarsi alcuna riduzione del debito dei produttori, i quali resterebbero obbligati ad adempiere direttamente per l’intero, sulla base della rateizzazione pattuita, salvo rivalsa verso i primi acquirenti.

34. Occorre precisare che il versamento immediato riguarda le somme effettivamente trattenute. Qualora i primi acquirenti abbiano a loro volta sostituito l’obbligo di versamento con delle fideiussioni (v. art. 5 commi 2 e 6 del DL 49/2003), si ripresenta la stessa situazione vista sopra, ossia la verosimile prospettiva che le banche, dopo aver pagato, agiscano in regresso. Dunque, se i primi acquirenti hanno prestato delle fideiussioni, anche queste svolgono una funzione di garanzia nei confronti del debito rateizzato, e potranno essere escusse soltanto nel caso di decadenza dalla rateizzazione (o nel caso in cui la rateizzazione non sia stata chiesta).

Conclusioni

35. Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, con riguardo ai profili sopra descritti. Questo comporta l’accertamento delle posizioni giuridiche delle parti come sopra precisato.

36. Dalla pronuncia derivano i seguenti effetti conformativi:

(a) entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza le aziende agricole ricorrenti dovranno provvedere al versamento integrale delle rate già scadute, o che vengano a scadenza in tale intervallo di tempo, secondo quanto previsto dal contratto di rateizzazione trasmesso dall’AGEA;

(b) entro i successivi 30 giorni l’AGEA dovrà inviare a ciascuna azienda agricola ricorrente che abbia effettuato il predetto versamento uno schema di contratto con le clausole integrative sopra descritte (v. punti 21 e 22);

(c) le aziende agricole ricorrenti che non provvedano al versamento non potranno conservare oltre i benefici della rateizzazione, e sono quindi esposte al recupero coattivo dell’intero debito, come quantificato dall’AGEA, ovvero all’escussione delle relative garanzie fideiussorie;

(d) al contrario, le aziende agricole che effettueranno tempestivamente il versamento, e continueranno a rispettare le scadenze successive evitando così la decadenza dalla rateizzazione, potranno ottenere un’interlocuzione con l’AGEA per quantificare le compensazioni PAC già operate e le eventuali garanzie fideiussorie escusse;

(e) l’onere di attivare questa interlocuzione incombe all’AGEA, che dovrà trasmettere un’apposita comunicazione di avvio del procedimento entro 30 giorni dal versamento delle rate scadute da parte delle aziende agricole ricorrenti;

(f) i conteggi per quantificare le compensazioni PAC già operate e le eventuali garanzie fideiussorie escusse sono effettuati parallelamente al pagamento delle singole rate, e non interferiscono con le stesse;

(g) una volta individuati gli importi già recuperati attraverso le compensazioni PAC o l’escussione delle garanzie fideiussorie, è rimessa a ogni singolo produttore la scelta tra la cancellazione, per una corrispondente somma, delle rate più lontane e la richiesta all’AGEA di rimodulare gli importi delle rate mancanti. Qualora gli importi già recuperati eccedessero le rate mancanti, l’AGEA dovrà restituire la differenza non dovuta.

37. Il carattere parziale dell’accoglimento e la complessità di alcune questioni consentono la compensazione delle spese di giudizio.

38. Il contributo unificato è a carico dell’AGEA ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

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