TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-07-14, n. 202000473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-07-14, n. 202000473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000473
Data del deposito : 14 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2020

N. 00473/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00921/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 921 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Spem Società Piemontese Esercizio Metano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M, E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R M in Torino, via del Carmine, 2;

contro

Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani, Ugo Nichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Merani in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;
Eni S.p.A., Comune di Torino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera della Città Metropolitana di Torino n. 388-7397 del 05/07/2019 di autorizzazione si sensi dell’art. 52 quater e sexies del DPR 327/2001, per “Metanodotto Allacciamento

SNAM

4 Mobility s.p.a. DN 100 – DP 12 bar”, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza a seguito della nota del medesimo Dirigente, inviata al legale della Società in data 23 agosto 2019 prot. n. 71515/TA2/FG/ACU;

nonché di tutti gli altri atti, presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti;

nonché della nota SNAM in data 11 ottobre 2019 prot. DINOCC-685-TOZ;

nonché con i motivi aggiunti depositati in data 22.01.2020, per l’annullamento, della Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi della Città Metropolitana di Torino, prot. n. 41-12231/2019 del 12 novembre 2019, notificata a mezzo ufficiale giudiziario solo in data 15 gennaio 2020, avente ad oggetto “Allacciamento

SNAM

4 MOBILITY s.p.a. DN 100- DP 12 bar in Comune di Torino (TO) via Botticelli. Imposizione di servitù, determinazione urgente della indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.”;

e della nota

SNAM

Rete Gas S.p.a. in data 7 gennaio 2020 prot. DINOCC/1/SHP, notificata contestualmente al precedente provvedimento, con cui SNAM comunica la data di immissione nel possesso per il giorno 27 gennaio 2020;

nonché,

della nota della Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale – prot. n. 42494 del 6 maggio 2019 avente ad oggetto “Risposta al quesito interpretativo in merito alle competenze autorizzative in materia di gasdotti”;

della nota della Città Metropolitana prot. n. 38545 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto la richiesta di parere alla Regione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino, del Ministero dello Sviluppo Economico, di Snam Rete Gas S.p.A. e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07 luglio 2020 il dott. M F e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La S.P.E.M. s.r.l. (SPEM), odierna ricorrente, è proprietaria di un’area situata in Comune di Torino, Via Botticelli n. 71, sulla quale è localizzato un impianto di distribuzione carburanti con prodotti metano e GPL e una officina meccanica.

L’odierna controinteressata

SNAM

Rete Gas SpA (SNAM), che invece svolge attività di trasporto del gas naturale, dovendo procedere alla realizzazione del metanodotto “Allacciamento

SNAM

4

MOBILITY SPA DN

100, 12 bar”, da ubicarsi in Comune di Torino, via Botticelli, presentava alla Città Metropolitana di Torino, in data 11.12.2018, istanza ai sensi dell’art. 52 quater e sexies del D.P.R. 327/2001, per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e l’autorizzazione unica del predetto metanodotto. La realizzazione dell’impianto, della lunghezza di circa 410 m, un diametro esterno di 20 cm circa e una pressione di 12 bar, prevede la partenza dal punto di consegna collocato nell’area di proprietà della SPEM s.r.l., ed è volta ad assicurare la fornitura di gas metano per autotrazione presso un punto di consegna ubicato nei pressi di una Stazione di Servizio ad insegna ENI.

Il procedimento veniva avviato il 28.01.2019 dalla Città Metropolitana che provvedeva, altresì, alla comunicazione di avvio anche nei confronti di SPEM s.r.l. ed alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/90.

La odierna ricorrente, in data 18.03.2019, faceva pervenire le proprie osservazioni sul procedimento avviato contestando, tra l’altro, la competenza dell’amministrazione procedente, l’assenza di conformità urbanistica, la carenza di alcuni presupposti normativi (tra cui la mancata valutazione di percorsi alternativi).

L’amministrazione procedeva all’istruttoria del procedimento chiedendo un parere alla Regione Piemonte in ordine alle censure sulla competenza. La Città Metropolitana inviava, altresì, alla proponente SNAM le osservazioni pervenute formulando richiesta di chiarimenti e rassicurazioni in ordine alle censure mosse dalla società controinteressata procedimentale in ordine ai seguenti punti: la reale durata della fase di occupazione dell’area di proprietà della SPEM (che lamentava che i lavori avrebbero reso inaccessibili la cabina di misura del gas metano, le valvole di intercettazioni manuali di gas, l’impianto antincendio, gli accessi ai mezzi di soccorso e le vie di fuga del personale e del pubblico);
gli eventuali oneri progettuali e l’impatto che tale intervento avrebbe avuto sulle attività della opponente (anche con riferimento alla possibilità di realizzazione di un impianto di carburanti benzina e gasolio, già autorizzato nel 2013);
la scelta progettuale del tracciato con richiesta di valutazione o, in caso contrario, di motivazione circa l’assenza di possibili alternative.

La SNAM forniva, in data 31.05.2019, i chiarimenti richiesti e la Città Metropolitana, ritenendo che lo scenario che così si prefigurava non richiedesse ulteriori approfondimenti, soprattutto da parte delle altre amministrazioni convocate nella conferenza di servizi, procedeva oltre. Così, una volta acquisiti i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per i beni e le attività culturali, di Telecom SpA e nel silenzio del Comune di Torino (comunque sollecitato) e degli altri soggetti interessati dalla procedura, l’Amministrazione procedente ha rilasciato l’autorizzazione mediante Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera n. 388-7397/2019 del 7.07.2019, subordinandola all’osservanza di una serie di prescrizioni, contenute in apposito allegato (allegato A), con riferimento alle interferenze del nuovo impianto con quello gestito da SPEM.

Avverso tale provvedimento nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti, insorgeva SPEM s.r.l. con ricorso depositato avanti questo TAR il 31.10.2019 lamentando, con otto diversi motivi, l’illegittimità dello stesso per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e formulando istanza cautelare.

In data 11.11.2019 la Città metropolitana si costituiva in giudizio.

A seguito dell’istanza presentata da SNAM, nel frattempo, con provvedimento n. 41-12231/2019 del 12.11.2019, adottato dal Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, la Città Metropolitana rilasciava, in favore della richiedente, il provvedimento di imposizione di servitù coattiva e occupazione temporanea (ex artt. 22 e 52-octies DPR 327/2001).

Nel frattempo si costituivano in giudizio, in data 14.11.2019, la

SNAM

Rete Gas S.p.A. e, in data 18.11.2019, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con motivi aggiunti, notificati in data 21.01.2020, la SPEM s.r.l. ha impugnato anche il citato provvedimento del 12 novembre 2019, unitamente alla nota di SNAM del 7.01.2020 di comunicazione della data di immissione nel possesso per il giorno 27.01.2020 ed al parere regionale in ordine alla competenza della Città Metropolitana. Il ricorso, articolato in tre motivi con cui si lamentano vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, contiene altresì istanza di misure cautelari monocratiche e collegiali.

La Città Metropolitana depositava, in data 31.01.2020 memoria e documentazione, seguita dalla SPEM s.r.l. che, alla stessa data, depositava documenti e dalla controinteressata che, il 3.02.2020, depositava memoria e documentazione.

Questo Tribunale adottava ordinanza n. 55/2020 (che faceva seguito al Decreto presidenziale n. 31/2020) con cui respingeva l’istanza cautelare, successivamente annullata dal Consiglio di Stato (ord. n. 2022/2020).

Hanno fatto seguito il deposito di ulteriore documentazione e memorie da parte di ricorrente e controinteressata, di memorie e repliche di tutte le parti e di note di udienza della Città Metropolitana.

Nell’udienza del 7.07.2020, svolta in modalità da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6 del D.L. n. 18/2020, a seguito della discussione orale richiesta dalla ricorrente e tenutasi ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 28/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono infondati.

Con il primo motivo del ricorso originario ed il primo dei motivi aggiunti la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 52 sexies c. 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in materia di espropriazioni sotto il profilo dell’incompetenza dell’amministrazione procedente.

La ricorrente, inquadrando l’intervento nella fattispecie di cui all’art. 52 sexies c. 2 del D.P.R. 327/2001 (che così recita: “le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune” ) sostiene che il procedimento si sarebbe dovuto immediatamente interrompere non potendo la Regione, a fonte di tale previsione statale che non conoscerebbe mediazione o competenza regionale, derogare con la propria legislazione a questo preciso ordine di attribuzioni. Si tratterebbe, infatti, di un singolo allacciamento, di una lunghezza di poche centinaia di metri, destinato a servire un solo utente, rappresentato da altro distributore di carburante ad insegna ENI. La competenza a gestire il procedimento, pertanto, sarebbe del Comune di Torino e non della Città Metropolitana (in quanto ente delegato dalla Regione in forza delle previsioni di cui alla LRP n. 23/2015, di cui si dirà in seguito).

La ricostruzione non è condivisibile.

Occorre valutare, nel caso concreto, se le caratteristiche dell’opera giustifichino l’elevazione della competenza ad un livello superiore rispetto a quello dell’ente comunale, anche in considerazione del fatto che tali poteri sono esercitati nel quadro di una conferenza di servizi alla quale partecipano, comunque, sia il Comune che la Città Metropolitana.

Il progetto approvato dalla Città Metropolitana con il provvedimento impugnato non riguarda la costruzione di un distributore ma un tratto di gasdotto che, una volta realizzato, farà parte della rete regionale del trasporto del gas. L’opera non è autorizzata, dunque, solo nell’interesse dell’attuale distributore interessato (Eni SpA), in quanto in futuro anche altri utenti potranno richiedere di allacciarsi allo stesso tratto di rete regionale creando, quindi, un’altra derivazione dalla rete precedentemente costruita.

La Città Metropolitana ha reso noto di aver coinvolto, sul punto, la Regione Piemonte che (pur essendosi già espressa con parere n. 8811 del 4.08.2017) si è pronunciata con una nota del 6.05.2019 (parere n. 42494) nella quale fornisce una condivisibile nozione di “infrastruttura a rilevanza o interesse esclusivamente locale”. La Regione, infatti, ha chiarito che tale presupposto ricorre quando il Comune sia direttamente beneficiario dell’opera, quando la stessa insista interamente sul territorio o quando l’utilità e il beneficio ricadano esclusivamente ed inequivocabilmente a favore della collettività locale a cui è destinata (come, ad esempio, nel caso di metanodotti di allacciamento alle aziende titolari della distribuzione del gas e concessionarie del comune, o società partecipate o controllate dal comune stesso).

Appare, pertanto, oltre che corretto sul piano normativo anche condivisibile in punto di ragionevolezza interpretativa ritenere che gli operatori della filiera del trasporto di gas naturale (come nel caso della controinteressata SNAM) per autotrazione, non essendo gli utilizzatori finali del gas, ma meri intermediari, non svolgono sempre e comunque un’attività definibile di interesse meramente locale, in quanto “l’utenza finale non sarà necessariamente locale, ma in molti casi semplicemente in transito sul comune su cui sorge l’impianto”. In altre parole le opere come quella del caso di specie contribuiscono a creare una infrastruttura a rete che, per sua natura, travalica i confini locali e comunali, per cui una regia e un controllo di livello più alto giustificano la competenza della Città Metropolitana, a differenza di quanto possa accadere per le autorizzazioni sui singoli impianti di distribuzione che, invece, possono ben costituire infrastruttura di interesse esclusivamente locale. Anche la giurisprudenza ha avuto modo di differenziare “ il trasporto di gas (che secondo l’art. 2, lett. ii) [del DPR n. 164/00] è il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura”) dalla distribuzione (definita, a norma dell’art. 2, lett. n) come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti”) ”(cfr. Cons. Stato, sent. n. 1901/2014).

La Regione, peraltro è intervenuta anche normativamente sul punto ed, in forza dell’art. 2 comma 2 L.R. 23/2015, ha disposto che “ a completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale ”.

La normativa nazionale in materia di espropri (art. 52 sexies del DPR n. 327/01), del resto, nell’attribuire competenza ai comuni pone un presupposto piuttosto stringente, vale a dire la “esclusività” dell’interesse locale. La locuzione utilizzata dal legislatore (“rilevanza o interesse esclusivamente locale”) lascia intendere che il presupposto non possa ridursi alla mera localizzazione delle tubazioni e degli impianti all’interno di uno o più Comuni, dovendosi altresì scrutinare se l’interesse (oltre che la rilevanza) sia meramente locale o meno, con ciò proiettando il fulcro dell’indagine anche sulle potenzialità espansive dell’opera e sulla vocazione della stessa a captare anche interessi che vadano oltre i confini comunali. Come già detto, nel caso di specie, l’opera non è altro che la posa di una porzione di “rete” che per sua natura è destinata ad ampliarsi ed a travalicare i confini comunali. La scelta regionale di porre la competenza della gestione del procedimento unificato di cui all’art. 52 quater del DPR n. 327/01, a livello superiore (regione o ente delegato) appare quindi apprezzabile poiché fornisce un interlocutore unico agli operatori del mercato, un controllo ed una regia unica non tanto sul consumo del suolo quanto sulla razionalità della strutturazione ed articolazione di interventi impiantistici che, se colti nella loro globalità, (proprio in ragione della loro naturale funzione) non sono destinati ad esaurirsi ordinariamente nei confini territoriali di un comune.

Il Comune di Torino, del resto, pur coinvolto dei lavori della Conferenza di Servizi non ha rivendicato o osservato alcunché sul punto.

A corroborare tale interpretazione, infine, il dettato dell’art. 9, coma 1, del D.Lgs 164/2000 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144) in materia di competenza a dichiarare la pubblica utilità delle opere stabilisce che “Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale” (quindi, in forza della LRP n. 23/2015, della Provincia/Citta Metropolitana).

Della peculiarità dei presupposti normativi che incardinano la competenza in capo al Comune nelle sole ipotesi di esclusivo interesse locale è consapevole anche la giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto che la sola ubicazione del punto di allacciamento non può determinare la competenza del Ente locale su cui l’area insiste. “ La competenza Regionale all’emissione dei richiesti provvedimenti amministrativi, oltre ad essere espressamente prevista dal comma 1 dell’articolo 52 sexies del TUE, trova ulteriore fondamento nell’ultimo capoverso dell’art. 9 del d.lgs. 23 maggio 200 n. 164 (Attuazione ella direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della Legge 17 maggio 1999 n. 144), cosiddetto “Decreto Letta”, che prevede, espressamente “Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale dei gasdotti (quale quello in questione) l’applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale.” Ciò, laddove l’articolo 30 prevede, appunto, la competenza Regionale in relazione all’approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ed all’urgenza ed indifferibilità della stessa ” (TAR Campania Salerno, sent. n. 648/19).

Per tali ordini di ragioni il primo motivo del ricorso originario ed il primo di quello per motivi aggiunti non possono essere accolti.

Con il secondo motivo ed il terzo motivo, che si ritiene di poter trattare congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si denunciano la violazione degli artt. 14 bis e 14 ter L. 241/1990 nonché vizi procedurali nella conduzione del procedimento, difetto assoluto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, vizio del procedimento, illogicità manifesta.

Lamenta la ricorrente che la sospensione della conferenza dei servizi, intervenuta in occasione della presentazione delle proprie osservazioni e comunicata in data 30.05.2019, avrebbe dovuto essere seguita da una formale ripresa dei lavori, che non si è verificata. Le risposte offerte dalla SNAM, inoltre, non sono state trasmesse agli altri partecipanti alla conferenza, con ciò violando le relative regole di funzionamento (in particolare l’art. 14bis comma 5). Il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, alla volontà finale espressa dalla conferenza citando l’art. 14ter (conferenza sincrona: modulo non utilizzato dalla Città Metropolitana), inoltre, sarebbe indicativo della confusione procedimentale intervenuta nei fatti e denuncerebbe, una volta di più, il mancato raggiungimento della sintesi delle valutazioni in seno alla conferenza (non avendo potuto le amministrazioni partecipanti pronunciarsi sulle risposte della SNAM).

La censura non è condivisibile.

Dagli atti di causa emerge che le risposte di SNAM alle osservazioni della odierna ricorrente attengono i seguenti profili:

- “il sistema di protezione catodica previsto per il metanodotto oggetto del procedimento unico è stato progettato conformemente alla normativa vigente e non interferisce con l’impianto metano di proprietà SPEM. A tal proposito giova ricordare che il metanodotto esistente che allaccia il Cliente Finale SPEM srl è sottoposto, dall’anno della sua posa, allo stesso sistema di protezione catodica attiva nel metanodotto in progetto, senza che questo abbia mai interferito con gli impianti Spem”;

- “il tracciato del metanodotto è compatibile con i sottoservizi esistenti e verrà posto in maniera tale da non creare alcun disservizio o spostamento degli stessi”;

- “il cantiere all’interno dell’area SPEM s.r.l. durerà 20 giorni lavorativi” … “verrà garantito l’accesso al distributore sia ai clienti della stazione carburanti, sia ai mezzi pesanti atti a fornire il serbatoio di GPL”[…];

- “le opere di proprietà Snam Rete spa soggette a prevenzione incendi nulla hanno a che vedere con quelle la cui titolarità è di SPEM srl e la presentazione della SCIA da parte di Snam Rete Gas per il metanodotto in progetto non comporta alcuna modifica/integrazione/presentazione di nuova SCIA da parte di SPEM nonché una diversa valutazione dei rischi per la stazione di servizio ed il suo personale”;

- “la posa del metanodotto non pregiudicherà la realizzazione di nuove infrastrutture da parte di SPEM”.

- [un alternativo percorso] “prevedrebbe una maggior percorrenza su strada con una condotta esercita in alta pressione, comporterebbe il passaggio obbligato tra parcheggi multipiano (in parte interrati) correlati a viabilità posta al servizio dell’esistente Ipermercato COOP” […].

In sostanza tali chiarimenti da un lato richiamavano la normativa, soprattutto in materia di sicurezza, cui la progettazione dell’impianto si è attenuta e, dall’altro, fornivano informazioni di natura organizzativo-logistica che nulla aggiungevano al contenuto del lavoro della conferenza di servizi.

È noto che l’amministrazione procedente conserva, nella gestione del modulo organizzativo della conferenza disciplinata dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241/90, un potere di iniziativa, impulso e organizzazione dei lavori dovendo rispondere dell’efficiente e puntuale chiusura degli stessi. La valutazione della Città Metropolitana sulla non inferenza del contenuto di tale nota con gli aspetti di stretto interesse della conferenza appare ragionevole, ponderata e rientra nelle prerogative dell’ente procedente, non sussistendo alcun obbligo procedurale, normativamente imposto, di sottoposizione di tutte le comunicazioni e gli elementi procedimentali alle amministrazioni coinvolte. La correttezza dell’iter, inoltre, è corroborata anche dal fatto che non vi siano state, nel corso dei lavori, richieste di chiarimento o di integrazione da parte di alcun’altra amministrazione partecipante.

Il giudizio finale della Conferenza svolta in modo asincrono, quindi, ben può rappresentare quella sintesi valutativa richiesta dall’art. 14bis della L. n. 241/90 (apparendo altresì irrilevante la citazione dell’art. 14 ter che evidentemente costituisce un refuso) che, per quanto riguarda gli interessi della ricorrente, si palesa nelle numerose prescrizioni contenute nel provvedimento (allegato A) a carico di SNAM ed a tutela delle prerogative e degli interessi della SPEM.

Quanto alla lamentata assenza della previsione di conseguenze negative in ordine all’eventuale mancato rispetto di tali prescrizioni, basti osservare che l’Allegato “A” (che le contiene) costituisce parte integrante del provvedimento autorizzativo e, pertanto, le eventuali mancanze in ordine al corretto rispetto di quanto prescritto comporta le ordinarie sanzioni (decadenziali in primo luogo) previste dall’ordinamento per la mancata ottemperanza a quanto licenziato dalla pubblica amministrazione.

Per tali ragioni anche il secondo ed il terzo motivo non risultano fondati.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 52 quater ultimo comma e dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001, nella parte in cui si attribuisce a SNAM il compito di notificare agli interessati espropriandi la data di adozione del provvedimento e le altre informazioni preliminari della procedura espropriativa.

Anche questo motivo di doglianza non è condivisibile.

Non sussistendo una disciplina che imponga tali procedure all’ente espropriante e, soprattutto, che individui specifici interessi collegati alla figura del soggetto attivo della comunicazione di cui all’art. 17 del DPR n. 327/01, non si ravvisa alcun vantaggio, anche potenziale, che la parte ricorrente potrebbe ottenere da una diversa previsione amministrativa. La stessa SPEM afferma, del resto, che la censura ha lo scopo di dimostrare, una volta di più, la “soggezione” dell’Amministrazione procedente nei confronti della società controinteressata, ma non offre dimostrazione di uno specifico e concreto interesse alla necessità che la notifica avvenga da parte della parte pubblica piuttosto che da parte della Società controinteressata.

Nel bilanciamento degli interessi, invece, appare condivisibile quanto sostenuto dalla resistente in ordine alle ragioni organizzative che, in continuità con la prassi già adottata dalla Regione, affidano per ragioni di celerità e speditezza procedimentale tali incombenze al beneficiario del provvedimento.

Anche il quarto motivo del ricorso principale, quindi non può essere accolto.

Con il quinto e l’ottavo motivo, che vengono scrutinati insieme per ragioni di connessione oggettiva, la ricorrente lamenta rispettivamente:

a) la violazione degli artt. 8 e 31 D.lgs. 164/2000 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione ed illogicità manifesta. In sostanza il fatto che l’opera sia di interesse pubblico non significa che sia, ex lege , di pubblica utilità, la quale andrebbe motivata e comprovata caso per caso;
non ricorrerebbero, secondo la ricorrente, i presupposti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 164/00 per l’ampliamento della rete (ed in particolare non vi sarebbe dimostrazione che ci si trovi in presenza di un “cliente idoneo”;
non si dimostrerebbe che si sia verificato “l’intervenuto rifiuto di accesso al sistema”);
l’intervento, inoltre, sarebbe ad esclusivo beneficio di un solo soggetto;
determinerebbe gravissime conseguenze a carico della ricorrente (più volte esposte e oggetto della relazione della consulente ADITEC srl);

b) la violazione degli artt. 52 sexies e 52 quater, nonché eccesso di potere. In particolare si contesta l’utilità pubblica e la mancata valutazione degli interessi in gioco che, se ben ponderati, non avrebbero dovuto condurre alla autorizzazione dell’opera in considerazione dei pregiudizi che la stessa ricorrente subirebbe sia in fase di conduzione dei lavori che ad opere eseguite.

Anche queste censure non sono condivisibili.

L’art. 8 del D.Lgs. n. 164/00 dispone, al comma 1, che “ l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ”. Tutta la disciplina è imperniata sugli obblighi di allacciamento e di messa a disposizione degli accessi agli impianti volti alla tutela di una concorrenza effettiva nel mercato del trasporto del gas. A conferma di ciò l’art. 8 prevede, ai successivi due commi, che “ le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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