TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-08-02, n. 201307807

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-08-02, n. 201307807
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201307807
Data del deposito : 2 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06817/2012 REG.RIC.

N. 07807/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06817/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6817 del 2012, proposto da -OISSIS-, in persona del tutore -OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti D V, A M, con domicilio eletto presso A M in Roma, via Paolo Emilio, 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 559/C/57288/SG notificato il 27.04.2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto,

per l'accertamento del diritto

al riconoscimento di status di Vittima del Dovere ai sensi delle leggi 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 co. 563-564 e 13 agosto 180 n. 466 e alla conseguente attribuzione dei benefici di cui al D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, alla legge 23 novembre 1998, n. 407 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206 ed, in particolare: - della speciale elargizione di € 200.000,00 (ex art. 5 commi 1 e 5, L. 3 agosto 2004, n. 206) e della rivalutazione (ex art. 8 L. 20 ottobre 1990, n. 302 e succ. mod.) decorrente dalla data della domanda del 15.12.2008 oltre gli interessi legali;
- dell'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00, (L. 407/1998 esteso alle Vittime del Dovere con D.P.R. 243/2006) oltre arretrati e rivalutazione dalla data della domanda;
- dell'ulteriore assegno vitalizio di € 1.033,00, (L. 206/2004 esteso dall'art. 2 co. 105, L. 244/2007) con arretrati, perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503 e s.m.i., decorrente dalla data della domanda;
- dell'esenzione pagamento ticket prestazioni sanitarie (ex art. 9 comma 2, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- dei benefici per assunzioni dirette e borse di studio (ex legge 23 novembre 1998, n. 407);
- dell'assistenza psicologica a carico dello Stato (ex art. 6, legge 3 agosto 2004, n. 206);
- all'esenzione imposta bollo (ex art. 8, legge 3 agosto 2004, n. 206);

e per la conseguente condanna

del Ministero dell’Interno al pagamento delle provvidenze suddette in favore di -OISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, -OISSIS-, in persona del tutore -OISSIS-, rappresentava di aver presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno RG n. 1034/2012) avanzando le domande indicate in epigrafe.

La domanda cautelare veniva discussa all'udienza del 19 luglio 2012 e, con ordinanza n. 1448/2012 depositata in data 25 luglio 2012, il TAR Campania declinava la propria competenza in favore del TAR Lazio.

Pertanto, l’interessato ha ritualmente riassunto la causa dinanzi al TAR Lazio, evidenziando che -OISSIS-, in data 15.05.1964 (appena 18enne) si arruolava nel corpo delle Guardie di Polizia di Stato, frequentava il 7° corso di istruzione Allievi di P.S. presso il 1° reparto Celere - 3° Battaglione di Istruzione di Roma, e successivamente, la scuola Allievi di Alessandria.

In data 4.09.1965, il -OISSIS- veniva arruolato stabilmente presso la 2° Compagnia del Battaglione Guardie di P.S. Allievi della Scuola Tecnica di Roma e, durante la permanenza presso tale Scuola, il frequentava il 6° corso di polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa.

Contemporaneamente a tale addestramento, il -OISSIS- svolgeva il servizio ordinario di caserma e di compagnia, partecipava alle esercitazioni, disimpegnava le missioni assegnate.

In particolare, nel primo semestre dell'anno 1966 veniva sovente comandato a svolgere servizio presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per preservare l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni studentesche che, spesso, si convertivano in vere e proprie guerriglie.

In questo contesto, in data 12.05.1966 il -OISSIS- (che non aveva mai avuto necessità di richiedere una visita medica, sin dalla data dell'arruolamento) accusava un violento malore e veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare Celio di Roma per "STATO DELIRANTE DI RIFERIMENTO". Veniva, poi, trasferito alla clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Roma per "SOSPETTO STATO DELIRANTE", ove permaneva sino al 1.06.1966, quando veniva dimesso con diagnosi di "SINDROE NEUROSICA REATTIVA" e posto in licenza di convalescenza.

Avendo totalizzato il massimo consentito del periodo di malattia, il -OISSIS- veniva sottoposto a visita medica per valutare la compatibilità della malattia con la prosecuzione del servizio: le CMO di Napoli giudicava -OISSIS- "non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nel Corpo Guardie di P.S." per "SINDROE NEVROTICA" e, quindi, veniva congedoto a decorrere dal 6.09.1967.

Con sentenza n. 46697 del 05.12.1980 la Corte dei Conti riconosceva la causa di servizio al ricorrente con conseguente attribuzione di pensione privilegiata di 7^ categoria.

Successivamente, -OISSIS- veniva interdetto per incapacità di intendere e volere con sentenza n. 2922/91 del Tribunale di Salerno;
il fratello -OISSIS- veniva nominato tutore e la cognata -OISSIS- protutore.

Con raccomandata del 15.12.2008, il ricorrente, chiedeva al Ministero dell'Interno il riconoscimento della qualità di Vittima del Dovere e di tutte le provvidenze di legge.

Il 3.5.2012 il Ministero dell'Interno comunicava all’interessato il preavviso il diniego prot. n. 559/C/57288/S, affermando che l'infermità "non era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio".

Il ricorrente opponeva che la dipendenza dell'infermità da causa di servizio era stata riconosciuta con sentenza della Corte dei Conti n. 46697/1980, ma l’Amministrazione adottava, comunque, il decreto prot. n. 559/C/57288/SG, con il quale negava lo status di vittima del dovere.

Nel frattempo -OISSIS- si ammalava di cancro al colon rettale, con complicazioni varie, ed il suo stato di salute veniva accertato come non più trattabile da un punto di vista medico, in quanto nella fase terminale della malattia.

In data 12.06.2012 il tutore del ricorrente, -OISSIS-, otteneva l’autorizzazione del Giudice Tutelare di Vallo della Lucania, per proporre il ricorso introduttivo del presente giudizio.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 30-31 agosto 2012 n. 2999, è stata respinta la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 27 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Avverso il provvedimento impugnato la parte ricorrente – descritta la normativa applicabile al caso di specie - ha proposto i motivi di ricorso di seguito indicati.

I) – Violazione di legge ed erronea interpretazione della legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 e 564;
violazione della legge n. 241/1990, art. 3, per contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La determinazione negativa del Ministero dell’Interno si fonda sull'assunto che la patologia del -OISSIS-, pur essendo stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, "non risulta essere dipesa da un fatto specifico riconducibile alle fattispecie previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266".

L’Amministrazione giunge alle sue conclusioni facendo riferimento alla normativa contenuta nell'art. 3, comma 2 della Legge 27 ottobre 1973, n. 629, aggiunto dall'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466, anziché alla legge n. 266/2005, omettendo di considerare che la nuova legge, al comma 563 dell’articolo 1, contiene un'elencazione di fattispecie più ampia di quelle previste dalle leggi n.629/1973 e n. 466/1980, ed al comma 564 introduce un'ipotesi normativa (quella dei soggetti equiparati) che non trova alcun omologo nella normativa precedente.

In sostanza, l'Amministrazione ha erroneamente interpretato la norma attuale alla luce della norma previgente, senza avvedersi delle differenze tra le due fonti.

II) - Violazione e falsa applicazione della legge n. 266 del 205, art. 1, commi 563 e 564;
violazione del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti.

L'erronea interpretazione delle norme richiamate ha comportato una serie di anomalie del processo di determinazione del Ministero dell’Interno, il quale non ha correttamente individuato i presupposti utili per applicare la legge n. 266/2005 ed il DPR n. 243/2006.

La vicenda del -OISSIS- rientra tanto nella fattispecie normativa di cui all'art. 1, comma 563, quanto in quella tracciata dall'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005.

III) - Falsa applicazione della legge n. 266 del 205, art. 1, comma 563 e del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.

L'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005 prevede l'attribuzione dei benefici previsti per le "Vittime del dovere" ai "pubblici dipendenti deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente per attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi … nello svolgimento di servizi di ordine pubblico".

Il -OISSIS-, come emerge dalla relazione della Scuola Tecnica di Polizia di Roma del 3.10.1969 (all. 2 di parte ricorrente), nell'espletamento dei "molti servizi di O.P. nella Capitale in occasione di manifestazioni politiche, sportive e studentesche", in data 12.5.1966, dopo aver preso parte ad un servizio presso l’Università "La Sapienza" al fine di sedare la protesta studentesca che in quei giorni incalzava, accusava un violento malore che lo portava a chiedere la sostituzione e che lo costringeva al ricovero presso l'Ospedale Militare Celio di Roma per "STATO DELIRANTE DI RIFERIMENTO”.

Il collegamento diretto della patologia del -OISSIS- con gli eventi verificatisi nello svolgimento di servizi di ordine pubblico presso la Sapienza è riconosciuto dalla Scuola Tecnica di Polizia di Roma, tanto che nella citata relazione si legge che "Questi ultimi servizi, in occasione di disordini da parte di studenti, sottoposero il -OISSIS- a sforzi particolarmente gravosi" e che l’interessato, fino ad allora, non aveva mai sofferto di particolari patologie, tanto che dai registri visite mediche esistenti presso i comandi delle Scuole Allievi Guardie di P.S. di Alessandria e Roma, risulta che era perfettamente idoneo al suo servizio e che per la prima volta avvertì il disturbo indicato mentre era di turno presso l'Università (all.ti nn. 4, 13 e 14).

IV) - Falsa applicazione della legge n. 266 del 205, art. 1, comma 564 e del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.

Al caso di specie – che rientra nell’ambito di applicazione del comma 563 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 – risulta applicabile anche il comma 564 (‘Soggetti equiparati’) dello stesso articolo e dell’art. 1, comma 1, del DPR n. 243/2006, i quali richiedono che l'infermità sia stata contratta in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura e che sia riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative.

Nella fattispecie ricorrono entrambi i presupposti in quanto, come documentato dalla Scuola Tecnica di Polizia, -OISSIS-, per disposizioni di servizio, all’epoca dei fatti, fu chiamato a svolgere una serie di attività delle quali alcune a carattere addestrativo particolarmente impegnative per orari e condizioni climatiche, mentre, altre consistenti in numerosi servizi di ordine pubblico presso la Capitale, partecipando anche ad operazioni di repressione del disordini studenteschi, divenute sempre più frequenti proprio nell'aprile-maggio 1966 (cfr. all. 2 parte ricorrente).

Tali attività rientrano nella nozione di "missione di qualunque natura" oggetto della normativa richiamata, posto che il Regolamento n. 243 del 7 luglio 2006, all'articolo 1, lettera b), precisa che sono "missioni", quali ne siano gli scopi, tutte quelle "autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente".

Non vi è dubbio, inoltre, che sussista il requisito della dipendenza della causa di servizio, considerato che con sentenza n. 46687/1980, la Corte dei conti, Sez. III Giurisdizionale ha riconosciuto la causa di servizio per l'insorgenza di "sindrome nevrotica" diagnosticata al ricorrente proprio in considerazione delle particolari condizioni ambientali e operative in cui è stato svolto il servizio (cfr. all. 6 parte ricorrente).

V) - Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
illogicità della motivazione, eccesso di potere ed erronea valutazione dei presupposti.

Nel decreto impugnato si afferma che l’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia non è sufficiente per l'attribuzione dei benefici previsti per le "Vittime del dovere" in mancanza di "imprescindibile, esclusiva e immediata connessione" tra la patologia indicata e uno specifico evento di servizio.

Ma, i presupposti per la concessione dei benefici per cui è causa sono quelli enunciati dall'art. 1, commi 563 e 564 della legge n. 266/2005, tra i quali non figura alcun riferimento all'"imprescindibile, esclusiva e immediata connessione" con uno specifico evento di servizio.

Il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, all'art. 6, comma 3, prevede che il riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative viene disposto non solo quando i fatti di servizio e le particolari circostanze di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) siano stati la causa esclusiva delle infermità, ma anche nel caso in cui ne siano stati una "concausa" efficiente e determinante, come deve ritenersi avvenuto nel caso di specie.

VI) - Violazione e falsa applicazione della legge ed, in particolare, degli artt. 3 e 10-bis l.n. 241/90 e dell’art. 97 Cost..

L'Amministrazione ha violato le norme poste a garanzia della partecipazione del privato al procedimento amministrativo in quanto, pur effettuando formalmente la comunicazione del preavviso di rigetto, ha utilizzato lo strumento partecipativo in modo distorto.

Infatti, con nota prot 559/C/57288/SG del 23 marzo 2010, il Ministero dell’Interno ha anticipato il diniego dei benefici per carenza dei presupposti previsti dalla legge n. 266/2005 facendo esclusivo riferimento alla circostanza che l’infermità che affliggeva il -OISSIS- non fosse riconosciuta "allo stato degli atti dipendente da causa di servizio" (cfr. all. 8 parte ricorrente), posto che su tale circostanza si fondava il parere negativo espresso dalla Prefettura di Roma con nota del 3 dicembre 2009 (all. 15 parte ricorrente), richiamato nella citata comunicazione.

L’interessato, quindi, forniva le proprie controdeduzioni in relazione alla rilevato mancato riconoscimento della causa di servizio, rappresentando la circostanza che con decreto n. 1061 del 21 gennaio 1983, il Ministero dell'Interno, conformemente alla Sentenza della Corte dei conti- Sez. III Giurisdiz., 5.12.1980 che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome nevrotica" sofferta dal richiedente, aveva riconosciuto l'assegno privilegiato di VII categoria e poi, con decreto n. 979 del 16 gennaio 1986, aveva accordata la pensione privilegiata di prima categoria.

Con il decreto di diniego impugnato, tuttavia, è stata esclusa l'attribuzione dei benefici richiesti sulla base di argomentazioni nuove rispetto a quelle oggetto del preavviso di rigetto, affermando l’irrilevanza del riconoscimento della causa di servizio, violando, in tal modo, il contraddittorio e le regole partecipative richiamate, considerato che il -OISSIS-, se fosse stato posto nella condizione di conoscere le motivazioni complete del diniego, avrebbe potuto dimostrare l'infondatezza delle stesse.

2. L’Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’assenza dei presupposti utili per ricondurre il ricorrente nell’ambito dei soggetti che, ai sensi dell’art. 1 commi 563 e 564 della l. n. 266/2005, hanno diritto ai benefici richiesti dal -OISSIS-.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Le censure di parte ricorrente ed, in particolare, la pretesa a vedere riconosciuto lo status di Vittima del Dovere, sono legate al fatto che l’interessato, nel primo semestre dell'anno 1966, è stato comandato a svolgere servizi di ordine pubblico presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in occasione di manifestazioni studentesche. In questo contesto, in data 12.05.1966 il -OISSIS- ha accusato un violento malore ed è stato ricoverato presso l'Ospedale Militare Celio di Roma per "STATO DELIRANTE DI RIFERIMENTO". E’ stato, poi, trasferito alla clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Roma per "SOSPETTO STATO DELIRANTE", ove è rimasto sino al 1.06.1966, quando è stato dimesso con diagnosi di "SINDROE NEUROSICA REATTIVA" e posto in licenza di convalescenza per, poi, essere dichiarato "non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nel Corpo Guardie di P.S." per "SINDROE NEVROTICA", posto in congedo a decorrere dal 6.09.1967.

Tali circostanze, a parere del Collegio, considerate alla luce degli altri elementi di valutazione acquisiti in corso di causa ed, in particolare, delle circostanze del caso concreto che hanno caratterizzato l’infausto evento, non consentono di giungere alle conclusioni auspicate, perché la situazione del ricorrente non rientra nell’ambito di applicazione dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.

L'art. 1, comma 563 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Il successivo comma 564 del medesimo articolo 1 della legge indicata, prevede che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

L'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (recante norme in tema di Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), richiamato dall'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, stabilisce che: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”. Tale elargizione è stata elevata a lire 150 milioni dall'art. 2, L. 20 ottobre 1990, n. 302 e ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.

Dal tenore delle disposizioni indicate emerge che per ‘vittime del dovere’ devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, i quali, in attività di servizio, subiscano specifici pregiudizi per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge.

In sostanza, al fine di individuare la "Vittima del Dovere" (così come per le vittime di azioni terroristiche), occorre che le lesioni o l’evento morte siano legate da nesso di causalità con uno specifico elemento di rischio, collegato alla peculiare pericolosità dell'attività concretamente svolta, superiore all'alea genericamente connaturata al servizio istituzionale cui si è normalmente addetti.

Infatti, il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in servizio o per causa di servizio, in quanto, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le ‘vittime del dovere’, non basta che l'evento sia connesso all'espletamento di funzioni di istituto, ma occorre anche che sia dipendente da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, occorrendo che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1404/2001).

Lo specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali é l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della vittima del dovere anche con riferimento alla legge n. 266/05 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 243/06, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità, al fine di evitare un male oramai imminente, siano deceduti od abbiano riportato delle invalidità di carattere permanente (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 480).

In sostanza, ‘Vittima del dovere’ non è chi subisce un sinistro nel quale il servizio sia "condicio sine qua non", bensì chi si è esposto ad un sacrificio nell'adempimento del dovere in circostanze obiettive che esprimano non un mero rischio generico, ma un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosità concreta delle funzioni svolte.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, con la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi da 562 a 565, ed il successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 7 luglio 2006, n 243, sono stati estesi ad altri soggetti gli ambiti di concedibilità dei benefici originariamente previsti solamente in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

Come emerge dal tenore delle norme richiamate, la novella estende i benefici esclusivamente sotto il profilo soggettivo, ma non muta i presupposti oggettivi e, quindi, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma è indispensabile che sia anche dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 12 marzo 2001 , n. 1404) e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 24 giugno 2006 , n. 4042).

Pertanto se, in linea generale, è vero che con i commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, si è provveduto ad ampliare la nozione di “vittime del dovere” (originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466), deve ritenersi che anche successivamente all’introduzione di tali norme è, comunque, necessario, per l’erogazione dello speciale beneficio, che l’evento sia avvenuto nell’ambito di attività estranee al normale attività addestrativa od operativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 480).

Ne consegue, che il dipendente "Vittima del Dovere" non può essere assimilato a colui che è deceduto per “causa di servizio", contenendo la prima figura un quid pluris rispetto all'altra;
altrimenti, il riconoscimento della causa di servizio equivarrebbe a riconoscere automaticamente lo status di Vittima del dovere, mentre tale figura è caratterizzata dagli indicati profili di specialità, posto che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione in questione, non basta che l'evento sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre anche che sia dipendente ‘da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso’ e, quindi, occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Cons. Stato, Sez. IV. Sentenza n. 480/2012;
Cons. Stato, Sez. I, ad.

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