TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2021-09-08, n. 202109607
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Testo completo
Pubblicato il 08/09/2021
N. 09607/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08595/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2021, proposto ex art. 129 del c.p.a. da
Di N M, in qualità di Presentatore della Lista “Www.Inri-Pfr.Com”, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Passera in Torino, via Gropello, 2;
contro
Consolato d'Italia A Maracaibo, Ambasciata d'Italia a Caracas, Ambasciata d'Italia a Bogotà, Commissione Elettorale Circondariale della Corte di Appello di Roma, U.T.G. - Prefettura di Roma, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali non costituiti in giudizio;
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento per il rinnovo dei comitati per gli italiani all'estero (Com.It.Es)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Ufficio Territoriale del Governo – Roma e del Ministero dell'Interno;
Relatore nella Udienza Pubblica Speciale elettorale del giorno 8 settembre 2021 il dott. S G C e udita per l’Amministrazione resistente l’Avvocatura Generale dello Stato, come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 del c.p.a, contestando la esclusione dal procedimento elettorale per il rinnovo dei “Com.It.Es.” del 2021 (articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito in legge n. 118 del 28 febbraio 2020), della lista distinta da " un cerchio verde con all'interno in alto la scritta stampatello di colore nero WWW.INRI-PFR.COM e sotto la scritta stampatello di colore rosso, QUE EL GOBIERNO ITALIANO APOYA A LOS ITALIANOS EN EL EXTRANJERO CON DINERO " di cui è presentatore, rivestendo altresì la qualità di Segretario Nazionale e candidato;
Rilevato che l’Avvocatura ha eccepito plurime ragioni di inammissibilità del ricorso, con particolare riguardo alle modalità della sua redazione (che lo renderebbero di difficile comprensione, quanto ai presupposti di fatto ed alle ragioni di doglianza), alla mancanza di sottoscrizione elettronica (la sottoscrizione risultate in atti apparirebbe riprodotta a stampa e non in maniera effettivamente autografa), alla mancanza di ogni indicazione circa il provvedimento impugnato, la relativa data ed il suo contenuto;
Rilevato, pregiudizialmente, che il ricorso è proposto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 129 del c.p.a. in difetto dei relativi presupposti;
Ritenuto, invero, che il rito speciale di cui all’art. 129 del c.p.a. è previsto solo per le “ elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo ”, non per le altre procedure elettorali che sono quindi soggette al rito ordinario (nei limiti della giurisdizione amministrativa);
Ritenuto, pertanto, di disporre la trattazione della causa con rito ordinario, che si fissa, secondo il calendario, alla udienza pubblica del 27 ottobre 2021, con riserva in quella sede di ogni valutazione in ordine ai conseguenti ed ulteriori profili processuali (con particolare riguardo alla necessità della difesa tecnica), sulle quali le parti potranno dedurre nei termini di rito;
Ritenuto di riservare, pertanto, ogni ulteriore decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;