TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2013-11-04, n. 201304263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2013-11-04, n. 201304263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201304263
Data del deposito : 4 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06122/2013 REG.RIC.

N. 04263/2013 REG.PROV.CAU.

N. 06122/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6122 del 2013, proposto da S G, L S, M G, G G, rappresentati e difesi dall'avv. S F, con domicilio eletto presso S F in Roma, via Tacito, 23;


contro

Ministero dell'Interno - Commissione Centrale ex art. 10 L. 82/91, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto della Commissione Centrale ex art. 10 L.n. 82/91 del 13.03.13, con il quale è stato revocato il programma di protezione nei confronti dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Ritenuto, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che ricorrono i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto sono stati forniti idonei elementi di prova sia in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all’esecuzione dell’atto impugnato, sia in merito ai profili che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, considerando le carenze istruttorie e motivazionali inerenti gli asseriti (ma non indicati e documentati) comportamenti contrari ai doveri previsti dal programma di protezione (successivi a quelli oggetto delle note del Servizio Centrale di Protezione del 18 e 20 giugno, 22 agosto, 21 novembre e 12 dicembre 2011), genericamente evocati alla fine del primo capoverso del provvedimento impugnato, e tenuto conto del fatto che il provvedimento di revoca risulta essere stato assunto a distanza ad un apprezzabile lasso di tempo dalla commissione dei fatti contestati.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della fattispecie e delle questioni trattate – per compensare tra le parti le spese della fase cautelari.

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