TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-12-16, n. 201002866
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N. 02866/2010 REG.SEN.
N. 00126/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2006, proposto da:
L A, rappresentato e difeso dall'avv. V S V, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma;Prefetto di Taranto, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del decreto contraddistinto dal prot. 1426/2001 del Prefetto della Provincia di Taranto, notificato il 22 novembre 2005 e di tutti gli atti ad esso presupposti e fondanti nonchè susseguenti e successivi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Tarentini.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Prefetto territorialmente competente ha decretato la revoca della patente di guida nei suoi confronti, ai sensi dell’art 120 del codice della strada, trattandosi di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Il decreto è considerato illegittimo essenzialmente in quanto:
-si pone in contrasto con il diritto al lavoro del ricorrente e, più in dettaglio, con lo stesso decreto applicativo della misura di prevenzione nei riguardi dell’interessato, nella parte in cui impone la prescrizione di darsi a proficua attività lavorativa;
La tesi sostenuta dalla difesa muove dalla ritenuta necessità di effettuare un bilanciamento di interessi e, cioè, un soppesamento tra le esigenze di prevenzione e quelle di sostegno al soggetto che deve darsi ad attività lavorativa in ossequio ad una ben specifica prescrizione che accede , di solito, alla irrogazione di una misura di prevenzione.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Taranto per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento .
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’1 dicembre 2010
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Non si ignora la necessità di illustrare compiutamente le ragioni che hanno indotto la Sezione a mutare orientamento.
A lungo si è ritenuto di poter argomentare nel senso della necessità che l’Autorità prefettizia, avuta notizia della sottoposizione di un soggetto ad una misura di prevenzione personale, procedesse in ogni caso ad una discrezionale valutazione degli interessi che si contendono il campo in subiecta materia.
Si è,cioè, prescelta , per un certo periodo di tempo,la opinione in forza della quale la revoca della patente di guida nei riguardi di soggetto nei cui confronti è stata applicata una misura di prevenzione non costituisce esito vincolato e , pertanto, strettamente consequenziale alla irrogazione della misura.
La revoca della patente rappresenterebbe, semmai,- secondo siffatta opzione ermeneutica oggi da rimeditare, - il punto di approdo di una facoltà di scelta che l’amministrazione deve sempre poter esercitare tra la necessità di una risposta efficiente sul versante della prevenzione di condotte antisociali e le esigenze lavorative del prevenuto.
Queste ultime sono sembrate suscettibili, appare opportuno ricordarlo- di manifestarsi anche con riferimento all’impiego di un mezzo di locomozione quale un autoveicolo, da utilizzare per il raggiungimento della sede di lavoro .
Il Collegio reputa , però, di dover propendere per un diverso approccio alla questione.
Il cambiamento di opinione è frutto di ulteriore riflessione sul dato normativo a disposizione, sulla ricerca della sua intima ratio , sulla sua complessiva coerenza all’interno dell’ordinamento.
La norma non lascia spazio ad interpretazioni alternative .
Secondo l’art 120 del cds “ Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma .
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1 .”
La perdita sopravvenuta dei requisiti soggettivi per conseguire l’abilitazione alla guida è dunque motivo di revoca vincolata della patente di guida.
Occorre adesso precisare che, a ben guardare, la previsione di una revoca vincolata della patente di guida nei confronti di persone sottoposta a misura di prevenzione rappresenta l’esito di una discrezionalità legislativa insuscettibile di censura se non nei limiti della irragionevolezza .
In altri termini, è lo stesso legislatore ad aver compiuto a monte una scelta del bene giuridico da tutelare obbligatoriamente in questi casi .
Se la scelta legislativa milita per la revoca vincolata della patente di guida ciò vuol dire che il legislatore ha ritenuto di dover potenziare le misure di protezione della collettività introducendo una misura temporaneamente sacrificativa delle facoltà dell’individuo in funzione di prevenzione generale da affiancare alla restrizione delle libertà personali, nel che si racchiude l’essenza stessa della misura di prevenzione
In questa prospettiva, la decisione di limitare la libertà di movimento del soggetto inibendo l’uso di un mezzo privato di locomozione si giustifica per la necessità di assicurare un controllo ed una sorveglianza agevolmente praticabili nei riguardi di chi ha dato dimostrazione di non accettare le regole del consorzio civile, anche solo fornendo spunti indiziari, ossia semplicemente sintomatici di una personalità proclive al delitto.
Si è così affermato, in giurisprudenza , che la valutazione circa l'inconciliabilità del possesso della patente di guida con la condizione di sorvegliato speciale è stata compiuta a monte dal legislatore che ha ritenuto, in tal modo, di limitare le possibilità di movimento di tali categorie di soggetti sacrificando le loro esigenze di libertà in nome dell'interesse alla sicurezza pubblica. Tale interesse prevale, quindi, sempre e comunque su tutti quelli particolari dell'interessato, superflua essendo sul punto una valutazione comparativa dell'autorità amministrativa. Ne deriva che, in pendenza dell'esecuzione di una misura di prevenzione , quale la sorveglianza speciale di P.S., la revoca della patente di guida integra un atto dovuto, sicché l'onere motivazionale è adeguatamente soddisfatto attraverso il mero richiamo alla misura in atto e alla normativa applicata, senza che residuino ulteriori spazi di discrezionalità in capo all'autorità amministrativa.( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 02 agosto 2010 , n. 3323)
La tesi secondo la quale la obbligatorietà della revoca rappresenta un elemento di incoerenza rispetto al diritto al lavoro del sottoposto, o meglio, rispetto alla prescrizione contenuta di solito nel verbale di sottoposizione agli obblighi che costituiscono l’in sé della misura di sorveglianza non convince.
Detto diritto non può ritenersi conculcato poiché non può ragionevolmente sostenersi che l’esercizio di una qualsiasi attività lavorativa richieda ineluttabilmente l’uso di un mezzo privato di trasporto.
Già con riferimento al precedente, e qui rimeditato approccio giurisprudenziale favorevole al bilanciamento degli interessi caso per caso, il Collegio ha avallato una scelta interpretativa che tenesse conto della necessità di valutare se l’uso di un veicolo non rappresentasse anche solo mera occasione per il coinvolgimento del proposto in attività di rilievo penale.
E solo quando si è potuto decidere per la innocuità dell’uso di un veicolo da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione si è optato per un orientamento di favore nei confronti del sottoposto a sorveglianza speciale .
Oggi, alla luce del ripensamento di cui si è già detto, deve concludersi nel senso che , ancora una volta, la scelta legislativa appare in linea con la previsione di un non irragionevole sacrificio delle libertà cui il sorvegliato speciale deve assoggettarsi.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, la revoca della patente di guida si configura quale atto legittimamente adottato dalla P.a.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.