TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-06-10, n. 202200510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-06-10, n. 202200510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200510
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2022

N. 00510/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00923/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 923 del 2021, proposto da
Società Agricola Savia di Veratti Luca e Davide S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- della cartella di pagamento n. 07020210014222279000 impugnata e di tutti gli atti da questa derivanti, ed eventualmente emettere ogni conseguente provvedimento che sia ritenuto il più idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ai fini della presente decisione, nel rispetto del principio di sinteticità cui anche il Giudice è tenuto ai sensi dell’art. 3 c.p.a., si prescinde dal riportare analiticamente i fatti di causa, a tal fine richiamando, per relationem, gli atti, i documenti e i provvedimenti del fascicolo processuale tenuto con modalità informatica ai sensi del d.P.C.S. 28 luglio 2021.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna, deducendone l’illegittimità sotto vari profili articolati in 8 motivi di censura esplicati in ben 48 pagine, la cartella di pagamento contraddistinta dal n. 07020210014222279000 notificata in data 21.09.2021 riferita a tributi coattivi dell’anno 2005 ed identificata con il codice 07020110038561979000 – avviso di intimazione del 29.01.2019 unitamente agli atti da questa derivanti e conseguenti.

In estrema sintesi parte ricorrente lamenta:



1. Illegittimità propria e derivata, per illegittimità comunitaria derivata, dei provvedimenti di imputazione di prelievo supplementare indicati nelle impugnate cartelle, per tutti i periodi dal 1995/96 al 2008/09, per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate sia per effettuazione dei calcoli di imputazione del prelievo supplementare in contrasto con la normativa europea –mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - mancato annullamento degli atti amministrativi non conformi alla normativa comunitaria - violazione e falsa applicazione degli artt.

8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di

uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. -VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6 E 13 DELLA CEDU;



2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis della L. n. 241/1990, degli artt.

8-ter, 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg. del D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7 della L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Illegittimità delle cartelle e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti– MANCANZA DI ESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO-

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