TAR Napoli, sez. I, sentenza 2015-09-02, n. 201504279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2015-09-02, n. 201504279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201504279
Data del deposito : 2 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06521/2014 REG.RIC.

N. 04279/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06521/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6521 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casertana Recuperi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P S e M C L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco D'Angelo, in Napoli, Corso Umberto I, 58;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;



per la declaratoria

di illegittimità del silenzio – rifiuto opposto dalla Prefettura di Caserta in ordine all’istanza ex art. 91, quinto comma, del D.Lgs. n. 159/2011 per ottenere il riesame e l’aggiornamento dell’informativa antimafia nonché, con successivo atto di motivi aggiunti, per l’annullamento della interdittiva antimafia Cat. 12b.16/ANT/AREA 1^ del 12 febbraio 2015 ;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società Casertana Recuperi - operativa nel settore dello smaltimento, mediante recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e ripristino ambientale di cave dismesse ed abbandonate - ha iniziato la propria attività nel 2004 ed è stata costituita tra i soci Sig.ri Iorio Antonio Luca (amministratore unico) e A V. Nel 2007, il Sig. Abbate cedeva la propria quota alla Sig.ra Iorio Maria Giuseppa, sorella del legale rappresentante: attualmente il capitale sociale (euro 10.400,00) è ripartito al 50% tra i due germani Iorio Antonio Luca e Iorio Maria Giuseppa.

Giova premettere che, a carico della società, la Prefettura di Caserta ha emesso le interdittive antimafia di seguito riportate:

1) nota n. 1068/12.b16/ANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009 che si fondava sugli esiti degli accertamenti svolti dagli organi investigativi secondo i quali: a) Iorio Nicolino, padre convivente dell’amministratore della società ricorrente (oltre che della Sig.ra Iorio Maria Giuseppa), era gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa, reati finanziari, furto e ricettazione; b) fino al 20 luglio 2007 era socio della Casertata Recuperi s.r.l. il Sig. A V, tratto in arresto il 24 giugno 2006 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso, provvedimento che aveva riguardato anche i vertici e soggetti affiliati al clan camorristico dei “casalesi”; c) la cessione delle quote societarie da parte del Sig. A V, successivamente alla sua sottoposizione alla misura custodiale, costituiva un mero espediente per aggirare la normativa antimafia;

2) provvedimento di conferma prot. n. 698-1214/12b.16/ANT/AREA 1^ del 14 settembre 2010;

3) nota prot. 1294/12.b/ANT/Area 1 del 6 marzo 2012 di ulteriore conferma dell’interdittiva antimafia.

Avverso le informative del 28 settembre 2009 e del 6 marzo 2012 la società proponeva impugnative giurisdizionali, respinte da questo T.A.R. con sentenze n. 27989/2010 e n. 491/2014.

Con il ricorso in esame la società chiede accertarsi

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