TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202301354
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 01354/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella n. 120;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 490/T-9-2019 del 21.05.2019, a firma del Comando Legione Carabinieri Puglia SM Ufficio Personale, notificato il 25.05.2019 [allegato n. 1], recante ordine di trasferimento “per incompatibilità ambientale” del -OMISSIS-… dalla Stazione CC di Bitonto alla Stazione CC di Modugno;
- della sottostante proposta di trasferimento prot. n. 182/28 del 15.04.2019 [allegato n. 2] a firma del Comando Provinciale CC di Bari;
- di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e udito l'avv. L P per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il -OMISSIS- -OMISSIS- premette di essere stato assegnato nell’Aprile 2011 quale addetto alla Stazione CC di Bitonto e con successivo provvedimento prot. n. del 18.12.2017 di essere stato nominato “Comandante in sede vacante” in attesa della nomina del titolare.
Indica i successi professionali a livello di prevenzione e repressione dei reati raggiunti, da cui avrebbe ottenuto riconoscimenti istituzionali (apprezzamento del Comandante della Legione CC Puglia del 26.09.2018; plauso del Sindaco di Bitonto dopo l’arresto dei responsabili di un omicidio avvenuto nel centro storico della città il 30.12.2017).
L’istante nel mese di aprile 2017 è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale Militare di Napoli per rispondere del reato di “minacce ad inferiore aggravata per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri” [artt. 146 e 47 n. 2 c.p.m.p.] perché, come si legge nel capo di imputazione, <<[...] in data 26 settembre 2016, offendeva l’onore e il prestigio nonché minacciava gli inferiori in grado, (…), per costringerli a fare un atto contrario ai propri doveri ...>>.
I fatti sono stati denunciati dai suddetti Carabinieri in servizio presso la Stazione CC di Bisceglie, i quali riferivano:
- che il 26 settembre 2016 nella città di Bisceglie, durante un servizio di pattuglia automontata, avevano fermato un automobilista per contestare un’infrazione al codice della strada;
- che nel corso della stessa giornata avevano ricevuto una telefonata dal ricorrente di contenuto offensivo avente ad oggetto il predetto controllo stradale.
Con sentenza del 5.4.2018 il Tribunale Militare di Napoli, valutati i fatti, derubricava la sopra riportata imputazione in semplice “minaccia ad inferiore” [art. 196, comma 1, c.p.m.p.] e dichiarava non doversi procedere stante la particolare tenuità del fatto.
A seguito di tale sentenza la Legione Carabinieri Puglia attivava un procedimento disciplinare a carico del ricorrente che si concludeva con l’irrogazione della sanzione di giorni 5 di consegna di rigore per la mancanza compendiata nella seguente motivazione:
<<Sottufficiale addetto a Stazione distaccata, ingerendosi nell’attività di militari operanti durante un controllo alla circolazione stradale, proferiva espressioni minacciose e frasi gravemente lesive della dignità personale dei predetti in forza ad altro Reparto, provocando valutazioni negative sulla sua rettitudine e per il prestigio personale. In sede penale, il Tribunale Militare di Napoli, con sentenza datata 5 aprile 2018 e divenuta irrevocabile il 16 luglio successivo, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di “minaccia ad inferiore”, per la particolare tenuità del fatto>>.
Con nota prot. n. 182/28 del 15.04.2019 il Comando CC Provinciale di Bari proponeva per lo stesso fatto il trasferimento d’autorità del -OMISSIS- ad altra sede di servizio per “incompatibilità ambientale”.
Con il provvedimento in epigrafe il Comandante la Legione Carabinieri Puglia ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente dalla Stazione di Bitonto a quella di Modugno.
Avverso tale atto ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione ed errata applicazione dell’art. 238 lett. a) del Regolamento Generale dell’Arma. Incompetenza.
Il potere di disporre trasferimenti dei militari per incompatibilità ambientale apparterrebbe al Comando Generale dell’Arma e non al Comando di Legione. La delega in materia di trasferimenti concessa dal Comandante Generale in data 08.02.2018 con decreto n. 61 R.U.A. sarebbe limitata ai trasferimenti per esigenze di organico e di servizio e non riguarderebbe i trasferimenti, come quello in esame, disposti per “incompatibilità ambientale”;
2) violazione ed errata applicazione dell’art. 238 lett. a) del Regolamento Generale dell’Arma. Sviamento di potere e di procedura.
In base all’art. 238 del Regolamento Generale <<Il militare dell’Arma dei carabinieri non può prestare servizio:
a) nelle sedi in cui sussistono accertate situazioni di incompatibilità ambientale che ne condizionano l’imparzialità nell’espletamento dei compiti o possono nuocere al prestigio dell’Istituzione>>.
Nella fattispecie non sussisterebbe alcuna situazione di incompatibilità ambientale nella Stazione CC di Bitonto e tanto meno nell’ambito della Compagnia di Molfetta e/o del Comando provinciale di Bari, tale da condizionare l’imparzialità nello svolgimento dei compiti istituzionali del ricorrente o idonea a nuocere al prestigio dell’Istituzione.
In primo luogo perché al ricorrente non sarebbe stata contestata alcuna situazione di conflitto interno alla Stazione CC di Bitonto e/o alla Compagnia di Molfetta con superiori o inferiori in grado o conflitto esterno con la popolazione e/o utenza cittadina.
Inoltre non sussisterebbe alcuna situazione idonea a nuocere al prestigio dell’Istituzione, tenuto conto della valutazione resa nella propria sentenza dal Tribunale Militare di Napoli che ha valutato i fatti come di “particolare tenuità”.
La Stazione CC di Modugno presso il quale il ricorrente è stato assegnato farebbe parte dello stesso Comando provinciale CC di Bari e sarebbe distante solo 10 Km. da Bitonto.
Pertanto il trasferimento del maresciallo sarebbe funzionale alla rimozione dall’incarico di comandante in sede vacante di stazione CC attribuitogli dal precedente Comandante di Legione nel 2017, in violazione dell’art. 398 Reg. Gen. Arma CC, per cui sarebbe viziato da sviamento di potere.
Inoltre il maresciallo sarebbe stato sanzionato due volte: prima con la sanzione disciplinare di giorni 5 di consegna di rigore, e poi con il trasferimento per incompatibilità ambientale;
3) Violazione ed errata applicazione dell’art. 238 lett. a) del Regolamento Generale dell’Arma in relazione agli artt. 1346 ss. D.lgs. 15.03.2010, n. 66, in materia di disciplina militare. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.
Il provvedimento impugnato all’inizio farebbe riferimento al “disdicevole comportamento” posto in essere dal -OMISSIS- “… in