TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-04-07, n. 201604234
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Testo completo
N. 04234/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03242/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3242 del 2015, proposto da:
Soc Strada dei Parchi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, A C e S D C, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via G. Mercalli, 13;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto n. 577 del 31.12.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del quale "l'aggiornamento tariffario applicabile per l'anno 2015 dalla concessionaria autostradale Società Strada dei Parchi S.p.A., con decorrenza 1° gennaio, è approvato in misura pari all'1,50 per cento";
- della nota prot. 11624 del 31.12.2014, con cui la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato tale Decreto a Strada dei Parchi S.p.A.-;
- della Direttiva del Ministero del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 570 del 29.12.2014 secondo cui "è demandato alla predetta Direzione generale il porre in essere, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, il contenimento degli adeguamenti tariffari per l'anno 2015, entro la soglia massima dell'1,5 per cento, pari al tasso d'inflazione programmata";
- della nota prot. 2714 del 12.2.2015, con cui la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato tale Direttiva a Strada dei Parchi S.p.A.-;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati
e per la condanna
degli Enti intimati, a titolo di reintegrazione in forma specifica, ad adottare il provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata da Strada dei Parchi in data 15.10.2014, e, a titolo di risarcimento per equivalente monetario, corrispondere alla ricorrente l'importo che sarà quantificato in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando pubblicato in G.U.R.I. in data 29.11.2000, l'ANAS ha avviato una procedura selettiva per l'affidamento della Concessione per la gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 ed A25 (Roma — L'Aquila — Traforo del Gran Sasso — Teramo — con diramazione Torano — Pescara) nonché per la progettazione e costruzione della seconda carreggiata nel tratto Villa Vomano Teramo e dell'adeguamento a tre corsie del tratto della A24 tra la barriera di Lunghezza (Roma Est) e Via Palmiro Togliatti.
All'esito della procedura selettiva è risultata aggiudicataria l'ATI costituita da Autostrade S.p.A. (nella misura del 60%) e Toto S.p.A. (nella misura del 40%).
Le Imprese facenti parte dell'ATI aggiudicataria, ai sensi dell'allora vigente art. 37-quinquies della L. n. 109/1994 (sostituito dall'art. 156 del d.lgs. n. 163/2006), hanno costituito la società di progetto Strada dei Parchi S.p.A., al fine di subentrare all'ATI aggiudicataria.
Successivamente è stato avviato l'iter per il perfezionamento del rapporto concessorio, nel corso del quale è stato adottato il Decreto Interministeriale 24.4.2002, n. 387/1/C.D.O.P. con cui è stata approvata la Convenzione che delinea i contenuti del rapporto stesso.
Strada dei Parchi S.p.A., quindi, è la società concessionaria della gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 ed A25.
In data 18.11.2009 Strada dei Parchi ha siglato con ANAS la nuova Convezione Unica, che disciplina il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario per la gestione della rete autostradale, costituita dalle Autostrade A24-A25.
Premette la ricorrente che la Convenzione Unica disciplinerebbe, fra l'altro, anche i parametri e i criteri preordinati alla determinazione delle tariffe, da applicare all'utenza autostradale.
L'art. 14 della Convenzione prevede che "la tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata alla data di riferimento del piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione Unica sulla base di quanto stabilito nell'allegato A, in conformità alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007".
La tariffa, inoltre, "sarà periodicamente adeguata in relazione alle normative vigenti".
Il sistema delineato dalla Convenzione prevede che la Concessionaria formuli annualmente le variazioni tariffarie che intende applicare all'utenza, la cui approvazione è rimessa all'Ente concedente.
In particolare, l'art. 18 della Convenzione Unica dispone che “il Concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi”.
"Il Concedente, nei successivi 30 giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. L'adeguamento, determinato ai sensi del precedente art. 15, è effettuato con le modalità previste dall'art. 21, comma 5, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004 n. 47, come modificata dalla legge n. 286/2006 e s.m. i.".
Tali prescrizioni della convenzione espliciterebbero nella regolamentazione dei rapporti inter partes quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del D.L. 24.12.2003, n. 355.
Sulla base delle prescrizioni normative e convenzionali, che delineano i parametri cui ancorare l'adeguamento tariffario, con nota prot. 18508 del 15.10.2014, Strada dei Parchi ha comunicato alla Struttura di Vigilanza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la variazione tariffaria relativa all'anno 2015, esplicitando le modalità di calcolo attraverso cui era pervenuta a formulare l’importo dell’adeguamento.
Con nota prot. 11624 del 31.12.2014 la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha comunicato alla società Strada dei Parchi che "con Decreto n. 577 del 31 dicembre 2014, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato in copia, è stato riconosciuto per codesta Società l'adeguamento tariffario per l'anno 2015 nella misura dell' 1,50 per cento. La decorrenza del predetto aumento, ai sensi della vigente normativa, è fissata al 1 gennaio 2015".
La quantificazione dell'adeguamento tariffario è stata calcolata sulla base della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 570 del 29.12.2014 in cui "viene definito obiettivo prioritario di interesse pubblico l'adozione, da parte della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, di ogni misura idonea a consentire l'attenuazione degli aumenti tariffari autostradali al fine di favorire il superamento dell'attuale congiuntura economico-finanziaria" e con cui viene "demandato alla predetta Direzione generale il porre in essere, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, il contenimento degli adeguamenti tariffari per l'anno 2015, entro la soglia massima dell' 1,5 per cento, pari al tasso d'inflazione programmata".
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 21, d.l. 24.12.2003, n. 355; art. 8, duodecies del d.l. 8.4.2008, n. 59; art. 5, d.l. 12.9.2014, n. 133; artt. 3, 19 e 20, l. n. 241/1990; art. 1372 c.c., art. 21 comma 1, lett. b), d.m. m.i.t. 1.10.2012, n. 341; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 ss. della convenzione unica del 18.11.2009; nullità del d.m. n. 577 del 31.12.2014 per carenza assoluta di attribuzione (art. 21, comma 5, ult. periodo, d.l. 24.12.2003, n. 355); eccesso di potere per sviamento, manifesta carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà rispetto alle precedenti determinazioni e ingiustizia manifesta.
La Convenzione Unica disciplinante i rapporti tra la Concessionaria e l'Ente concedente delineerebbe analiticamente il procedimento per l'adeguamento tariffario annuale, prevedendo parametri stringenti per la quantificazione del coefficiente.
Nello specifico, i criteri volti a determinare la variazione tariffaria sono individuati nell'art. 15 della Convenzione.
Seguendo tale criterio Strada dei Parchi ha calcolato il coefficiente di adeguamento tariffario per l'anno 2015, rappresentando alla Struttura di Vigilanza che "tenuto conto che la Convenzione Unica è basata sul riequilibrio del piano finanziario e che il totale