TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-10-28, n. 201501991

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-10-28, n. 201501991
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501991
Data del deposito : 28 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01964/2015 REG.RIC.

N. 01991/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01964/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2015, proposto da:

G W, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, Via Vittorio Emanuele II, 109;

contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto della Questura di Brescia, prot. Cat.A.12/2015/Immig/2^Sez/gd/12BS015366 del 23 aprile 2015, notificato il 22 giugno 2015, di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

- che l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è stata rigettata a causa della ravvisata carenza di reddito;

- che nel ricorso si lamenta il fatto che non sarebbero stati considerati né il reddito da ultimo prodotto dal ricorrente (assunto dall’1 ottobre 2014 al 30 giugno 2015 come collaboratore familiare da un altro straniero, che risulta aver pagato i relativi contributi), né il fatto che essendo lo stesso precedentemente stato titolare di permesso per motivi umanitari, il rigetto del titolo di soggiorno avrebbe comunque dovuto essere preceduto dall’acquisizione del parere obbligatorio della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Brescia;

Considerato che, in vista della camera di consiglio, il ricorrente ha prodotto:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro, attestante che i pagamenti, sia degli stipendi, che dei contributi, sono avvenuti per contanti;

b) il mod 730 del datore di lavoro, attestante un reddito lordo di 22.467 euro;

c) il contratto con cui la moglie del datore di lavoro è stata assunta a tempo determinato come insegnante;

Ritenuto, in ragione di tutto ciò, che il ricorso risulti assistito da taluni elementi di fumus boni iuris, che inducono ad accogliere l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disponendo il rilascio, al ricorrente, di un temporaneo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, della durata di sei mesi dalla data della sua adozione, decorsi i quali la posizione del ricorrente sarà nuovamente esaminata in sede cautelare;

Precisato che, a fronte della continuazione del rapporto di lavoro i pagamenti dovranno, però, essere effettuati dal datore di lavoro mediante bonifico, assegno o altro strumento monetario comunque documentabile, con la precisazione che il pagamento della retribuzione dovrà avere riscontro in un corrispondente movimento sul conto corrente bancario, postale, paypal o altro intestato al ricorrente (che lo stesso avrà cura di aprire optando anche per una delle numerose opportunità di conto corrente gratuito disponibili sul mercato): entro il 20 marzo 2016 parte ricorrente dovrà provvedere a depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la documentazione relativa ai suddetti movimenti di denaro;

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