TAR Milano, sez. II, sentenza 2015-02-04, n. 201500391
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N. 00391/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2008, proposto da: O C, rappresentato e difeso dall'avv. C U, con domicilio eletto in Milano presso la segreteria del T.A.R. Lombardia;
contro
A.N.A.S. Spa, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Milano, Via Podgora, 12/B;
per l'accertamento
della mancata emissione del decreto di esproprio delle porzioni di proprietà del ricorrente interessate dal compimento dei lavori del "Raccordo autostradale Pavia-Autostrada Serravalle-Milano", e dell'intervenuta irreversibile trasformazione dei fondi per effetto della realizzazione delle opere stradali;
e per la condanna al risarcimento del danno conseguente all'irreversibile trasformazione delle aree occupate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. Spa e di Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di alcuni terreni occupati e trasformati dall’ANAS per la realizzazione del raccordo autostradale Pavia-Bereguardo. La procedura espropriativa non si è mai conclusa con l’emissione dei decreti d’esproprio. All'approvazione del progetto esecutivo volto alla realizzazione del raccordo autostradale Pavia-Bereguardo, avvenuto con decreto n. 8251 del 18.12.1964 dell'ANAS S.p.A, cui è riconducibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, l. 2359/1865 e 11, l. 729/1961, la dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza dell'opera, ed alla successiva occupazione delle aree allora di proprietà del padre dell'odierno ricorrente, non è infatti seguito alcun provvedimento di esproprio atto a trasferire la proprietà dei fondi occupati alla P.A. procedente.
Per tale ragione chiede il risarcimento dei danni, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 117, comma l, Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. l del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Violazione e falsa applicazione della l. 25 giugno 1865, n. 2359.
La difesa della società Milano Serravalle ha chiesto di essere estromessa per difetto di legittimazione passiva in quanto ha acquisito la gestione del tronco autostradale dopo la realizzazione delle opere. In subordine chiede la reiezione del ricorso per avvenuta prescrizione dell’azione risarcitoria.
L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza dell’11 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.