TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-10-28, n. 202214001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-10-28, n. 202214001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214001
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 14001/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08828/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8828 del 2018, proposto da T D T, A M C, rappresentati e difesi dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento della disposizione di cui all'art. 3bis, comma 1, n. 1 primo capoverso, della deliberazione Assemblea Capitolina n. 29 del 28/03/2018, nella parte in cui dispone che “l'esercizio delle attività con posteggio sono soggette al rispetto delle seguenti prescrizioni…ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato…è pertanto vietato esercitare su tali siti il commercio di generi diversi da quelli previsti”;
nonché art. 3 bis, comma 1, n. 24, che dispone “salvo quanto previsto dalle normative che disciplinano la vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, i chioschi fissi adibiti alla vendita di fiori e piante…devono mantenere la stessa categoria merceologica autorizzata”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti – titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica con assegnazione di posteggio fuori mercato – hanno gravato la deliberazione dell’Assemblea Capitolina indicata in epigrafe (DAC 29/2018), recante il Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche di Roma Capitale, con specifico riferimento alla disposizione di cui all’art. 3 bis , comma 1, nn. 1 e 24, immediatamente prescrittiva, secondo cui, in sostanza, i chioschi adibiti alla vendita di fiori e piante (quali sono quelli di interesse delle ricorrenti) devono mantenere la stessa categoria merceologica, senza poterla ampliare (in particolare, le norme di interesse così recitano: “… l’esercizio delle attività con posteggio sono soggette al rispetto delle seguenti prescrizioni…ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato…è pertanto vietato esercitare su tali siti il commercio di generi diversi da quelli previsti ”;
nonché art. 3 bis , comma 1, n. 24, che dispone “ salvo quanto previsto dalle normative che disciplinano la vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, i chioschi fissi adibiti alla vendita di fiori e piante…devono mantenere la stessa categoria merceologica autorizzata ”).

Avverso tale disposizione le ricorrenti hanno formulato le seguenti tre doglianze:

I. Violazione di legge art. 1 comma 3 lett. a), art. 2, art. 5 comma 1, art. 26 comma 6, art. 28 comma 16 e art. 30 comma 1 d.lgs. 114/98 - artt. 41 e 117, comma 2, lett. e) cost. – l. 287/90 (antitrust) – artt. 85 e 86 del Trattato CE e del Regolamento CEE del Consiglio 21/12/89 n. 4064/89 - art. 34, comma 3, lett. d) del d.l. 201/2011 - art. 3, commi 8 e 9, lett. f) del d.l. 138/2011- art. 3 comma 1 lett. c) d.l. 04/07/2006 n. 223, convertito nella L. 248/2006; ”. In estrema sintesi, secondo le ricorrenti, la previsione impugnata sarebbe illegittima perché in contrasto con la normativa primaria costituzionale e statuale, nonché con la normativa europea in tema di libera concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione delle merci. In particolare, non sarebbe possibile imporre limitazioni merceologiche in quanto la normativa statale di cui al D.Lgs. 114/98 ha abrogato il Decreto Ministeriale n. 375/88 relativo alle tabelle merceologiche, istituendo soltanto due settori merceologici di ordine generale (settore alimentare e settore non alimentare);
trattandosi di norma di ordine generale, applicabile all’intero comparto del commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche o ambulante, non sarebbe possibile limitare la vendita ad alcuni prodotti, come peraltro sarebbe stato affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 239/2016, nel dichiarare costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della Legge della regione Puglia n. 24 del 2015;

II – Violazione di legge per contradditorietà delle disposizioni regolamentari impugnate per il riferimento degli artt. 3 bis, n. 22, e 42 della stessa delibera A.C. 29/2018 alla disposizione normativa dell’art. 30 comma 1 d.lgs. 114/98 – disparità di trattamento - violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - manifesta ingiustizia ”. Sotto questo ulteriore profilo, la disposizione gravata sarebbe illegittima anche perché una simile limitazione sarebbe prevista in questi termini soltanto per gli operatori con posteggio fuori mercato;

III. Eccesso di potere per difetto di presupposto, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione – abuso – violazione di legge art. 97 Cost. ”. Infine, ribadendo quanto già denunciato, le ricorrenti hanno dedotto che la regola di cui si discute sarebbe illegittima anche sotto il profilo del difetto di motivazione e dei presupposti.

Roma capitale si è costituita in resistenza con formule di rito.

Alla pubblica udienza del 7.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per tardività dell’impugnazione, in quanto la disposizione oggetto di contestazione sulla limitazione merceologica per i rivenditori di piante e fiori, con formula sostanzialmente identica a quella gravata, e parimenti prescrittiva, era già contenuta (in particolare, nell’art. 3, comma 1, punti 6 e 29) nel precedente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla Deliberazione 30/2017, richiamato pure da parte ricorrente e noto al Tribunale anche in virtù dei numerosi ricorsi decisi in materia.

E’ noto, invero, che per giurisprudenza consolidata sussiste l’onere di immediata impugnazione, nell’ordinario termine di decadenza, dell’atto regolamentare che abbia natura immediatamente precettiva, sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale all’impugnativa, discendente in via diretta ed immediata dalla lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto (si vedano in materia tra le molteplici più recenti Consiglio di Stato sez. IV, 19/05/2022, n.3969, T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 11/03/2022, n.791).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Il contegno processuale di Roma Capitale consente la compensazione delle spese di lite fra le parti.

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