TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-10-28, n. 202214001
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 14001/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08828/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8828 del 2018, proposto da T D T, A M C, rappresentati e difesi dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento della disposizione di cui all'art. 3bis, comma 1, n. 1 primo capoverso, della deliberazione Assemblea Capitolina n. 29 del 28/03/2018, nella parte in cui dispone che “l'esercizio delle attività con posteggio sono soggette al rispetto delle seguenti prescrizioni…ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato…è pertanto vietato esercitare su tali siti il commercio di generi diversi da quelli previsti”; nonché art. 3 bis, comma 1, n. 24, che dispone “salvo quanto previsto dalle normative che disciplinano la vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, i chioschi fissi adibiti alla vendita di fiori e piante…devono mantenere la stessa categoria merceologica autorizzata”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti – titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica con assegnazione di posteggio fuori mercato – hanno gravato la deliberazione dell’Assemblea Capitolina indicata in epigrafe (DAC 29/2018), recante il Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche di Roma Capitale, con specifico riferimento alla disposizione di cui all’art. 3 bis , comma 1, nn. 1 e 24, immediatamente prescrittiva, secondo cui, in sostanza, i chioschi adibiti alla