TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-07-14, n. 202201676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-07-14, n. 202201676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202201676
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2022

N. 01676/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02365/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Isonzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati B S e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Paderno Dugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

• dell'ordinanza n. 143 del 29.11.2021 a mezzo PEC avente ad oggetto la “demolizione delle opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo originario ed il ripristino dello stato dei luoghi come autorizzato dall'ultimo titolo valido P.E. n. 35/2018 e successiva

SCIA

37/2020;

• di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Isonzo S.r.l. il 22/2/2022:

• del provvedimento del 28.12.2021 del Comune di Paderno Dugnano avente ad oggetto “Ricognizione degli atti relativi ai fascicoli edilizi rubricati alle S.C.I.A. n. 231/2021, S.C.I.A. 232/2021, S.C.I.A. 234/2021 – comunicazione di IRRICEVIBILITA' e contestuale conferma dell'ordine di ripristino di cui all'Ordinanza comunale n. 143/2021” (All. 1) e conseguentemente anche del nuovo ordine di ripristino contenuto nel detto provvedimento, ancorché sia indicato quale conferma della precedente ordinanza;

• di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;

IN VIA ISTRUTTORIA:

• con richiesta, in via subordinata, di perizia tecnica sull'effettivo stato dei luoghi e delle opere contestate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Isonzo Srl è proprietaria di un compendio immobiliare sito in Comune di Paderno Dugnano (MI), via Lamarmora n. 35.

La società stessa otteneva il permesso di costruire (PdC) n. 35/2018 per la realizzazione di due palazzine residenziali con quindici appartamenti in totale.

In seguito erano presentate due segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) in variante al progetto originario, rispettivamente la n. 37/2020 e la n. 71/2021.

In relazione a tale ultima SCIA l’Amministrazione adottava un provvedimento che inibiva la prosecuzione dell’attività.

Erano poi depositate due ulteriori SCIA, n. 107/2021 e n. 56/2021, quest’ultima volta ad attestare l’agibilità dell’immobile.

Con riguardo alle SCIA da ultimo citate era emesso un provvedimento di irricevibilità con contestuale avvio del procedimento di accertamento di un presunto abuso per opere eseguite in difformità dal titolo edilizio.

Al termine del citato procedimento era adottata l’ordinanza dirigenziale n. 143/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia o anche solo “TU”), era ingiunta la demolizione delle opere eseguite in difformità dall’originario PdC del 2018 e dalla SCIA in variante n. 37/2020.

Contro la citata ordinanza di demolizione era proposto il ricorso principale in epigrafe.

Isonzo presentava poi al Comune quattro distinte SCIA in sanatoria, tutte relative all’immobile di cui è causa.

In relazione a tre di tali SCIA l’Amministrazione emetteva in data 28.12.2021 un nuovo provvedimento con il quale dichiarava irricevibili le SCIA stesse e confermava contestualmente il pregresso ordine di demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi come autorizzato nel 2018 e con la SCIA in variante n. 37/2020.

Contro tale ultimo provvedimento era proposto ricorso per motivi aggiunti con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza cautelare del 22.3.2022 l’istanza di sospensiva era rinunciata.

Alla successiva pubblica udienza del 5.7.2022 la causa era discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso principale deve reputarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c ) del c.p.a., in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa comunale nella sua memoria di costituzione (anche se, forse per un refuso, nella memoria viene eccepita l’inammissibilità e non l’improcedibilità del ricorso).

Infatti, la società esponente ha depositato – in relazione agli abusi edilizi di cui è causa – tre distinte SCIA in sanatoria (numeri 231, 232 e 234, tutte del 2021) e la presentazione di una domanda di sanatoria priva di efficacia l’ordine di demolizione, con conseguente onere per l’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento demolitorio in caso di rigetto della sanatoria stessa (così l’indirizzo esegetico della scrivente Sezione;
si veda da ultimo la sentenza n. 1067/2022, con la giurisprudenza in essa richiamata).

Inoltre il Comune, mediante il provvedimento gravato coi motivi aggiunti, ha confermato il precedente ordine di demolizione rinnovando l’istruttoria, il che ribadisce ancora che nessuna utilità potrebbe derivare ad Isonzo dall’eventuale accoglimento del gravame principale, che deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Permane invece, ovviamente, l’interesse allo scrutinio nel merito dei motivi aggiunti.

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