TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-07-10, n. 202401450

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-07-10, n. 202401450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401450
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2024

N. 01450/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00948/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2024, proposto da
M A, A A, rappresentati e difesi dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di San Mango Piemonte (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

F A, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a – del provvedimento prot. n. 2077 del 04.04.2024, successivamente notificato, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mango Piemonte ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2/2023;

b – dell’ordinanza di demolizione n. 2/2023, solo da ultimo conosciuta dai ricorrenti;

c – ove e per quanto occorra, del verbale di accertamento di inottemperanza del 18.03.2024;

d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Mango Piemonte (Sa);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


I ricorrenti impugnano l’atto di accertamento di inottemperanza n. 2077 del 04.04.2024, unitamente all’ordinanza n. 2/2023, che ha ingiunto loro la demolizione di un’area di parcheggio, di due cisterne, di una tettoia e di un container siti su un’area distinta in catasto al fl. n. 6, p.lle nn. 87 e 351 del Comune di San Mango Piemonte.

Resiste il Comune di San Mango Piemonte.

Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, stante la genericità dell’ordinanza, la quale non dà conto della qualificazione giuridica dei beni indicati che ha indotto la P.A. ad irrogare indistintamente per tutti la sanzione demolitoria.

Viceversa, l’individuazione e la qualificazione degli abusi edilizi costituiscono aspetti essenziali della motivazione dell’ordinanza di demolizione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9664).

Quanto, poi, alla tempestività dell’impugnazione, deve ritenersi nulla la notifica effettuata dal messo comunale nelle mani di un familiare, per altro non dichiaratosi convivente, in assenza dell’adempimento essenziale dell’invio della raccomandata informativa (cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 2868/2017).

L’invalidità della notificazione dell’ordinanza impedisce, infine, che sia mai decorso, per i ricorrenti, il temine per l’ottemperanza della stessa.

La natura formale della decisione consente di compensare le spese del giudizio.

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