TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-02, n. 202408654
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2024
N. 08654/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02032/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2020, proposto da
T S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, R T, V M, M C, S M con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, avente domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della Delibera n. 496/19/CONS. adottata da AGCom il 16.12.2019 e notificata a TIM il 7.1.2020, a conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 9/19/DTC, con cui l’AGCom ha ritenuto che TIM ha posto in essere una condotta in violazione (i) dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (d’ora innanzi anche “Codice”) e dell’art. 2, comma 2, della Delibera AGCom n. 326/10/CONS, comminando una sanzione pecuniaria pari a € 464.000,00, nonché (ii) dell’art. 70, comma 4, del Codice, in combinato disposto con l’art. 6, del Regolamento di cui all’Allegato A alla Delibera n. 519/15/CONS (d’ora innanzi anche il “Regolamento”), comminando una sanzione pecuniaria pari a € 232.000,00;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto al predetto provvedimento, ivi incluso, ove occorrer possa, l’atto di contestazione n. 9/19/DTC notificato a TIM il 23.7.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 aprile 2024 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. T S.p.A. ha impugnato la delibera dell’AGCom 496/19/CONS recante “ ordinanza ingiunzione nei confronti della società T S.p.A. per la violazione dell’articolo 70, commi 1 e 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l’articolo 6, dell’allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS, e dell’articolo 2, comma 2, della delibera n. 326/10/cons (contestazione n. 9/19/dtc) ” e gli atti ad essa comunque presupposti, connessi e conseguenti, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
Motivo I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3(4) della Direttiva n. 2005/29/CE, dell’art. 19, comma 3 del d. lgs. n. 206/2005, dell’art. 1, comma 4, 1. n. 40/2007, nonché dell’art. 97 della Costituzione; violazione dei principi di buon andamento, coerenza, non contraddizione, economia ed efficacia dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di riparto di competenza tra Autorità amministrative. Incompetenza dell’AGCom.
Motivo II – Violazione degli artt. 70 del Codice e 2, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS. Travisamento e falsa applicazione dei fatti.
Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e l. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ivi inclusa, la manifesta perplessità, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento e carenza di istruttoria. 15.
Motivo III – Violazione degli artt. 70 del Codice e 6 del Regolamento. Travisamento e falsa applicazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e l. 241/90. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ivi inclusa, la manifesta perplessità, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi del giusto procedimento e carenza di istruttoria.
Motivo IV – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21(7) del d. lgs n. 261/1999 e dell’art. 11 della l. n. 689/1981. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Sussistenza dei presupposti per l’esercizio della giurisdizione estesa al merito ex art. 134, comma 1, lett. c, c.p.a. anche a prescindere dalla fondatezza dei vizi di legittimità denunciati.
2. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma, chiedendo l’integrale reiezione del giudizio.
3. All’udienza straordinaria del 19 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Le condotte alla base del provvedimento gravato hanno per oggetto la modifica delle condizioni contrattuali del servizio mobile prepagato di TIM, introdotto con l’attivazione della modalità “ Sempre Connesso ”, a partire dal 28 aprile 2019 e di alcune offerte di telefonia mobile prepagata non più sottoscrivibili.
In specie, il procedimento che ha dato luogo al provvedimento sanzionatorio in questa sede gravato prende le mosse da una serie di segnalazioni pervenute alla AGcom di utenti che hanno lamentato di aver ricevuto nel maggio del 2019, da parte della società TIM S.p.A., degli SMS del seguente tenore:
“ [r]icarica effettuata. Il tuo nuovo credito è XX,YY euro. Per verificare i movimenti sulla tua linea, come credito telefonico, consumi e dettaglio del traffico, vai sull’App MyT Mobile o chiama gratuitamente il 40916. Modifica contrattuale: per consentirti l’utilizzo dei servizi TIM anche quando esaurisci il credito, dal 28/4 puoi chiamare, navigare e inviare SMS senza limiti a 0,90 euro/giorno, solo se effettui traffico, fino a un massimo di 2 giorni. Se invece hai o attivi TIM Ricarica Automatica, non resti mai senza credito. Entro il 27/4 puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione, e mantenere attiva l’eventuale rateizzazione del prodotto, compilando i moduli “cessazione linea” e “diritto di recesso” su tim.it o inviandoli via PEC a disattio (sic) andando nei negozi TIM. Info su tim.it/info o chiamando il 409168 ”.
“ [T]IM XXX sarà rinnovata a partire dalle ore 24 (entro max 4 ore). Per continuare a utilizzare i contenuti della tua offerta verifica di avere credito sufficiente. Per informazioni vai sull’App MyT Mobile o chiama gratuitamente il 40916. Modifica contrattuale: per continuare a offrirti un servizio di qualità, dal 27/06 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese e puoi arricchirla con 20GB al mese gratis per 1 anno per navigare con la migliore rete TIM di sempre, attivabili da subito su MyTIM Mobili o chiamando il 409168. Entro il 26/06 puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione, e mantenere attiva l’eventuale rateizzazione del prodotto, compilando i moduli “cessazione linea” e “diritto di recesso” su tim.it o inviandoli via PEC a recesso_linee_mobo (sic) andando nei negozi TIM. Info su tim.it/info o chiamando il 409168 ”.
In data 17 giugno 2019, pertanto, l’AGCom ha svolto verifiche d’ufficio, mediante la consultazione dei documenti presenti sul sito www.tim.it, dalle quali è emerso che TIM ha pubblicato, in data 15 marzo 2019, una prima informativa concernente la variazione delle condizioni contrattuali per i clienti mobili privati ricaricabili e in data 28 marzo e 12 maggio 2019, due ulteriori informative, concernenti la modifica delle condizioni contrattuali di alcune offerte di telefonia mobile prepagata non più sottoscrivibili, aventi medesimo contenuto e decorrenza, rispettivamente, dal 28 aprile e 13 giugno 2019.
Pertanto, sulla base della documentazione ritualmente acquisita, l’Autorità constatava con riferimento alla introduzione, per i clienti mobili privati ricaricabili, della modalità “ Sempre connesso ” a partire dal 28 aprile 2019, che: a) la Società ha attivato, in aggiunta all’offerta di telefonia mobile prepagata sottoscritta dai clienti, una modalità di prosecuzione automatica del traffico voce, SMS e dati con relativo specifico addebito, impedendo loro di compiere scelte contrattuali consapevoli mediante una espressa manifestazione di volontà in ordine alla corresponsione di tale ulteriore costo. Per altro verso, tale modalità comporta un debito per gli utenti che sono costretti, in occasione della successiva ricarica del credito esaurito, a dover corrispondere un prezzo superiore al costo dell’offerta originariamente prescelta; b) l’attivazione di tale modalità si pone, altresì, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente che prevede l’obbligo di cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo sia stato interamente esaurito senza ulteriori addebiti per il cliente e richiedendo un espresso consenso alla ripresa della connessione; c) le informative diffuse dalla Società risultano poco chiare e trasparenti rispetto all’automatica attivazione della modalità “Sempre Connesso” in caso di esaurimento del credito e ai relativi costi.
Sotto diverso profilo, con riferimento alle altre modifiche contrattuali inerenti all’aumento del prezzo di offerte di telefonia mobile prepagata, l’operatore