TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500238
Data del deposito : 9 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05006/2014 REG.RIC.

N. 00238/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05006/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5006 del 2014, proposto da:
Ryanair Ltd, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M C, S G, G M, C V, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cuboni, 12, presso lo studio legale Macchi, Di Cellere, Gangemi;



contro

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Maria Pullano;
Adiconsum Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Dimasi, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone, 102, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cavallaro;



per l'annullamento

- del provvedimento n. 026825 del 2 maggio 2013 di rigetto degli impegni presentati dal professionista l'8 aprile 2013 in virtù "dell'interesse dell'Autorità a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione"

- del provvedimento n, 36467 del 9 luglio 2013 di dichiarazione di inammissibilità della istanza del 14 maggio 2013 presentata dal professionista ad "integrazione e modifica" degli impegni integrati dal professionista l'8 aprile 2013 "in quanto pervenuti successivamente alla scadenza del termine di 45 gg di cui all'art. 9.1 del regolamento";

- del provvedimento n. 24711 (prot. n. 0014023) relativo alla conclusione del procedimento istruttorio PS/7245 assunto dall'Autorità nell'adunanza del 20 dicembre 2013 e notificato in data 10 febbraio 2014 per presunta violazione degli artt. 20, 21, lettere b) e d), 22, 24 e 25 del codice del Consumo, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di Adiconsum Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo nel mese di febbraio 2013, di segnalazione pervenuta da parte dell’associazione Adicomsum Sicilia e di segnalazioni di numerosi consumatori nel periodo novembre 2010 – dicembre 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “AGCM” o anche “Autorità”) comunicava, in data 21 febbraio 2013, l’avvio di un procedimento istruttorio (PS7245) avente ad oggetto presunte pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla società Ryanair LTD (di seguito anche “Ryanair” o “società”), integranti la violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

I comportamenti contestati alla società consistevano:

a) nell’aver proposto, nel corso della procedure di prenotazione /acquisto di un volo, in abbinamento al servizio di trasporto aereo, l’acquisto della “assicurazione viaggio”senza descrivere, o descrivendo in modo estremamente sintetico, le coperture/garanzie previste in caso di annullamento/interruzione/rinuncia al viaggio e procedendo soltanto ad una sommaria elencazione dei rischi assicurati, senza rendere chiaro l’oggetto e la consistenza del servizio assicurativo proposto; b) nell’aver predisposto una modalità di proposizione al pubblico della polizza assicurativa per cui il consumatore incontra difficoltà nel proseguire nel processo di prenotazione senza acquistare il servizio, in considerazione del fatto che l’opzione “non mi assicurare” è posta all’interno di un menu a tendina intitolato “seleziona il paese di residenza”, o nell’aver predisposto un sistema automatico di preselezione; c) nel subordinare la presentazione della richiesta di rimborso alla produzione di una specifica lettera di assenza, emessa dal vettore aereo, in cui si attesti la “ ragione del ritardo o cancellazione del viaggio dell’assicurato ”, così da poter certificare la mancata fruizione del servizio di trasporto, per il rilascio della quale Ryanair richiede il pagamento di una fee pari a 20 euro, onere aggiuntivo non menzionato nel corso della procedura di prenotazione; d) nell’aver ulteriormente subordinato la possibilità di richiesta di rimborso anche alla necessità di contattare il call center a pagamento della società, mediante chiamata a numero telefonico non geografico 899552589 il cui costo è pari a 0,12 € per chiamata + 0,97 al minuto per telefonate dall’Italia; e) nella impossibilità, per i consumatori italiani, di recedere dal contratto di assicurazione una volta effettuato il pagamento, diritto concesso invece a passeggeri di nazionalità diversa da quella italiana.

In data 22 febbraio 2013, l'Autorità formulava una richiesta di informazioni alla società di assicurazioni, UK Generale Insurance Limited, la cui risposta perveniva il successivo 12 aprile 2013, con integrazione del 16 maggio 2013; in data 26 marzo 2013 veniva richiesta assistenza, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, al Department of Enterprise, Trade Employment Enterprise, Sectoral and Business Unite della Competition Authority irlandese, in data 5 aprile 2013 Ryanair presentava una nota di risposta alla suddetta richiesta di informazioni.

Il giorno 8 aprile 2013, la società sottoponeva all'attenzione dell'Autorità una proposta di impegni ("Impegni") ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, che venivano rigettati dall’Autorità nell’adunanza del 23 aprile 2013.

In data 14 maggio 2013 Ryanair presentava un’istanza di assunzione di nuovi impegni, respinta nell’adunanza del 3 luglio 2013, con il quale veniva anche disposta la proroga del procedimento.

L’Autorità, tenuto conto che talune delle condotte oggetto del procedimento erano state diffuse attraverso internet, in data 17 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, richiedeva all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il prescritto parere.

Infine, sulla base delle risultanze istruttorie, AGCM adottava il provvedimento n. 24711 del 20 dicembre 2013 con cui deliberava che le pratiche commerciali poste in essere da Rayanair dovevano ritenersi scorrette ai sensi degli articoli ai sensi degli articoli 20, 21, lettere b) e d), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, contrarie alla diligenza professionale ed idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono destinate, con riguardo alla reale portata e convenienza economica delle offerte pubblicizzate dal professionista; ne vietava l'ulteriore diffusione, provvedendo altresì ad irrogare alla società la sanzione di cui € 850.000,00

Avverso il suddetto provvedimento e i due atti di rigetto degli impegni la società Ryanair si è gravata con il ricorso in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

Violazione dell’art. 9 della delibera AGCM 8 agosto 2012, n. 23788 – regolamento sulle procedure istruttoria in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie, omessa motivazione, palese eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione, per aver applicato a situazioni differenti un medesimo termine, che comprime eccessivamente i termini a difesa del professionista straniero non stabilito.

Sostiene la ricorrente che la prima dichiarazione di impegni presentata sarebbe già stata strutturata in modo da rispondere puntualmente alle singole contestazioni contenute nell’avviso di avvio del procedimento.

Ciononostante l’Autorità, senza neppure sentire in audizione il professionista, avrebbe rigettato gli impegni con provvedimento motivato in maniera carente, che si limitava a far riferimento ad una ritenuta parziale incompletezza informativa e al fatto che gli stessi fossero destinati ad avere effetti solo per il futuro.

La versione degli impegni presentata a maggio, poi, sarebbe stata, ancor più immotivatamente, respinta, solo perché asseritamente tardiva, ciò che contrasta con la reale natura della dichiarazione proposta, mera integrazione di quella già tempestivamente presentata, nonché con la stessa previsione regolamentare, che non menziona la perentorietà del termine.

Ove poi il termine dovesse essere ritenuto perentorio, lo stesso sarebbe incongruo nella parte in cui non fosse prevista una maggior durata dello stesso per i professionisti esteri.

L’illegittimo rifiuto degli impegni, in conclusione, si porrebbe come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio finale.

II Violazione degli artt. 20, 21, lett. b) e d), 22, 24, 25 e 67 duo decies del codice del consumo, considerando n 6 e 18 ed art. 5, comma 2, lett. b) della direttiva 2005/29/CE. Violazione ed erronea interpretazione dei considerando 2, 3, 4, 5, 6, ed art. 4 della direttiva 2005/29/CE. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, manifesta erronea applicazione dei parametri di consumatore medio, diligenza, recettività, aggressività della pratica.

La pratica commerciale sanzionata non sarebbe né ingannevole né aggressiva, atteso che la stessa non sarebbe idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore. Ed infatti per consumatore medio deve intendersi il soggetto

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