TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-11-13, n. 201800861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-11-13, n. 201800861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201800861
Data del deposito : 13 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2018

N. 00861/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2018, proposto da:
Le Macchine Celibi Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A F, C R, con domicilio eletto presso lo studio A F in Bologna, viale Aldini 88;

contro

Comune di Calderara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 47;

nei confronti

Cronopios S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Aldrovandi 3;

per l'annullamento

degli atti con i quali il Comune di Calderara di Reno ha svolto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'avvio delle attività del centro culturale “Casa della cultura Italo Calvino”, per l'importo complessivo di € 185.000,00 oltre IVA, ed in particolare:

- della Det. Dir. n. 710 dell'11 dicembre 2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 21 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, con cui il servizio è stato aggiudicato a Cronopios;

- di tutti gli atti menzionati nella det. dir. n. 710 del 2017, non conosciuti e non comunicati;

- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti menzionati alla terza pagina della delibera n. 710/2017, non conosciuti e non comunicati, ivi inclusi quelli indicati con n. di protocollo 30455/2017, 30990/2017, 31381/2017, 31672/2017, 31716/2017;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Calderara e di Cronopios S.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2018 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento di :

a). atti con i quali il Comune di Calderara di Reno ha svolto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’avvio delle attività del centro culturale Casa della cultura Italo Calvino per importo complessivo di € 185.000,00 oltre IVA.

Sono stati prospettati 2 motivi di diritto :

1). Violazione di legge in particolare artt. 35,36 e 63 cod. appalti delle linee guida n. 4 Anac, art. 3 L. 241/90;
difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità della motivazione, per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della PA;

2). Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e par condicio, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge, in particolare art. 35, comma 6, cod. appalti.

Il Comune ha depositato memoria in data 10.2.2018.

Deposita memoria anche la controinteressata Cronopios SAS.

I). Giova richiamare i fatti :

a). con determina n. 413 del 26.7.2017 il Comune di Calderara di Reno ha approvato di affidare la concessione della gestione del servizio del centro culturale del Comune mediante procedura aperta secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore del servizio era stimato in € 884.000,00 per 4 anni;

b). veniva presentata una sola offerta;
all’esito della valutazione della offerta tecnica l’offerta del RTI otteneva solamente punti 20,82 inferiore alla soglia dei 40 punti prevista per accedere alla fase della valutazione dell’offerta economica;

c). con determina n. 395 del 18.10.2017 veniva dato atto della esclusione dell’unico offerente per il mancato raggiungimento della valutazione tecnica necessaria;

d). infine con delibera n. 710/2017, pubblicata all’albo dal 21.12.2017 al 5.1.2018, il Comune ha proceduto a un affidamento diretto del servizio per 13 mesi ed ha individuato la società Cronopios.

II). Nel merito il ricorso è infondato.

1).Con il primo motivo la ricorrente – richiamando l’articolo 36, comma 2 B, Cod. App. e le successive Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1097 del 26.10.2016 - lamenta che nel caso di specie il Comune non ha invitato nessun operatore e non ha effettuato nessun confronto competitivo, anzi ha effettuato un affidamento diretto di un contratto ben oltre la soglia dei 40 mila Euro.

2). Con il secondo motivo l’interessata censura la motivazione del provvedimento che ha riferimento a una necessità di riprogettare il nuovo servizio e valutare le dinamiche di scambio culturale fra le città di Bologna e Calderara.

I). Il Comune eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la ricorrente fu esclusa dalla precedente procedura con provvedimento n. 395 del 18.10.2017 non impugnato.

Anche la controinteressata Cronopios SAS ha eccepito la inammissibilità per carenza di interesse al ricorso.

Il Collegio ritiene di aderire a tale eccezione in quanto, effettivamente, dagli atti risulta che la ricorrente non ha impugnato la sua esclusione dalla precedente procedura selettiva.

II). Nel merito il ricorso è comunque infondato.

Con il primo motivo la ricorrente contesta che la gara precedente sia andata deserta.

Il Collegio rileva sul punto che la medesima <non>
ha impugnato il suo provvedimento di esclusione e dunque in questa sede non può svolgere alcuna censura a questo relativa.

Il Comune replica nel merito.

Chiarisce in proposito che la procedura è regolata dall’art. 63 Cod. App.

La disposizione prevede che : <

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