TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-02-15, n. 201000944
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Testo completo
N. 00944/2010 REG.SEN.
N. 00736/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 736/2008, proposto da E.N.I. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati M G F, C I e R I, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia n. 55;
contro
- l’Autorità Portuale di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D M e R J, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, al Piazzale Pisacane, presso l’Ufficio Legale dell’Autorità Portuale;
- il Comitato Portuale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Segretario Generale dell’Autorità portuale di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- quanto al ricorso principale, della nota n. 1787, in data 23 dicembre 2007, a firma del Segretario Generale dell’Autorità Portuale, ove da intendersi conclusiva del procedimento di imposizione del pagamento della addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali di cui all’art. 1, comma 984, della legge n. 296/2006, nonché di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenti, ivi compresi: a) il decreto del Presidente dell’Autorità Portuale n. 99 del 20 dicembre 2006, con il quale è stato individuato l’importo - dovuto dai soggetti fruitori degli ambiti portuali - finalizzato alla copertura assicurativa dei rischi derivanti da atti terroristici e alla copertura delle spese di realizzazione e manutenzione degli impianti/strutture necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel Porto di Napoli, nonché alla gestione del sistema di security portuale; b) la deliberazione del Comitato Portuale n. 37 in data 14 dicembre 2006, con la quale è stata autorizzata l’adozione dei decreti concernenti la ripartizione delle spese di security tra i soggetti fruitori degli ambiti portuali; c) la deliberazione del Comitato Portuale n. 13 in data 11 luglio 2006, con cui sono stati approvati i criteri di ripartizione delle spese di security tra i soggetti fruitori degli ambiti portuali;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 aprile 2008, dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale, nonché della delibera del Comitato Portuale n. 10 del 20 aprile 2006, di individuazione dei beneficiari della copertura assicurativa, di autorizzazione all’indizione della gara per la selezione della compagnia assicuratrice e di individuazione dei criteri di ripartizione delle relative spese, e delle delibere del Presidente dell’Autorità Portuale n. 569 del 21 dicembre 2004 e 509 del 16 dicembre 2005, di approvazione del progetto dei lavori per il sistema tecnologico di sicurezza del porto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/01/2010 il dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 21 gennaio 2008 e depositato in data 1° febbraio 2008 la società ricorrente - in qualità di titolare della concessione n. 177 in data 18 maggio 2006, per l’utilizzo di spazi ed aree all’interno della Darsena Petroli del Porto di Napoli - ha impugnato la nota n. 1787, in data 23 dicembre 2007, a firma del Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Napoli, ove da intendersi conclusiva del