TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-03-14, n. 202200250

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-03-14, n. 202200250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200250
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2022

N. 00250/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2019, proposto da
S M, FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI, rappresentati e difesi dagli avv. L G e I F, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo dei suddetti legali in Brescia, via Diaz 28;



contro

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO, non costituitosi in giudizio;



nei confronti

AMBITO TERRITORIALE DI TREVIGLIO, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE GIOCHI, non costituitisi in giudizio;
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA", rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Simolo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della deliberazione consiliare n. 92 di data 17 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il “Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito” , nel testo a sua volta approvato dall'assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale di Treviglio in data 5 novembre 2018;

- del suddetto regolamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera D'Adda";

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. M P;

Considerato quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Pontirolo Nuovo, con deliberazione consiliare n. 92 di data 17 dicembre 2018, ha approvato il “Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito previste ed autorizzate ai sensi del TULPS RD 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. nonché della LR Lombardia n. 8/2013” .

2. Il testo del regolamento è stato predisposto dall’Ambito Territoriale di Treviglio, ed è stato approvato dall'assemblea dei sindaci in data 5 novembre 2018.

3. Costituiscono oggetto del regolamento (v. art. 1 comma 2) tutte le attività di gioco lecito che prevedano vincite in denaro e siano svolte negli esercizi indicati dall’art. 3 del DM Economia e Finanze n. 30011 del 27 luglio 2011, anche sulla base di specifica concessione rilasciata dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) e ora dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). In particolare, sono elencate le seguenti tipologie di gioco:

(i) attività di gioco che utilizzano apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento (previsti e disciplinati dall’art. 110 comma 6-a-b del TULPS, sia in pubblici esercizi sia in altri esercizi o aree aperte al pubblico, o in sale da gioco, sale scommesse o ambienti dedicati al gioco);

(ii) attività di gioco che utilizzano apparecchi collegati in tempo reale alla rete e a un server centrale presente nella sala dove sono installati, comunicante costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT, videolottery , sale SLOT);

(iii) attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive, e su altri eventi;

(iv) attività di gioco svolte mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale o con tagliandi cartacei (10 e Lotto, Gratta e Vinci), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, ad eccezione del gioco del Bingo, e dei giochi del Lotto, del Superenalotto e del Totocalcio.

4. Le finalità perseguite dal regolamento (v. art. 2 comma 3) sono le seguenti:

(i) tutela dei minori e della famiglia;

(ii) contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e allo scopo di prevenire il gioco d’azzardo patologico;

(iii) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo;

(iv) riduzione dei danni derivanti dalla sindrome da gioco d’azzardo patologico, nonché della spesa sanitaria per la suddetta patologia;

(v) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, e della quiete della collettività.

5. Per conseguire le finalità sopra esposte, il regolamento fissa delle limitazioni relativamente agli spazi dedicati all’attività di gioco. In particolare, è previsto (v. art. 4 comma 4) che “[n]on è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all’esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati” .

6. Viene inoltre utilizzato lo strumento della limitazione degli orari dell’attività di gioco. In proposito, il regolamento (v. art. 5) rinvia a un’ordinanza del sindaco ex art. 50 comma 7 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, fissando i seguenti indirizzi:

(i) gli orari non dovranno penalizzare determinate tipologie di gioco (e conseguentemente determinate attività commerciali) a vantaggio di altre;

(ii) dovranno essere individuate specifiche fasce orarie di chiusura “che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari” ;

(iii) in via indicativa, le fasce orarie di chiusura si collocano dalle 12.30 alle 14.30, e dalle 23.00 alle 10.00.

7. Ulteriori limitazioni riguardano la pubblicità del gioco. Tra gli altri divieti, il regolamento (v. art. 9 comma 2) stabilisce che “è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, ed è fatto divieto a qualunque esercizio aperto al pubblico [di] mostrare e trasmettere con qualunque messaggio pubblicitario la vincita effettuata, compresa l’esposizione di copie fotostatiche di biglietti «gratta e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi