TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2009-05-28, n. 200900537
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N. 00537/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00979/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 979 del 2009, proposto da:
Thiene Giulio &C. S, Thiene Costruzioni Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'avv. A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Regione Veneto, in persona del presidente della G.R. pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. T M, F Z, E Z, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale- Regione Veneto, Venezia, - San Polo, 1429/B;
Comune di Barbarano Vicentino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;Comune di Mossano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 3.2.2009 n. 196 avente ad oggetto "Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano (VI). Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita in località Monticello ai sensi dell'articolo 140 e seguenti del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42"..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barbarano Vicentino;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 il dott. Italo Franco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato
Che, dall’eventuale sospensione della DGR impugnata non conseguirebbe l’immediato inizio dell’attività estrattiva, ferma da vari anni e che, comunque, la stessa non appare, di per sé sola, produttiva di danno.
Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 21 citato.