TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2009-05-28, n. 200900537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2009-05-28, n. 200900537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200900537
Data del deposito : 28 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00979/2009 REG.RIC.

N. 00537/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00979/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 979 del 2009, proposto da:


Thiene Giulio &
C. S, Thiene Costruzioni Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'avv. A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;


contro

Regione Veneto, in persona del presidente della G.R. pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. T M, F Z, E Z, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale- Regione Veneto, Venezia, - San Polo, 1429/B;
Comune di Barbarano Vicentino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;
Comune di Mossano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 3.2.2009 n. 196 avente ad oggetto "Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano (VI). Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita in località Monticello ai sensi dell'articolo 140 e seguenti del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42"..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barbarano Vicentino;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 il dott. Italo Franco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato

Che, dall’eventuale sospensione della DGR impugnata non conseguirebbe l’immediato inizio dell’attività estrattiva, ferma da vari anni e che, comunque, la stessa non appare, di per sé sola, produttiva di danno.

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 21 citato.

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