TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-23, n. 202415077
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 15077/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati S C, U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Foglio prot. n. M_D -OMISSIS- REG2022 -OMISSIS-del 16 dicembre 2022, con il quale il Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro ha respinto la domanda di iscrizione all'albo delle APCSM di cui all'art.3 e ss. della Legge 28 aprile 2022, n.46, presentata il 27 maggio 2022 dalla ricorrente Associazione “-OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto rispetto a quello di cui sopra presupposto e conseguente, anteriore e successivo, collegato e connesso, ivi compresi se e per quanto occorra: la Circolare del Ministero della Difesa–Gabinetto del Ministro, prot. M_D -OMISSIS- REG2022 -OMISSIS-in data 8 luglio 2022; i pareri del Capo di Stato Maggiore della Difesa, prot.-OMISSIS- in data 11 ottobre 2022, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in data 23 agosto 2022 di protocollo sconosciuto, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica in data 22 agosto 2022 di protocollo sconosciuto, del Capo di Stato Maggiore della Marina del 12 settembre 2022 prot. M_D AD2DOC9 RG22 -OMISSIS-in data 14 settembre 2022, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data (giorno sconosciuto) agosto 2022 di protocollo sconosciuto; la Nota del Ministero della Difesa-Gabinetto del Ministro, Area Personale Militare, Ufficio Affari Giuridici, Associazioni e Organi di Informazione prot. -OMISSIS- in data 18 ottobre 2022, con annessa concordanza dell'Ufficio Legislativo e del Vice Capo di Gabinetto ed approvazione del Capo Ufficio A.G.A.O.I; il Foglio del Ministero della Difesa-Gabinetto del Ministro prot.M_D -OMISSIS- REG2022 -OMISSIS-del 2 novembre 2022; la Nota del Ministero della Difesa-Gabinetto del Ministro, Area Personale Militare, Ufficio A.G.A.O.I. prot.-OMISSIS-del 17 novembre 2022, con annessa approvazione del Capo di Gabinetto; la Nota del Ministero della Difesa – Gabinetto Ministro, Area Personale Militare, Ufficio A.G.A.O.I. prot.-OMISSIS-del 23 novembre 2022 con annessa approvazione del Capo di Gabinetto; la Nota del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro, Area Personale Militare, Ufficio A.G.A.O.I. prot.-OMISSIS-del 6 dicembre 2022 con annessa concordanza del Capo di Gabinetto e Nota di Coordinazione dell'Ufficio Legislativo; il Foglio del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, prot.M_D -OMISSIS- REG2023 -OMISSIS-del 13 febbraio 2023; previa, se del caso, rimessione degli atti di giudizio alla Corte Costituzionale, per la decisione della questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.1, comma 2, e 8, comma 1, della L.n.46/2022 e 1475, comma 2, C.O.M., per violazione degli artt.3, 39, 117, comma 1, Cost., quest'ultimo per contrasto con i parametri interposti di cui agli artt.11 e 14 della C.E.D.U. e 5, terzo periodo, della Carta sociale europea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con i quali il Ministero della difesa ha respinto la sua richiesta di iscrizione all’albo delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare - APCSM, di cui agli artt.3 e ss. della Legge n.46/2022.
La ricorrente Organizzazione ha premesso un’ampia cronistoria da cui emerge che:
alcuni militari in servizio permanente, in ausiliaria, in riserva ed in congedo assoluto, all’indomani della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.120/2018 e della caduta del divieto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale costituivano l’associazione denominata “-OMISSIS-”, approvandone il relativo Statuto e chiedendo in data 4 dicembre 2018 –secondo la normativa vigente all’epoca- il necessario riconoscimento al Ministero della Difesa;
essi, invero, alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale dell’art.1475, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare), nella parte in cui prevedeva che “ i militari non possono ” chiedendo in data 4 dicembre 2018 –secondo la normativa vigente all’epoca- il necessario riconoscimento al Ministero della Difesa;
il Ministero in data 5 marzo 2019, ricusava l’assenso chiedendo la rimozione dallo Statuto di “criticità” rappresentate da: mancato rispetto del limite della “adesione del solo personale militare in servizio e/o in ausiliaria”; inosservanza del “divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari”, del “divieto di avvalersi del diritto di sciopero”, del vincolo della “estraneità alle competizioni politiche/amministrative”, del “principio di democraticità” e del “principio di neutralità delle FA”, del vincolo del “richiamo alle norme in materia di tutela della privacy” e del vincolo di esclusione dai fini statutari delle materie di cui all’art.1478, comma 7, del D. Lgs. n.66/2010;
con successiva nota del 24 aprile 2019, il “-OMISSIS-” contestava la suddetta decisione ma si rendeva comunque disponibile a modificare il testo del proprio Statuto;
il 30 maggio 2019 il Ministero replicava ritendendo non superate tutte le “criticità” ostative già in precedenza rilevate “ in merito al personale aderente al sodalizio (non solo quello in servizio e in ausiliaria ...), al rispetto della normativa sulla privacy ed al finanziamento esclusivamente con quote sindacali ”, e quindi dava preavviso di rigetto dell’assenso ex art.10 bis L. 241/1990;
il -OMISSIS- impugnava innanzi al Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ex art. 700 c.p.c. detto preavviso, ma il Giudice adito respingeva il ricorso, per difetto di periculum, con ordinanza del 20 settembre 2019, alla quale non facevano seguito impugnazioni;
tre anni dopo, a seguito all’approvazione della L. 46/2022 recante “Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo” il -OMISSIS- inoltrava al Ministro della Difesa richiesta di iscrizione all’Albo, ai sensi della nuova normativa di cui all’art.3, comma 1, della suddetta legge, allegando copia dello Statuto, nonché dell’Atto costitutivo;
con Foglio prot. n. M_D -OMISSIS- REG2022 -OMISSIS-del 2 novembre 2022 il Ministero della Difesa però comunicava all’Associazione che: “ dall’esame della documentazione pervenuta, sono emerse diverse criticità contrastanti con le previsioni della l.n.46/2022 che, allo stato, non consentono di procedere al favorevole accoglimento della stessa. In particolare, codesta Associazione: 1. risulta essere costituita dagli stessi atti sociali presentati nel 2018 a corredo della non accolta richiesta di assenso ministeriale alla costituzione; 2. è stata promossa e sottoscritta anche da soggetti non appartenenti all’Amministrazione Difesa (militari in congedo assoluto), in palese violazione dell’art. 1, co.2, della l.n.46/2022; 3. non è stata depositata nei termini previsti dall’art. 3 della citata l.n.46/2022 per i sodalizi di nuova costituzione; 4. adotta un simbolo del sodalizio rappresentato da un logo che graficamente si sovrappone/richiama quello in uso al “-OMISSIS-”, in contrasto con il disposto dell’art.4, co.1, lett. f) l.n.46/2022; 5. non indica: a. espressamente il divieto di avvalersi del “diritto di sciopero”; b.