TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202300079
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 00079/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Golfo dell'Asinara Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F D e C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Torres, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
con il ricorso introduttivo depositato il 14 luglio 2014:
per la condanna del Comune di Porto Torres:
- al risarcimento dei danni conseguenti al procedimento di espropriazione avviato sui suoi terreni dal Comune di Porto Torres, nonché al mancato adempimento degli obblighi assunti dal Comune di Porto Torres con l'accordo procedimentale stipulato in data 9.4.2009;
con il ricorso in riassunzione depositato il 27 novembre 2020:
in via principale, per la dichiarazione:
- della nullità dell'accordo procedimentale stipulato tra le parti in data 9 aprile 2009;
in subordine, per l’accertamento:
- dell’intervenuto inadempimento degli obblighi assunti dal Comune di Porto Torres con l’accordo procedimentale del 9 aprile 2009;
e per la condanna dello stesso Comune:
- al risarcimento dei danni conseguenti al predetto inadempimento, per la somma di euro 18.017.100,00 ovvero di euro 15.575.000,00, secondo il metodo di calcolo del risarcimento ritenuto congruo ovvero nella diversa misura accertata in corso di giudizio;
con i motivi aggiunti depositati il 13 aprile 2021:
per l’accertamento:
- della nullità o, in subordine, l'inefficacia dell'accordo procedimentale oggetto di causa;
in ulteriore subordine, per la dichiarazione:
- della risoluzione dell’accordo per grave inadempimento o per impossibilità sopravvenuta;
e per la condanna del Comune di Porto Torres:
- alla restituzione delle aree abusivamente occupate e sopra indicate;
- al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento, anche successivi al deposito del ricorso originario, nella misura precisata in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Torres.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Golfo dell’Asinara Immobiliare S.r.l., odierna ricorrente, è proprietaria di terreni in Comune di Porto Torres, identificati in Catasto al Foglio 8 Mappali 72, 87, 933, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3498, 3556, 3557, 3558, 3559, 3615, 3617, 3619, 3621, 3640, 3645, 1762, 3626, 1764, 1765, 1841, 1843 (per un totale di mq. 492.090), sui quali insiste anche un fabbricato rurale.
Con nota inviata al Sindaco di Porto Torres in data 22 aprile 2004, poi seguita da ulteriori solleciti, la società aveva ribadito precedenti contestazioni e richieste di indennizzo relative all’intervenuta occupazione sine titulo , da parte del Comune, di parte dei citati terreni, che quest’ultimo intendeva destinare a standard urbanistici e viabilità in relazione a una variante apportata al Piano Attuativo “C6 Serra li Pozzi” .
Per risolvere la vertenza, dopo vari confronti istruttori, in data 9 aprile 2009 le parti avevano stipulato un “accordo procedimentale con funzione transattiva” , poi approvato dal Consiglio Comunale in data 4 agosto 2009, che prevedeva, in sintesi: - da parte del Comune, l’impegno a modificare lo strumento urbanistico comunale nel senso di attribuire ad alcuni terreni di proprietà della Golfo dell’Asinara Immobiliare S.r.l. nuove destinazioni e volumetrie edificabili, descritte nell’allegata Planimetria A/3; - da parte della Società, l’impegno a trasferire al Comune la proprietà delle aree indicate nella medesima Planimetria; - il tutto sottoposto alla condizione sospensiva che l’accordo fosse approvato dal Consiglio comunale e recepito nel nuovo P.U.C., il che sarebbe dovuto avvenire “presumibilmente entro 1 anno” .
Dopo la stipulazione, a fronte di reiterate diffide dell’interessata, il Consiglio comunale di Porto Torres, con deliberazione 19 dicembre 2014, n. 69, aveva adottato il nuovo strumento urbanistico comunale, inserendovi parte delle prescrizioni volumetriche prefigurate dall’accordo del 2009 in favore della Golfo dell’Asinara Immobiliare S.r.l., la quale aveva, poi, contestato le relative differenze rispetto a quanto ivi previsto con apposite osservazioni al P.U.C., poi respinte dal Consiglio comunale.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, avviato alla notifica a giugno del 2014, Golfo dell’Asinara Immobiliare S.r.l. aveva chiesto la condanna del Comune di Porto Torres a corrisponderle la somma di euro 18.017.100,00 (ovvero, a seconda del metodo di calcolo utilizzato, euro 15.575.000,00 ovvero la diversa somma quantificata a seguito di consulenza tecnica d’ufficio), a titolo di risarcimento del danno da illecita occupazione dei terreni sopra descritti ovvero da inadempimento del citato accordo procedimentale, nonché, in via subordinata, a corrisponderle un congruo indennizzo per recesso dall’accordo.
Con sentenza 24 gennaio 2017, n. 43, questa Sezione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione usurpativa, evidenziando l’assenza di provvedimenti amministrativi a monte, nonché respinto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell’accordo procedimentale sul presupposto della nullità dello stesso per violazione dell’art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mente del quale “Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione” , con il conseguente divieto legale di stipulare accordi inerenti “all’esercizio di poteri amministrativi discrezionali finalizzati alla adozione di atti di pianificazione urbanistica generale” (così, testualmente, in sentenza).
Avverso tale pronuncia aveva proposto appello il Comune di Porto Torres per contestare (soltanto) il capo recante la dichiarazione di nullità dell’accordo procedimentale, deducendo la violazione delle regole sul contraddittorio processuale per avere il giudice di prime cure dichiarato d’ufficio la nullità dell’accordo senza avere preavvertito le parti di tale eventualità. Nel relativo giudizio d’appello si era costituita la Golfo dell’Asinara Immobiliare S.r.l., concordando con la suddetta richiesta del Comune, nonché, in via subordinata, insistendo nella già formulata domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno da inadempimento.
Con sentenza 11 agosto 2020, n. 4997, la IV Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento della descritta censura di omesso contraddittorio processuale, aveva accolto il ricorso, rinviando la causa a questo Tribunale per una nuova decisione della causa nel merito.
A quel punto la Golfo dell’Asinara Immobiliare S.r.l., con atto avviato alla notifica in data 27 novembre 2020, ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendo nuovamente dichiararsi la nullità dell'accordo procedimentale stipulato con il Comune in data 9 aprile 2009, nonché, in alternativa, accertarsi l'inadempimento degli obblighi assunti dal Comune con il medesimo accordo e, pertanto, la condanna di controparte a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 18.017.100,00 (ovvero di euro 15.575.000,00, a seconda del metodo di calcolo utilizzato ovvero la diversa somma quantificata mediante consulenza tecnica d’ufficio).
La difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità sia della domanda di nullità dell’accordo procedimentale, in quanto proposta per la prima volta nell’atto di riassunzione e in contrasto con le difese proposte dalla ricorrente nel giudizio di appello, sia della domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell'accordo procedimentale, per non avere la ricorrente, già risultata soccombente su tale domanda nell’originaria sentenza di questa Sezione n. 43/2017 (vedi supra ), proposto appello avverso il relativo capo della stessa.
Con motivi aggiunti avviati alla notifica in data 13 aprile 2021, inoltre, la ricorrente ha: - in via principale, ribadito la