TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-24, n. 202312383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-24, n. 202312383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312383
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 12383/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06910/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6910 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento ovvero per la disapplicazione nei limiti dell'interesse della ricorrente

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze Ufficio V - Cittadinanza) avente ad oggetto il « nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124 Richiedente: -OMISSIS-, nata a [...] il [...] » comunicato all'interessato a mezzo di comunicazione del 06/03/2023 (n. 830, posizione KB1 26/2022) del Consolato Generale d'Italia di Fiume;

- del parere contrario espresso dalla “ Commissione interministeriale incaricata di fornire il preventivo avviso in ordine all'effettiva sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti contemplati dal sopracitato art. 17- bis” (atto non conosciuto, se non per essere citato all'interno del sopra enunciato provvedimento ministeriale)

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

Visto l'art. 72- bis cod. proc. amm.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’odierna controversia ha ad oggetto l’acquisto della cittadinanza ai sensi degli art. 17- bis e art. 17- ter della legge 5 febbraio 1992 n. 91, introdotti dalla legge 8 marzo 2006 n. 124, che riconoscono il diritto alla cittadinanza italiana ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di OS del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di OS; nonché ai figli o discendenti degli stressi di lingua e cultura italiane.

La ricorrente, figlia di soggetto, già italiano, divenuto nuovamente cittadino in quanto residente nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di OS, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’interno con cui non è stata ritenuta destinataria dell’art. 17- bis , comma 1, lett. b), della legge n. 91/1922.

Il Ministero dell’intero, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione.

Alla camera di consiglio del 13 giugno 2023, fissata ai sensi dell’art. 72- bis cod.proc.amm., è stato dato preavviso alle parti dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Nonostante la veste impugnatoria, in realtà, in sostanza, la parte ricorrente agisce in giudizio per far accertare il diritto all’acquisto della cittadinanza, invocando a fondamento della sua pretesa l’art. 17- bis , comma 1, lett. b), della legge n. 91/1922, in quanto asseritamente discendente dalla Sig.ra PO KO NT, avente perso la nazionalità italiana per effetto del Trattato di OS a seguito della cessione del territorio alla Repubblica Jugoslava, poi riacquistata nel 1994 con dichiarazione resa al Consolato di Fiume ai sensi dell’art. 17 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (rimasta in vigore sino al 31 dicembre 1997).

Gli artt. 17- bis e 17- ter della legge n. 91 del 1992 (introdotti dalla l. n. 124 del 2006) consentono ai soggetti già cittadini italiani (ed

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