TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2011-10-26, n. 201100823

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2011-10-26, n. 201100823
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201100823
Data del deposito : 26 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02040/2011 REG.RIC.

N. 00823/2011 REG.PROV.CAU.

N. 02040/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2011, proposto da A C, rappresentato e difeso dagli Avv. M C ed A B, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Palermo, via Butera n. 6;


contro

Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

nei confronti di

F D M, G F I B;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.A. Risorse Agricole e Alimentari del 27.5.2011, pubblicato sulla G.U.R.S. del 24.6.2011, nella parte riguardante la nomina del componente della Commissione Venatoria di Enna esperto in armi e munizioni da caccia;

- ove occorra, di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. P L T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso appare supportato da sufficiente fumus boni iuris, avuto riguardo all’affidamento ingenerato nei soggetti già nominati all’esito della prima valutazione della commissione ed alla violazione dei principi posti in materia di esercizio del potere di autotutela;

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo;

ritenuto che sussiste del pari il periculum in mora, considerata la irreparabilità del pregiudizio insito nell’impossibilità di ristorare per equivalente la perdita della funzione, una volta spirato il termine del mandato.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla prima udienza utile del mese di ottobre 2012.

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi