TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-08, n. 202415741

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-08, n. 202415741
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415741
Data del deposito : 8 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2024

N. 15741/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02095/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2095 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato alla ricorrente in data 20 novembre 2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 luglio 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con decreto Ministro dell’Interno, 9 ottobre 2018, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 20 novembre 2018, il Ministero resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dalla sig. -OMISSIS- in data 6 febbraio 2014, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del [la] richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».

A sostegno della propria decisione l’amministrazione ha evidenziato che dagli atti istruttori era emerso che « nel nucleo familiare della richiedente è presente il marito a carico del quale risultano: in data 12 agosto 2013 notizia di reato all’A.G. da parte della D.I.G.O.S. di Piacenza per violazione dell’art. 610 c.p. [e] in data 11 giugno 2014 notizia di reato all’A.G. da parte della D.I.G.O.S. di Piacenza per la violazione dell’art. 610 del c.p. e art. 24 del T.U.L.P.S. ».

2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la sig. -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento, articolando avverso lo stesso tre motivi di diritto e proponendo istanza di sospensione cautelare.

Segnatamente, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, mancanza di istruttoria [e] violazione del giusto procedimento » (I motivo), per « violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 7 della legge 7 agosto 1990 n 241 [ed] eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento » (II motivo) e per « violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss., 32, 38 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate [ed] eccesso di potere » (III motivo), sostenendo:

- che l’amministrazione non aveva adeguatamente motivato la sua decisione;

- che il provvedimento di rigetto non poteva fondarsi esclusivamente sulle notizie di reato che riguardavano il marito dell’istante;

- che la p.a. aveva il dovere di considerare il complessivo livello di integrazione dell’istante;

- che la decisione della p.a. era discriminatoria e incideva sul godimento di un considerevole numero di diritti che avrebbero dovuto essere garantiti a ogni cittadino senza distinzioni di cittadinanza.

3. In data 4 aprile 2019 l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , 2 maggio 2019, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

5. In data 28 giugno 2024, il Ministero ha depositato una relazione – corredata da documentazione – al fine di evidenziare l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.

6. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 12 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Tutti i motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione) sono infondati per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti

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