TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-08-02, n. 202301105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-08-02, n. 202301105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301105
Data del deposito : 2 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2023

N. 01105/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento previa sospensiva

del provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro Cat. II/Antic./2023 – Prot. n.-OMISSIS- uscita, del -OMISSIS- notificato al ricorrente in pari data, con il quale al sig. -OMISSIS- viene fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, per la durata di anni 10 (DIECI) “di accedere agli stadi ove si disputano incontri di calcio di campionato di serie “A”-“B”-“Lega Pro”-“D”, incluse tutte le categorie giovanili (Eccellenza, Promozione, 1°, 2°, 3° Categoria) e giovani dilettanti, coppe Nazionali ed Internazionali o partite amichevoli, cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette e la Nazionale di Calcio Italiana e la Nazionale U21…. nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime….”.

Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della amministrazione resistente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 922 del 22 giugno 2023;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 la dr.ssa Simona Saracino

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuti sussistenti i presupposti per una sentenza breve ex art. 60 c.p.c.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il deducente espone che a seguito dell’incontro di calcio Catanzaro-Crotone disputato presso lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro in data 0-OMISSIS-, è stato emesso e notificato nei suoi confronti provvedimento di DASPO in data-OMISSIS- dal Questore di Catanzaro.

2. Assumendone l’illegittimità, l’interessato lo ha impugnato, affidando il gravame ai seguenti motivi di doglianza: Violazione di legge ex art. 6, comma 1, della legge n. 401/89, ed eccesso di potere per mancanza dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione di legge ex artt. 3 e 10 L. 241/90 ed eccesso di potere. Difetto di proporzionalità della sanzione . In sintesi, il ricorrente lamenta che vi sia stata una contestazione generica dei fatti posti a fondamento del gravato provvedimento e che gli stessi siano stati travisati dalla amministrazione procedente; lamenta, altresì una

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