TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-04-08, n. 202300608

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-04-08, n. 202300608
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300608
Data del deposito : 8 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2023

N. 00608/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00744/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2020, proposto dal signor R S, rappresentato e difeso dagli avvocati S P e Federica Reggi Profeta, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R D e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della det.ne dirigenziale n. 2331 dell'11.05.2020 prot. n. 38113/2020 comunicata con nota prot. n. PG 0038528 del 13.05.2020, con cui la Città Metropolitana di Bari ha disposto la nullità ex tunc della comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica del c.d. digestato;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Federica Reggi Profeta, per il ricorrente, e l'avv. A S, per la Città Metropolitana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante, titolare di un’azienda agricola, annoverante alcune centinaia di ettari, ubicata in territorio al confine tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata, impugnava il provvedimento di annullamento e/o di dichiarazione di nullità della comunicazione ai compenti uffici, operata dallo stesso, al fine di poter utilizzare il c.d. digestato prodotto unitamente all’utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici.

Va in prima battuta precisato che il c.d. digestato, vale a dire il residuo del processo biologico di degradazione delle sostanze organiche (effluenti) o derivanti dagli allevamenti di bestiame, può essere utilizzato come fertilizzante, mediante spandimento sui campi, in applicazione di specifica normativa che disciplina condizioni e limiti.

In particolare, lamentava parte ricorrente come la Regione Basilicata avesse approvato una simile possibilità di impiego del c.d. digestato et similia , nel mentre la Regione Puglia nulla avesse disposto in materia e che comunque la disciplina vigente non fosse ostativa ad una simile pratica agricola.

A tal fine, articolava in ricorso puntuali motivi di censura, come appresso delibati.

2.- Si costituiva la Città metropolitana di Bari, evidenziando con puntuale memoria come in Puglia non sussista alcuna disciplina normativa, che consenta l’utilizzazione del digestato, come da istanza presentata dall’azienda agricola de qua , e come vieppiù l’attività in questione contrastasse dal punto di vista tecnico i requisiti di ammissibilità.

Osservava la Città metropolitana come il provvedimento gravato fosse articolato in n. 12 pagine di motivazione, le quali danno puntuale conto delle norme applicate, del procedimento seguito e degli accertamenti in fatto condotti.

3.- Alla fissata camera di consiglio per la delibazione delle misure cautelari, veniva respinta la relativa domanda, per l’interessamento di terreni oggetto di tutela ambientale (perimetrazione Siti-Natura 2000 e Parco nazionale dell’Alta Murgia), in virtù della normativa applicabile e stante le risultanze di analisi di laboratorio effettuate, che mostravano valori di concentrazione di zinco e fosforo oltre i limiti massimi di tollerabilità e quelli di azoto parzialmente indeterminati.

4.- Indi, scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5.- Il ricorso è infondato.

5.1.- Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 45 del D.M. 25 febbraio 2016 e la violazione del principio delle successioni delle leggi nel tempo.

Assume parte ricorrente come la delibera di Giunta regionale del 7 marzo 2013 n. 363 sia disciplina di dettaglio emanata sulla scorta del D.M. 7 aprile 2006 n. 10, a sua volta emanato in attuazione del previgente d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (“ Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque […] relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ”).

Per converso, la Città metropolitana osserva come erroneamente controparte lamenti la circostanza che il provvedimento gravato sarebbe motivato in via prioritaria sulla scorta della delibera del 7 marzo 2013 n. 363, affermando che l’ammissibilità dell’attività oggetto di comunicazione avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente con riferimento all’unica disciplina attualmente vigente in materia, ovvero al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed al successivo (nuovo) D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046.

Difatti, l’art. 45 del (nuovo) D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 ha disposto: “ Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006 […] è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che lo sostituisce integralmente. Tutti i riferimenti al citato decreto ministeriale del 7 aprile 2006, se compatibili, si intendono fatti al presente decreto ”.

Tuttavia, va rilevato come in Puglia non sussista una specifica normativa regionale applicativa del (nuovo) D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046. Ne consegue che le previsioni, di cui alla delibera della Giunta regionale del 7 marzo 2013 n. 363, restino in vigore nei limiti in cui siano “compatibili” con le disposizioni di cui al (nuovo) D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046.

Ragion per cui, è legittimo il provvedimento impugnato nel momento in cui fa applicazione delle fonti normative, in materia dello spandimento degli effluenti zootecnici e della utilizzazione agronomica del digestato, rappresentate: - dalla delibera del 7 marzo 2013 n. 363, nei limiti in cui è risultata essere compatibile con le disposizioni contenute nel (nuovo) D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046;
- dal (nuovo) D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 stesso, nei limiti in cui le disposizioni tecniche ivi contenute sono immediatamente attuabili;
- alle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (e le rimanenti specifiche normative di settore).

O, rileva il Collegio, nel ripercorrere le fonti normative, quanto segue.

In virtù del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con mod., dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e in particolare dell’art. 52, comma

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