TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2013-04-11, n. 201300579

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2013-04-11, n. 201300579
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300579
Data del deposito : 11 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01581/2012 REG.RIC.

N. 00579/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01581/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2012, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, F L, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Scipione de' Ricci 21;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per il pagamento

della somma di € 110,28 a titolo di indennità di missione e/o ore di straordinario, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria.


Visto il decreto ingiuntivo n. 1561/2012;

Visto l'atto di opposizione depositato dal Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Visto l’atto depositato l’8 aprile 2013, con cui la parte ricorrente dichiara che, essendo state interamente pagate le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto, è cessata la materia del contendere e chiede che il Tribunale dia atto di ciò, revocando il predetto decreto e compensando le spese del presente giudizio;

Ritenuto:

- che in relazione a quanto sopra, l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata determina effettivamente la cessazione della materia controversa. Tuttavia, posto che l’Amministrazione ha documentato di avere provveduto ai pagamenti del dovuto, almeno in parte, ancor prima del deposito del ricorso per ingiunzione, l’opposizione deve comunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto opposto;

- che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della modesta entità delle somme in questione e del loro pagamento comunque tardivo;

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