TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2015-04-07, n. 201500060
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N. 00060/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00048/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2015, proposto da:
L A P, rappresentato e difeso dall'avv. G D M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.R.G.A., Sezione autonoma di Bolzano in Bolzano, Via Claudia De Medici n. 8;
contro
Ministero della Difesa - Comando Forze di Difesa Interregionale Nord Sm Ufficio Affari Generali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento amministrativo, prot. n. 6928 Cod. Id. Sez. All. Ind. Cl. 1.13.11.2/EBZ0590, del 23 febbraio 2015, notificato in semplice copia al ricorrente in data 25 febbraio c.a., prodotto dal Comando Forze di Difesa Interregionale Nord SM Ufficio Affari Generali, del seguente tenore: "dichiarazione di decadenza della concessione dell'alloggio di servizio AST/SU n. EBZ0590, ubicato in Vipiteno (BZ), Via Santa Margherita, n. 101, in concessione - in titulo - al Mar. Ord. L A P";
"comunicazione dei avvio del procedimento per la determinazione del canone ai sensi del D.M. 16 marzo 2010, con contestuale corresponsione del canone locatizio ai sensi del D.M. 16 marzo 2010 avente decorrenza dal giorno 05 settembre 2013";
“intimazione di lasciare l'appartamento libero da cose e persone entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta notifica, in caso di non ottemperanza saranno attivate le prescritte procedure di recupero forzoso";"contestuale corresponsione del canone locatizio ai sensi del D.M. 16 marzo 2010 con decorrenze dal giorno 05 settembre 2013";
nonché per il diritto al riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale:- derivante al ricorrente per l'inosservanza della comunicazione di avvio del procedimento;- derivante al ricorrente per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - di Comando Forze di Difesa Interregionale Nord Sm Ufficio Affari Generali;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2015 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori:
V. Morello, in sosituzione di G. Di Matteo, per il ricorrente;
nessuno per l’Avvocatura dello Stato.
Considerato che ad un primo e sommario esame il ricorso non è del tutto destituito dal necessario fumus boni iuris e che il grave ed irreparabile pregiudizio è in re ipsa;