TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202302074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202302074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302074
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 02074/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00106/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2018, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Guzzardi 27;

contro

Comune di Misterbianco ( Ct ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Maria Olla', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adele Maria Ollà in Misterbianco, via S. Antonio Abate 3;

per l'annullamento

dell'Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi n. 120 del 09/10/2017, notificata alla ricorrente in data 04/11/2017 ex art. 140 c.p.c. emessa dal

XIII

Settore Funzionale Urbanistica - Ufficio Antiabusivismo Edilizio - a firma del Direttore Tecnico Ing. Antonio Parisi e del Responsabile di Settore Ing. Di Stefano Antonino, con cui è stata ordinata ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001 “la demolizione e/o il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusive realizzate nel lotto di terreno sito in via Famiglia Santonocito n. 8/A - identificate in Catasto Fabbricati al F.11- Part. 2225- Sub 1 (ex Part. 1476 del Catasto Terreni)” nei confronti della ricorrente Catalano Liliana, in qualità di esecutrice delle opere abusive e comproprietaria al 50

el lotto di terreno in questione in comunione legale col coniuge Scirè Cirneco Salvatore, nato a Catania il 14.05.62 e deceduto il 09.03.17 (all.);
e nei confronti dei coniugi Catalano Salvatore Lorenzo, nato a Catania il 10.08.1960, e Ferlito Agata Rosa Angela, nata a Catania il 30.08.1967, in qualità anch'essi di comproprietari dell'area in oggetto (all.);

- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, consequenziale o comunque connesso, lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex L.Reg. 10 del 30 aprile 1991, Prot. Gen. n. 26507 del 14.06.2011 (all.);
nonché i verbali di accertamento urgente sui luoghi ex art. 354 cpp redatti dal Comando VV.UU. "Servizio di Polizia Giudiziaria, Antiabusivismo Edilizio e Controllo del Territorio", trasmessi al Comune di Misterbianco in data 21.04.2010 con Prot. Gen. n. 20601/2010 e in data 20.08.2010 con Prot. Gen. n. 41690/2010 (all.);
e quelli non conosciuti,.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Misterbianco ( Ct );

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 maggio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 120 emessa dal Comune di Misterbianco il 09/10/2017, con cui è stata ingiunta la demolizione, in quanto costruito in assenza di concessione edilizia, di: “un fabbricato ad un solo piano fuori terra, con pareti esterne in blocchi di cls. e tetto ad una falda in legnamato e tegole. La costruzione che occupa una superficie di circa mq 60,00 con altezza al colmo di circa m 4,00 e alla gronda di circa m 3,00 si presenta completa rifinita, arredata e abitata”.

Tale costruzione è indicata come situata in via Famiglia Santonocito, n. 8/A (ma al catasto foglio 11, part. 2225, sub 1;
ex 1476 soppressa catasto terreni).

La ricorrente deduce e censura quanto segue: - di essere comproprietaria di due distinti fabbricati siti in Via Famiglia Santonocito rispettivamente ai n. 6/B e 8/A, e il fabbricato abusivo, costruito in assenza di permesso di costruire, sarebbe quello corrispondente al n. 6/B, di conseguenza il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto avrebbe erroneamente individuato l’immobile da demolire in quello sito al n. 8/A, che invece sarebbe stato costruito in forza di regolare concessione edilizia;
- il Comune avrebbe dovuto notificare l’ordinanza di demolizione anche ai figli della ricorrente in qualità di comproprietari, in forza di successione ereditaria per via paterna, dell’immobile abusivo, nonché in qualità di soggetti che hanno pure la disponibilità dell’immobile in questione;
- il Comune avrebbe dovuto motivare in ordine: alla sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione ulteriore al mero ripristino della legalità violata, alla prevalenza dell’interesse pubblico alla demolizione su quello privato alla conservazione dell’opera abusiva, alla buona fede della ricorrente, che non sarebbe responsabile materiale dell’abuso.

Alla udienza straordinaria del 15 maggio 2023 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il riferimento, nel provvedimento impugnato, all’immobile sito al n. 8/A costituisce evidentemente un mero refuso che non ha impedito alla ricorrente di comprendere con certezza che oggetto del procedimento e dell’ordine di demolizione fosse quello corrispondente al n. 6/B.

Il Comune ha infatti identificato con precisione l'opera abusiva mediante una descrizione particolareggiata della medesima e con l’indicazione dei corretti dati catastali, non contestati - ossia foglio 11, part. 2225, sub 1 (ex 1476 soppressa catasto terreni) - sia nella comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. n. 26507/2011) sia nel verbale di sequestro preventivo (n. 41690-2010), entrambi richiamati nel provvedimento impugnato.

Il riferimento catastale è correttamente indicato nell’ordinanza per cui si procede, sicché deve escludersi che sussistano i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, il ricorrente non può dolersi del mancato riconoscimento delle garanzie procedimentali nell’interesse degli altri comproprietari (T.A.R. Catania, sez. I, 16 settembre 2021, n. 2762;
T.A.R. Catania, I, 8.4.2021, n. 1083).

E’ altresì infondato il quarto motivo, atteso che l’adozione del provvedimento di demolizione è un atto vincolato al mero accertamento della sussistenza dell’abuso, e non sono pertanto richieste particolari motivazioni in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso (T.A.R. Catania, sez. I, 16 settembre 2021, n. 2762;
T.A.R. Catania, I, 19.4.2021, n. 1237;
.A.R. Catania, I, 27.7.2021, n. 2446).

Inoltre, come noto, l’ordine di demolizione può essere legittimamente ingiunto al proprietario non responsabile dell’abuso e che non abbia la materiale disponibilità del bene, tenuto conto della natura reale del rimedio della rimozione e del fatto che, a tal fine, l’accertamento dell’abuso non richiede alcuna verifica quanto al dolo o alla colpa (T.A.R. Catania, sez. I, 26 maggio 2021, n. 1674).

Invero, i provvedimenti contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4115;
T.A.R. Catania sez. I, 17 ottobre 2022, n. 2712).

Il carattere reale dell’ordine di ripristino in conclusione esclude rilievo a qualsiasi indagine in ordine al dolo o alla colpa, oppure alla buona fede.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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