TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-19, n. 201914573
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2019
N. 14573/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06049/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6049 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati V T e J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Luigi Luciani, 1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS--, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensiva:
- del provvedimento – pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 15 febbraio 2018 – con il quale la dott.ssa -OMISSIS-non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D. del 21 aprile 2016 a 500 posti di notaio;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 579 del 13 dicembre 2017 e dell'allegata scheda di valutazione relativa alla busta n. 1448, nella parte in cui la ricorrente viene dichiarata non idonea;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, l'approvazione della graduatoria finale, con riserva di proporre motivi aggiunti;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della graduatoria del concorso notarile bandito con D.D. del 21 aprile 2016 a 500 posti di notaio, approvata con D.M. 15 febbraio 2019, pubblicata in data 19 febbraio 2019 sul sito internet dell'Amministrazione resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 20 novembre 2019 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la dr.ssa -OMISSIS-, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, di cui in epigrafe, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti pure indicati in epigrafe, unitamente agli atti presupposti, concernenti la sua mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.
Esponendo, in fatto, di essere stata dichiarata “non idonea” dalla Commissione esaminatrice all’esito della lettura del secondo elaborato, atto “inter vivos” di diritto civile, per la ritenuta presenza di una nullità, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 166/2006, data dalla circostanza per la quale “… pur avendo previsto che nell’azienda siano compresi beni immobili, non inserisce nell’atto né le menzioni urbanistiche né quelle sulla conformità catastale relative a detti immobili ”, la ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.
“ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11, COMMA 7, D.LGS. N. 166/2006. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E/O ERRONEA VALUTAZIONE
DEI FATTI. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA .”
La dr.ssa -OMISSIS-riferiva di aver disposto la cessione dell’azienda di Tizio in favore di Primo, fornendo una descrizione generica del complesso aziendale trasferito e inserendo tutte le disposizioni di legge richieste, limitandosi ad elencare genericamente tutte le possibili categorie di beni e diritti che solitamente compongono un compendio aziendale, tra cui anche i beni immobili, secondo quanto riportava nell’elaborato che trascriveva, considerando che la traccia non prevedeva alcunché in ordine alla composizione dell’azienda.
Ciò – a suo parere - non significava che la ricorrente avesse previsto