TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-16, n. 202300759

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-01-16, n. 202300759
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300759
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00759/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11166/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11166 del 2017, proposto da
Energia Valle Cervo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati B C, A S, con domicilio eletto presso lo studio Saverio Sticchi Damiani in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;



contro

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati C M, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio C M in Roma, corso Vittorio Emanuele II 284;



nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento del GSE prot. GSEWEB/P20170132376 del 4 agosto 2017, notificato a mezzo PEC in data 4 agosto 2017, recante “FER004779 / Diniego – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica acqua fluente con potenza pari a 0,977 MW, sito in località “Bisnate” nel Comune di ZELO BUON PERSICO (LO) - Codice Registro: IDRO_RG2014”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e conseguenziale, anche non conosciuto dalla Ricorrente laddove lesivo della sua situazione giuridica soggettiva; e per la condanna del GSE al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, dalla Ricorrente per effetto dell’atto impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2022 la dott.ssa E T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, notificato il 27 ottobre 2017 e depositato il 16 novembre successivo, la società Energia Valle Cervo S.r.l. espone che:

- in qualità di titolare di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica acqua fluente, sito in località “Bisnate” nel Comune di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi. 2, in data 26 giugno 2014 presentava al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora innanzi solo GSE o Gestore) richiesta di iscrizione al registro di cui all’articolo 9 del d.m. 6 luglio 2012, risultando ammessa in posizione utile nelle graduatorie pubblicate l’8 agosto 2014;

- nell’istanza dichiarava, tra l’altro, “ che l’impianto utilizzerà una quota parte del deflusso minimo vitale senza sottensione di alveo naturale ”;

- in data 5 gennaio 2017 presentava allo stesso GSE richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al d.m. citato; allegava alla stessa, quale titolo concessorio, le determinazioni della Provincia di Lodi del 26 giugno 2014 n. REGDE/704/2014 - con la quale è stata attribuita alla società Laut S.r.l. la “concessione di derivazione acqua da Fiume Adda per uso idroelettrico, in Comune di Zelo Buon Persico Località Bisnate (LO)” - e n. REGDE/707/2014 recante la voltura, in proprio favore, della medesima concessione;

- con provvedimento del 4 agosto 2017, assunto a seguito di contraddittorio procedimentale, il GSE disponeva il rigetto della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al citato d.m. 6 luglio 2012, rilevando che, differentemente da quanto dichiarato, la società richiedente aveva indebitamente beneficiato, ai fini della formazione della graduatoria, del vantaggio derivante dall’applicazione del criterio di priorità di cui all’articolo 10, comma 3, lett. e), punto iv, del decreto, inerente l’” utilizzazione di quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale ”, che la stessa non fosse, inoltre, in possesso del titolo concessorio, previsto dall’articolo 10, comma 1 del decreto, in ragione della mancata conferma, da parte dell’Amministrazione competente, del possesso dei requisiti presupposti al rilascio del titolo concessorio nei confronti della Laut S.r.l. e, infine, che non fosse stato adeguatamente dimostrato il ricorrere delle condizioni alle quali l’impianto può essere inquadrato nella categoria di intervento di “ nuova costruzione ”, in violazione dell’articolo 2, comma 1, lett. a del D.M. 6 luglio 2012.

2. Di tale provvedimento, nonché degli atti allo stesso presupposti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

I. violazione del d.m. 6.7.2012, del d.m. 31.1.2014 e delle procedure applicative del d.m. 6.7.2012; travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza nonché per ingiustizia grave e manifesta; eccesso di potere per carenza di istruttoria; difetto assoluto di motivazione; violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa; diversamente da quanto ritenuto dal GSE, che avrebbe dato una interpretazione meramente soggettiva della normativa presupposta, l’impianto utilizzerebbe una quota parte del DMV dell’Adda e rilascerebbe un proprio DMV, in forza della normativa regionale lombarda in materia, che il GSE avrebbe omesso del tutto di valutare;

II. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 commi 1 e 2 della l. 7/8/1990 n. 241, eccesso di potere per carenza e/o insufficienza dei motivi, errata valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; né il Ministero dello Sviluppo Economico né il GSE avrebbero correttamente disciplinato le modalità e i requisiti previsti per l’accesso agli incentivi (con particolare riferimento al requisito di priorità in argomento), così violando il principio generale previsto in materia di attribuzione di vantaggi economici;

III. violazione dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, incompetenza assoluta del GSE ad emettere il provvedimento impugnato; il GSE avrebbe travisato il contenuto dell’atto di voltura, non considerando che lo stesso sarebbe immediatamente traslativo del rapporto concessorio; in ogni caso il GSE non avrebbe alcun potere di sindacare nel merito la legittimità degli atti amministrativi

IV. violazione dell’art. 2 comma 1 del d.m. 6 luglio 2012; errata valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. carenza di motivazione; sarebbe inoltre illegittima la ravvisata insussistenza dei presupposti per la qualificazione dell’intervento come di “nuova costruzione” attesa la copiosa documentazione prodotta attestante l’uso pregresso della traversa esistente;

V. violazione dell’art. 11 comma 2 del dm 11 gennaio 2014; errata valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. carenza di motivazione. violazione del principio di proporzionalità e di quelli ricavabili dagli artt. 3 e 97 Cost., anche in relazione agli artt. 10, co. 1, e 42, commi 1 e 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28; il GSE avrebbe applicato la sanzione decadenziale in modo automatico e formalistico, avendo ritenuto – sulla base di una propria soggettiva interpretazione - che la Società avesse reso una dichiarazione non corretta in merito al possesso di uno dei requisiti di priorità per la formazione della graduatoria, così omettendo di valutare che quello in contestazione è solo uno di tali criteri (peraltro nemmeno il più favorevole nella scala gerarchica predisposta dallo stesso GSE) e che la stessa sarebbe in possesso di un ulteriore criterio di priorità sovraordinato a quello di cui è oggi contestata la sussistenza;

VI. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 21 nonies della l. 7/8/1990 n. 241, nonché del principio di proporzionalità per avere adottato una misura sproporzionata rispetto alla difformità riscontrata, omettendo qualsiasi valutazione dei contrapposti interessi.

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